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Superbonus, la congruità del costo non deve tradursi in prezzo standard

L'attestazione della congruità della spesa, rilasciata dal tecnico al termine dei lavori, non deve distorcere la normale concorrenza standardizzando i costi, ma far sì che i costi non lievitino oltre modo.
Redazione 
9 Dic, 2020

Il superbonus del 110% prevede particolari adempimenti, attestazioni e controlli.

Tra queste rientra l'attestazione della congruità del costo delle opere.

Oltre al doppio salto di classe energetica per gli interventi di efficientamento energetico ed alla riduzione del rischio sismico, per gli interventi legati al così detto sismabonus, i tecnici, in entrambi i casi, asseverano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come asseverare la congruità dei costi?

Ai sensi del comma 13-bis dell'art. 119: «ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a).

Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

Superbonus e massimali specifici di costo

Prendiamo ad esempio i massimali specifici di costo indicati all'allegato I del d.m. Requisiti e supponiamo che si debbano applicare questi.

In relazione alle strutture opache verticali: per l'isolamento di pareti perimetrali "Esterno/diffusa", il citato allegato ritiene che il costo massimo detraibile sia pari a 150,00 €/m2.

Il medesimo allegato specifica che tale costo, come gli altri indicati nella tabella, si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Traduzione: se l'impresa presenta un preventivo per quella lavorazione, pari ad € 160,00 al m2, allora il costo massimo detraibile sarà di € 150,00, così come indicato dal decreto medesimo.

Massimali specifici di costo e costo di mercato

A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, pare abbia detto il famoso statista.

Eppure viene in mente un ragionamento di questo genere. Ipotizziamo che per un intervento inerente al cappotto dell'edificio in relazione ad una data area geografica, seguendo le indicazioni di calcolo contenute nel punto 13 dell'Allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020 il massimale di costo sia di 120,00 €/m2.

In un normale appalto, il condominio, ottenuto capitolato e computo metrico dal tecnico lo presenta ai vari appaltatori chiedendo il costo per la realizzazione dell'opera.

Come fa un privato che, ad esempio, dovendo ristrutturare un bagno chiama varie imprese e chiede il costo dell'intervento, così fa il condominio quando c'è un appalto.

Così dovrebbe essere anche in relazione agli interventi ricompresi nel superbonus.

Il fatto che vi sia un massimale di costo non vuol dire che i lavori debbano per forza costare quanto il tetto massimo prevede.

Amministratore adempimenti fiscali Superbonus

Il massimale di costo, così come la somma massima detraibile calcolata per unità immobiliare stanno a significare che superato quel limite l'agevolazione del superbonus del 110% non opera più.

Certo, se chi opera sul mercato sa che il prezzo congruo è X, in mancanza di concorrenza, se concorrenza non c'è, perché dovrebbe presentare un'offerta inferiore?

Il condòmino, giustamente, può alzare la mano e dire: perché alla fine sono io a mettere il denaro o comunque a prendere l'iniziativa che consente l'attivazione del complesso meccanismo. Certo, se gli interventi sono effettivamente a costo zero, alla fine la questione non è nemmeno percetta.

Superbonus in condominio e tetti massimi di spesa: la Risoluzione n. 60/2020

Tutto ciò che non è vietato è lecito: è questo il principio che regola i comportamenti.

Non tutto ciò che è lecito è giusto, però. Sta ai singoli valutare come comportarsi, valutando la migliore offerta complessiva e sperando che tutti gli operatori presentino la migliore offerta che si avrebbe in un regime di normale concorrenza.

Per esplicitare banalizzando: se io ho 100 euro in tasca e la possibilità di comprare 1 camicia facendomi rimborsare fino a 100 euro, quella camicia deve per forza costare quella cifra? Io devo per forza spenderli? E se tutti sanno che posso spendere 100 euro, quanto mi faranno pagare la camicia?

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