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Decreto asseverazioni, che cos'è a che serve?

Il decreto asseverazioni rappresenta un tassello fondamentale per la fruizione del superbonus. Vediamone contenuto e soggetti interessati dagli adempimenti.
Avv. Francesco Saverio Del Buono - Foro di Bari 
7 Ott, 2020

Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020) il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto scorso sulle modalità di redazione dell'asseverazione degli interventi di efficientamento energetico (detrazione 110%) richiesta dall'art. 119 del Decreto legge n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n. 77.

L'iter dei due Decreti è stato molto travagliato, dovendosi attendere l'assenso della Corte dei Conti che aveva mosso alcune osservazioni sul testo degli stessi, per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed entrare così in vigore, sebbene per il decreto Asseverazioni l'assenza di una norma sull'immediata entrata in vigore lascerebbe intendere che questa avverrà dopo quindici giorni dalla pubblicazione.

Ricordiamo come i Decreti attuativi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio siano due: il "Decreto asseverazioni" ed il "Decreto requisiti tecnici". Il primo in particolare è previsto dal comma 13 del citato art. 119, il quale dispone che per la cessione della detrazione fiscale (sia sotto forma di sconto in fattura operata dal fornitore che realizza i lavori, sia di cessione ad altri soggetti diversi dal fornitore) derivante dalla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 3-ter del Decreto Legge 63/2013 e la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi realizzati.

Procedura e requisiti per l’asseverazione degli interventi

Il decreto dispone che il procedimento da seguirsi per l'asseverazione sia il seguente: il tecnico abilitato provvede all'asseverazione, sotto la propria responsabilità, sottoscrivendo il documento con apposizione del timbro del proprio ordine di appartenenza, allegando l'indicazione della pec cui ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento di asseverazione stesso, nonché una dichiarazione che la polizza professionale sottoscritta dal professionista stesso abbia un massimale adeguato al numero ed all'importo delle asseverazioni realizzate, e comunque non inferiore a 500.000 euro, allegando copia della polizza stessa.

Attestato prestazione energetica, asseverazione e superbonus 110%

Sono in ogni caso vietate polizze stipulate con compagnie di assicurazione extracomunitarie, o aventi sede in paesi fuori dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo.

L'asseverazione dovrà essere redatta secondo i modelli allegati al Decreto, da utilizzare rispettivamente:

  • il modello di cui all'allegato 1 per le asseverazioni realizzate a fine lavori;
  • il modello di cui all'allegato 2 per le asseverazioni realizzate per uno stato di avanzamento lavori;
  • in quest'ultimo caso (asseverazioni realizzate a stato avanzamento lavori) andrà realizzato un altro documento, complessivo sull'intero intervento, a completamento dei lavori.

La compilazione del documento di asseverazione andrà realizzata online (art. 3) sul portale ENEA da parte del professionista abilitato (art. 3); una volta compilata andrà stampata, sottoscritta ed inviata telematicamente sempre ad ENEA allegando i documenti precedentemente indicati; per la dichiarazione relativa alla conclusione dei lavori, l'invio dovrà avvenire entro il termine dei 90 giorni dalla loro conclusione.

A seguito della trasmissione il sistema produrrà la ricevuta di invio con codice identificativo attribuito dal sistema; all'interno del portale, nella propria area riservata, il professionista riceverà tutte le comunicazioni relative alle asseverazioni inviate.

Decreto asseverazioni, la comunicazione all'ENEA

Nel caso in cui l'asseverazione si riferisca ad uno stato avanzamento lavori, questa dovrà essere redatta sulla base del progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati.

Come detto un asseverazione di questo tipo richiede una successiva attestazione a lavori finiti: nel caso in cui entro 48 mesi dall'ultima asseverazione riferita ad uno stato di avanzamento lavori non sia trasmessa quella finale, ENEA comunica all'Agenzia delle Entrate la mancata conclusione dei lavori, per gli adempimenti di competenza di quest'ultima (quali l'eventuale revoca delle agevolazioni fruite dal committente).

Alla trasmissione dell'asseverazione a conclusione dei lavori la ricevuta di invio conterrà la dicitura "intervento terminato".

Superbonus, la documentazione necessaria

L'ENEA tramite il portale effettua un primo controllo automatico (art. 4) sulla completezza della documentazione inviata, verificando se il committente i lavori è un soggetto che ha diritto alla detrazione, la tipologia di edificio, la congruità tra spese ed interventi realizzati, la corretta sottoscrizione da parte del tecnico, la presenza dell'adeguata copertura assicurativa; all'esito della verifica il portale produce una ricevuta informatica, con codice identificativo, che nel caso di asseverazione a stato avanzamento lavori riporterà una dicitura che riporti tale condizione, al fine di permettere al contribuente di procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura per l'importo relativo all'intero intervento o al determinato stato di avanzamento lavori oggetto dell'asseverazione.

Al fine di verificare la correttezza di quanto dichiarato l'ENEA provvederà ad effettuare dei controlli a campione, in misura comunque non superiore al 5% di tutte le asseverazioni presentate in ogni singolo anno; su almeno il 10% di queste saranno effettuati controlli in loco.

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