Vai al contenuto
technobi

Presentazione Asseverazione professionista rischio sismico pre e post intervento

Partecipa al forum, invia un quesito

Torno sul punto anche alla luce dell'interpello n° 295 dell'1° settembre 2020 dell'AdE cui al link https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/29155-sismabonus-asseverazione-tardiva-e-perdita-della-agevolazione-fiscale.html?smclient=0fa904c2-f433-4c21-87c0-d411f54f41c9&utm_campaign=RS&utm_medium=email_mn_fet&utm_source=Rassegna+Settimanale&utm_content=RS+2020-09-12

 

 

Premesso che:

 

1.        "Il D.M. n. 58/2017 (come modificato dal successivo D.M. n. 65/2017) ha normato anche le modalità  di attestazione da parte dei professionisti abilitati in merito all’efficacia degli interventi realizzati e l’osservanza di queste prescrizioni è funzionale alla fruizione del beneficio della detrazione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DM 58 (prima della modifica) il progetto degli interventi per la riduzione contenente anche l’asseverazione è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

 

2.        Con le modifiche apportate dal D.M. n. 24/2020 al DM 58/2017 si stabilisce che” il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento di presentazione allo sportello unico competente di cui all’art. 5 del DPR n.  380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.

 

3.        l’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, al comma 4 afferma “ Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. […] Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. "

 

Considerato che:

 

che sono proprietario di un immobile sito nella provincia della Campania gravemente danneggiato dal terremoto dell’Irpinia del dicembre 1980, inabitabile e da sgombrare (giusta Ordinanza Sindacale del Dicembre 1980). Per tale ragione, ho chiesto ed ottenuto permesso di costruire rilasciato in data 19 Agosto 2013 e, previo appalto edilizio, ho eseguito alcune fasi lavorative quale la demolizione dei corpi di fabbrica pericolanti e la realizzazione del piano di posa delle fondazioni fruendo del bonus sisma/ristrutturazioni del 50% per ricostruzione di immobile gravemente danneggiato dal sisma. Successivamente sono sorti dei contenziosi con l’impresa edile originaria durati fino all’anno 2018 che risoltisi bonariamente hanno determinato la revoca dell’impresa originaria e l’affidamento dell’appalto a nuova impresa edile nell’anno 2019. Nelle more il permesso di costruzione originario, scaduto ad Agosto 2018 (3 anni validità regolare più due anni di proroga successiva) è stato oggetto di richiesta di rinnovo con rilascio del “rinnovo del permesso di costruzione” in data 18.05.2020 e notifica allo scrivente in data 24.08.2020. I lavori de quibus devono ancora iniziare e, ad oggi, non è stata fatta alcuna comunicazione di inizio dei lavori da parte della Committenza e/o del Direttore dei Lavori.

 

Nel caso di specie, immobile gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 1980 (terremoto dell'Irpinia) dichiarati inagibili e da sgombrare con Ordinanza Sindacale del 1980, in zona sismica di 1° Categoria (Campania - no abitazione principale),  alla luce delle variazioni apportate circa la detrazione fiscale dalle ultime normative, (su cui prima del lockdown per le spese edilizie potevo fruire della detrazione fiscale "sismabonus" del 50% in 10 anni), e delle modifiche apportate dal D.M. n. 24/2020 al D.M. 58/2017 (dove si richiede che la attestazione del professionista circa la riduzione del rischio delle classi sismiche deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento di presentazione allo sportello unico competente di cui all’art. 5 del DPR n.  380 del 2001 per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori) vorrei vorrei sapere:

 

"Se sul detto immobile, avendo da sempre (2013) presentato istanza tesa all'ottenimento del Permesso di Costruzione e non SCIA, non avendo ancora effettuato la comunicazione di inizio dei lavori,)ne ovviamente i lavori di cui al rinnovo del permesso di costruzione,  essendo stato il permesso di costruzione in “Rinnovo” rilasciato dal Comune in data 18.05.2020 e notificato allo Scrivente in data 24.08.2020, posso allegare oggi l’Asseverazione del Professionista (All. B  Decreto Ministeriale 28.02.2017 n° 58) che certifica il rischio sismico pre e post intervento con riduzioni di due classi di rischio sismiche, prima della Comunicazione al Comune di inizio dei lavori e, fruire in tal senso alla luce delle modifiche apportate dal D.M. n. 24/2020 al D.M. 58/2017, della detrazione fiscale sisma bonus 110% ?"

 

Personalmente ritengo che nell'ipotesi di evoluzioni normative dovrebbe vigere la norma più favorevole al contribuente e, pertanto, per le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 poter fruire della detrazione massima del 110%, in ragione anche del fatto che il permesso di costruzione originario rilasciato in data 19 Agosto 2013 (duemilatredici) è scaduto (unitariamente alla proroga dello stesso) nel mese di Agosto 2018 (duemiladiciotto) senza che siano stati eseguiti i lavori strutturali progettati (sola demolizione dei corpi di fabbrica e pulizia e/o creazione del piano di posa delle fondazioni.

Nello specifico, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.M. n. 24/2020 al D.M. 58/2017, che ha stabilito che detta attestazione possa essere allegata (al più tardi) anche comunque prima dell’inizio dei lavori, si ritiene, previa allegazione dell’Asseverazione del Professionista (All. B  Decreto Ministeriale 28.02.2017 n° 58), prima della Comunicazione al Comune di inizio dei lavori, di poter fruire del bonus sismico con detrazione maggiorata del 110% per i lavori ed i pagamenti effettuati dopo l’integrazione documentale di cui sopra e successivi al 1° Luglio 2020. Che ne pensate?

 

 

Modificato da technobi

🙄  è un interessante testo per un interpello ad AdE! 😉

 

Secondo me puoi fruire del bonus al 110%, ma, data la complessità della situazione, meglio, veramente, se invii tutto ad AdE

 

  • Grazie 1
technobi dice:

Ok invio e farò sapere eventuali risposte. Ma dopo quanti giorni dovrebbero rispondere?

Emtro 90 giorni...speriamo presto.

In effetti se lo scopo è incentivare l'economia, far spendere a soggetti dei soldi che altrimenti mai spenderebbero, riqualificare interi paesi quasi abbandonati e spopolati con edifici collabenti e in rovina potrebbero far rimediare per tempo a delle piccole mancanze. Non considerano che dopo, l'immobile avrà una nuova e più alta rendita catastale (sicuramente sarà sempre non abitato quindi immobili a disposizione) con notevoli guadagni da parte dei comuni per IMU , tari, bollete acqua, luce, gas, et similia ...

Partecipa al forum, invia un quesito

×