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Atti vandalici e installazione di telecamera decisiva per individuare il colpevole: le regole da seguire

In una vicenda esaminata dalla Cassazione la telecamera è stata collocata all'esterno dell'abitazione con lo scopo di individuare il colpevole dei ripetuti danneggiamenti.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
Ott 5, 2022

È stato affermato che, pur non considerandosi la videosorveglianza che si estende allo spazio pubblico, quella cioè installata dal privato e diretta al di fuori della sua sfera privata, un'attività esclusivamente personale o domestica, tuttavia, ciò, che in astratto è illegittimo, può essere considerato lecito se, secondo il giudice, nel caso concreto, vi sia un legittimo interesse del responsabile del trattamento alla protezione dei propri beni come la salute, la vita propria o della sua famiglia, la proprietà privata (Cass. pen., 07/03/2019, n. 20527). Resta comunque l'obbligo di presegnalare la presenza dell'impianto tramite il cartello di avviso.

Infatti chi installa un sistema di riprese di videosorveglianza deve provvedere a segnalarne la presenza, facendo in modo che qualunque soggetto si avvicini all'area interessata dalle riprese sia avvisato della presenza di telecamere già prima di entrare nel loro raggio di azione.

La segnalazione deve essere effettuata tramite appositi cartelli, collocati a ridosso dell'area interessata e in modo tale che risultino chiaramente visibili.

Si ricorda che il Garante ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell'area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, inoltre, le indicazioni sui tempi dell'eventuale conservazione delle immagini registrate. In quest'ottica, tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere - nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) - cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici (quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione).

A proposito di atti vandalici e dell'iniziativa della vittima del reato - che installa una telecamera per riprendere il colpevole - merita di essere segnalata una vicenda che ha portato alla sentenza della Cassazione n. 27223 del 15 settembre 2022.

Atti vandalici e installazione di telecamera decisiva per individuare il colpevole: la vicenda

La vicenda nasceva dalla controversia tra vicini di casa avente ad oggetto l'installazione di una telecamera (all'esterno dell'abitazione) da parte della vittima di atti vandalici.

Il vicino però si rivolgeva al Tribunale per chiedere che fosse dichiarata illecita e priva di utilità pubblica generale la telecamera installata; secondo la ricorrente l'apparecchio in questione era posizionato in modo tale da poter registrare i movimenti della sua porta di ingresso; in ogni caso faceva presente che era puntata verso una sua finestra, con la conseguenza che poteva riprendere la sua vita privata.

Di conseguenza pretendeva la rimozione dell'impianto e la distruzione delle registrazioni, oltre al risarcimento dei danni subiti.

La vittima degli atti vandali si difendeva facendo presente che lo scopo dell'installazione era quello di impedire i ripetuti danneggiamenti alla propria autovettura parcheggiata di fronte all'abitazione. Inoltre evidenziava che il collegamento con la polizia era predisposto in modo che la registrazione delle riprese venisse cancellata automaticamente, dopo 24 ore, se l'autorità di pubblica sicurezza non ne avesse ritenuto l'utilità ai fini delle indagini.

In ogni caso l'installazione aveva consentito inoltre di individuare e denunciare il responsabile dei danneggiamenti e delle minacce subìti in precedenza.

Sentenza favorevole per la legittimità dell'installazione della telecamera

Il Tribunale dava torto alla ricorrente per non essere riuscita a provare il presupposto della interferenza della telecamera nella sfera privata del ricorrente; lo stesso giudice rilevava invece che la resistente aveva provato le circostanze che l'avevano portata all'installazione e alla segnalazione dell'impianto di sorveglianza e aveva prodotto documentazione fotografica dalla quale risultava l'estraneità all'inquadratura della telecamera della porta d'ingresso e della finestra dell'abitazione del ricorrente.

Telecamera di videosorveglianza puntata sulla strada che riprende i vicini. Non integra la "violenza privata"

Cassazione conferma la legittimità della videosorveglianza in caso di atti vandalici

Con ricorso per Cassazione, parte soccombente ha lamentato un cattivo bilanciamento fra il suo diritto alla riservatezza e la finalità impeditiva di ulteriori danni del resistente, un'insufficiente segnalazione dell'impianto di registrazione e una generale violazione della propria privacy.

La Suprema Corte ha però espresso parere opposto, dichiarando inammissibile il ricorso, proposto solo per contestare le valutazioni di merito espresse dal Tribunale e senza precisare su quali fatti lo stesso avrebbe omesso il proprio esame.

In ogni caso i giudici supremi hanno ritenuto non pertinenti e coerenti le considerazioni del ricorrente sulla futilità dell'interesse protetto dalla videosorveglianza dato che è lo stesso ricorrente a riconoscere che l'installazione ha consentito di identificare il responsabile degli atti vandalici. Il ricorso pertanto è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Sentenza
Scarica Cass. 15 settembre 2022 n. 27223
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