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Nomina dell'amministratore: è obbligatorio il preventivo di compenso?

Se il condomino non è d'accordo con l'assemblea sulla scelta dell'amministratore, può provare ad impugnare la delibera di nomina.
Avv. Sara Occhipinti, giornalista giuridico, mediatore 

È quanto ha provato a fare il protagonista del caso deciso dal Tribunale di Larino con la sentenza n. 77 del 6 febbraio 2023, lamentando la mancata allegazione al verbale assembleare del compenso dell'amministratore e delle deleghe di voto dei condomini.

Nomina dell'amministratore e preventivo di compenso: il caso

Un condomino impugnava la delibera assembleare di nomina dell'amministratore condominiale, sostenendone l'illegittimità per mancata allegazione del relativo compenso, per mancata allegazione delle deleghe di voto dei condomini mancanti e per indicazione in modo generico dei punti all'ordine del giorno.

Oltre alla nullità o annullabilità della delibera, il condomino chiedeva in proprio favore anche il risarcimento del danno per l'importo di Euro 1.000.

La pretesa attorea veniva contestata dal Condominio, che eccepiva la tardività dell'impugnazione e l'infondatezza delle censure mosse contro la delibera.

Notifica della citazione dopo le ore 21 dell'ultimo giorno utile

La tardività dell'impugnazione della delibera era motivata dal fatto che la notifica della citazione avvenuta a mezzo pec con ricevuta di notifica generata dopo le 21 del giorno precedente alla scadenza del termine, doveva intendersi, secondo il Condominio, come avvenuta il giorno successivo e dunque oltre il termine di 30 giorni.

L'eccezione di tardività era fondata sull'art. 16 septies D.l. 179/2012 a norma del quale la notifica telematica, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Per il Tribunale però l'eccezione è infondata, perché l'invocata norma (art. 16 septies D.l. 179/2012 (C. Cost 75/2019)) è stata dichiarata incostituzionale.

Dunque anche la notifica, la cui ricevuta pec è generata dopo le ore 21, deve intendersi perfezionata nella data stessa e non nel giorno successivo.

Mancata allegazione del preventivo

La prima censura di merito mossa dal Condomino all'impugnata delibera assembleare, riguardava invece la mancata indicazione all'interno del verbale, del compenso dettagliato dell'amministratore.

La censura trova fondamento nel disposto dell'art. 1129 comma 14 c.c. a norma del quale "l'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta".

Tuttavia per il Tribunale, nel caso in esame, non ci sarebbero gli estremi di una violazione della citata norma, dal momento che il verbale impugnato dava atto, nel suo contenuto, dell'allegazione del preventivo dell'amministratore.

La giurisprudenza richiamata nella sentenza in commento, ha chiarito che "ai fini della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento approvato dall'assemblea che rechi, anche mediante il richiamo ad un preventivo espressamente indicato, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso".

Solo in sede di comparsa conclusionale, il condomino attore ha provato a contestare la veridicità del verbale sul punto della effettiva allegazione del preventivo, ma aldilà della tardività della contestazione, il Tribunale l'ha ritenuta sprovvista di prova tanto orale quanto documentale.

L'onere di fornire la prova della mancata allegazione al verbale condominiale del preventivo citato, scrive il Tribunale, è indubbiamente a carico del condomino attore, che avrebbe dovuto articolare prove testimoniali o documentali di quanto contestato.

Mancata allegazione delle deleghe

Sul punto della mancata allegazione delle deleghe, il Tribunale osserva che nel contenuto del verbale impugnato erano indicati sia i condomini presenti personalmente che quelli presenti per delega, con ulteriore indicazione che le deleghe erano allegate al registro dei verbali.

Anche su questo punto, il Giudice ritiene che il verbale assembleare costituisca prova presuntiva dei fatti che afferma essersi verificati.

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Sarebbe stato dunque onere del condomino provare che quanto affermato nel verbale non corrisponde a verità.

Ordine del giorno

Altro motivo di impugnazione del verbale assembleare riguardava infine la mancata precisa indicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. Secondo il Tribunale, anche questa contestazione è da ritenersi infondata.

Nel relativo verbale erano specificati i seguenti punti: approvazione bilancio consuntivo gestione ordinaria annualità, approvazione bilancio consuntivo gestione cancello, nomina amministratore, approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria, aggiornamento lavori con nomina nuova impresa.

A parere del Tribunale si tratta di indicazione sufficientemente specifica e tale da non dar luogo alla lamentata annullabilità della delibera.

Sentenza
Scarica Trib. di Larino n. 77 del 6 febbraio 2023
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