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Nessun decreto ingiuntivo contro il condòmino fallito

Tutte le richieste, in modi diversi, devono essere avanzate direttamente verso il fallimento. Il fallito è privo della legittimazione processuale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel caso in cui il condòmino viene dichiarato fallito, egli cessa di avere legittimazione passiva per ciò che concerne i debiti da egli contratti prima del fallimento.

Nel caso in cui rispetto a determinate fattispecie concrete continuano a maturare dei debiti, rispetto ad essi la richiesta va avanzata sempre al fallimento.

Nel caso dei debiti condominiali quelli maturati dopo la sentenza dichiarativa del fallimento sono debiti prededucibili, ossia devono essere saldati con preferenza sugli altri.

Questa nella sostanza la conclusione cui è giunto il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 2693 del 24 giugno 2021, in linea col la lettera della legge e la sua interpretazione da parte della Cassazione.

Decreto ingiuntivo contro il condòmino moroso, il caso

Un condòmino, dichiarato fallito prima di vedersi notificato decreto ingiuntivo di pagamento per oneri condominiali scaduti, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto che gli ingiungeva il pagamento in favore del condominio di circa € 20.000,00 oltre spese legali. Ai nostri fini, va detto, la misura della somma dovuta è assolutamente inconferente.

Il condòmino preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo di essere stato dichiarato fallito, allegando la sentenza dichiarativa del fallimento e specificando che la procedura concorsuale era ancora in corso. In ragione di ciò chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto. Il condominio, costituitosi in giudizio, si chiedeva la conferma del decreto.

Il Tribunale adito, nella persona del giudice investito della risoluzione della controversia, ha disposto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Decreto ingiuntivo contro il condòmino moroso, debiti precedenti al fallimento e debiti sorti nel corso della procedura, quali differenze?

All'esito della controversia v'è stato l'accoglimento della domanda attorea in ragione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare avanzata: il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso contro il condòmino, in quanto fallito.

Inquilino moroso e spese condominiali, problematiche e rimedi

La sentenza merita menzione in quanto ricostruisce in maniera chiara e precisa come si atteggino i rapporti tra condominio, condòmino fallito e fallimento.

Si legge in sentenza che: "dopo la dichiarazione di fallimento e sino all'avvenuta chiusura della procedura, in nessun caso, l'amministratore condominiale potrà agire con decreto ingiuntivo per quanto riguarda la riscossione dei contributi relativi alla proprietà dell'immobile sottoposto a fallimento.

L'effetto principale che la sentenza dichiarativa di fallimento provoca nei confronti del fallito è il cosiddetto spossessamento, per effetto del quale il fallito, pur conservando la proprietà fino alla vendita, non può ricevere somme che provengano dal suo godimento, né può agire legalmente a sua tutela.

I crediti per oneri condominiali relativi ai periodi antecedenti la data per fallimento hanno natura concorsuale e chirografaria e devono essere richiesti dal Condominio mediante il deposito di apposita domanda di ammissione al passivo" (Trib. Palermo 24 giugno 2021 n. 2693).

Ricordiamo che la natura chirografaria del credito fa sì che lo stesso possa essere soddisfatto solamente dopo i crediti privilegiati, ossia quei crediti che nella distribuzione delle somme ricavate - in questo caso nella procedura concorsuale - hanno

E per quelli sorti in costanza di fallimento? La riguardo, ricorda il Tribunale di Palermo, bisogna guardare al contenuto della legge n. 220 del 2012 - la così detta legge di riforma del condominio - e più nello specifico all'art. 30, che recita "i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché per le innovazioni sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del decreto 16 marzo 1942 numero 267 e successive modificazioni se divenuti esigibili, ai sensi dell'articolo 63 primo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, durante le procedure concorsuali".

Locazione: spese di manutenzione e spese condominiali

Detta diversamente: le spese condominiali sorte in costanza di fallimento vanno chieste sempre al curatore della procedura concorsuale e verranno soddisfatte con precedenza su altri crediti, in concorso con gli altri crediti prededucibili.

Decreto ingiuntivo contro il condòmino moroso, la legittimazione è del fallimento

Perché il fallito non può essere coinvolto nelle cause che riguardano il pagamento di suoi debiti?

Al riguardo il Tribunale palermitano, riprendendo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22047/2020 ha specificato che "salvo diversa disposizione di legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante il fallimento può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, giacché il fallito perde la capacità processuale solo per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento".

Resta da domandarsi: se un condòmino fallisce e non si riescono a recuperare i crediti da lui dovuti, chi dovrà pagare quelle somme?

Al riguardo, ad avviso di chi scrive, considerata la natura solidale delle obbligazioni condominiali - solidarietà graduata dal beneficio di escussione previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. - la risposta è che quelle somme debbano essere "coperte" dagli altri condòmini.

È bene ricordare che la procedura di ammissione al passivo può essere iniziata, come qualunque procedura ordinaria volta al recupero del credito, in analogia con essa, direttamente dall'amministratore del condominio, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare.

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