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Sospensione efficacia esecutiva delle delibere condominiali

Natura cautelare della richiesta di sospensione della delibera, art. 1137 Cod. Civ. e presupposti.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

La novella del condominio (legge n.220/2012) ha riformato, parzialmente, il disposto dell'art. 1137 Cod. Civ. rubricato "Impugnazione delle deliberazioni della assemblea".

A tal riguardo, appare utile rilevare che, nella sostanza, le novità apportate alla norma richiamata, accolgono l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in materia.

In particolare, si riconosce la legittimazione ad agire del condomino astenuto, nonché si precisa che la proposizione della istanza di sospensione avanzata prima della impugnazione della delibera assembleare non interrompe il termine di trenta giorni previsto per la presentazione della stessa.

Al contempo, per quanto concerne la disciplina della sospensione, l'art. 1137, comma 4, Cod. Civ. rinvia espressamente alle norme di cui al Libro IV, titolo I, capo III, sezione I, ovvero agli artt. 669 bis Cod. Proc. Civ. e ss, escludendo l'applicazione dell'art. 669 octies, comma VI, Cod. Proc. Civ.

Impugnazione della delibera e sospensione della esecuzione

Per compiutezza nella trattazione dell'argomento in esame, è utile ricordare che l'art. 1137, comma I, Cod. Civ., dispone che «Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti, sono obbligatorie per tutti i condomini».

Cosa significa, nella pratica, tale disposizione?

La risposta è univoca: con l'utilizzo del termine "obbligatorio" si intende che la delibera è immediatamente esecutiva, ovvero vincolante per tutti i condomini.

In conseguenza, qualora siano state deliberate delle spese, ed indicato il piano di riparto delle stesse per ogni condomino, dovrà provvedersi al pagamento in aderenza alle modalità ed alle scadenze comunicate.

Pertanto, il condomino che ritenga di aver giusto motivo di far valere un vizio di annullabilità o nullità della delibera non solo dovrà procedere a formale impugnazione della stessa ma, ragionevolmente, potrà avanzare istanza cautelare ad hoc di sospensione.

Sotto tale profilo, è bene rammentare, in questa sede, che la impugnazione non sospende di per sé la efficacia della delibera, né, dall'altra parte, la proposizione di istanza cautelare interrompe i termini per l'impugnazione.

In concreto, il condomino dovrà, quindi, introdurre ricorso cautelare per ottenere la sospensione della delibera e, parallelamente, depositare domanda di mediazione per far valere l'impugnazione della stessa.

Posto ciò, è doveroso evidenziare che, a seguito della introduzione della istanza ante causam di sospensione, la mancata presentazione della impugnazione comporta la decadenza degli effetti dell'eventuale provvedimento cautelare richiesto.

E' essenziale, pertanto, ribadire che le due azioni non possono ritenersi alternative ma, anche e soprattutto, che fino all'emanazione di provvedimento del Giudice adito sul ricorso cautelare promosso, relativamente alla domanda di sospensione, la delibera è vincolante.

Fumus boni juris e periculum in mora

Posto che la domanda di sospensione dell'efficacia della delibera, svolta prima della impugnazione, si introduce con ricorso, chiara conseguenza per l'accoglimento della stessa, stante la natura cautelare dello strumento, è la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Se la disamina della esistenza del fumus, o meglio della apparente fondatezza della domanda, non manifesta problematiche peculiari, l'analisi del periculum non ha una esegesi unanime.

Sulla questione assume rilievo centrale l'individuazione del pregiudizio di cui si vuole impedire gli effetti con la sospensione.

In proposito, merita il giusto approfondimento e legittima riflessione, l'ordinanza emanata dal Tribunale di Venezia (18 marzo 2014), ove sono stati affermati interessanti principi, quali utili contributi ad affrontare la questione inerente il criterio con cui debba essere valutato il pregiudizio lamentato.

Impugnazione delibere assembleari, emergenza sanitaria, mediazione e sospensione dei termini d'impugnazione

Il primo aspetto, degno di considerazione, attiene all'apprezzamento del sindacato del Giudice investito del provvedimento di sospensione, ravvisando che lo stesso è circoscritto alla valutazione circa la lesione dei diritti spettanti al singolo condomino.

Tale interpretazione esclude, quindi, la possibilità che il giudizio possa coinvolgere l'opportunità della delibera assunta dal condominio, affermando di tal guisa l'autonomia dell'assemblea ed il correlato potere discrezionale della stessa nella espressione delle determinazioni adottate con, appunto, la sola eccezione della compromissione dei diritti del condomino.

Parimenti, ad ulteriore necessario chiarimento di quanto sopra illustrato, si sottolinea che la discrezionalità del condominio, esternata nella delibera, può avere ad oggetto unicamente le parti/beni/servizi comuni e non quelle di esclusiva proprietà ed appartenenza individuale.

Pregiudizio irreparabile o valutazione comparativa?

Tanto riepilogato, per chiarezza, ciò che appare, indubbiamente, significativo è l'aspetto relativo al criterio di valutazione riferibile al pregiudizio che può essere determinato (i) in rispondenza dei requisiti dell'art. 700 c.p.c., oppure (ii) sulla base del presupposto di cui all'art. 2378 Cod. Civ., dettato in materia di annullamento delle delibere dell'assemblea delle società di capitolo.

Quali diverse conseguenze, nella applicazione dei suddetti criteri, per l'accoglimento della sospensione?

In conformità al disposto dell'art. 700 Cod. Proc. Civ., la concessione della tutela invocata, nell'ipotesi de qua la sospensione della delibera, potrà intervenire solo dimostrando un pregiudizio imminente ed irreparabile che non si sostanzia, tra l'altro, nel caso in cui abbia unicamente natura patrimoniale, in quanto passibile di reintegra.

La prova a carico del condomino è, quindi, gravosa.

Se, invece, nell'analisi si applica l'art. 2378 Cod. Civ., la disamina si attesterà su una comparazione tra il pregiudizio subito dal singolo condomino e, dunque, sugli effetti che ricadranno su quest'ultimo in caso di mancato accoglimento della istanza di sospensione, e quello sofferto dal condominio.

Il criterio che ne discende è, inequivocabilmente, più agevole per il condomino in termini di onere probatorio, ritenuto e considerato che l'esame del pregiudizio sarà risolto in aderenza alla sua incidenza della sospensione sulla gestione della cosa comune.

Per tale motivo, laddove non ci sia compromissione della gestione condominiale, il provvedimento cautelare potrà essere concesso anche solo sulla base di un pregiudizio di natura meramente patrimoniale, purché ingiusto.

Impugnazione delibere condominiali e termini feriali

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