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Opposizione a d.i., è ribadito: attivare la mediazione spetta all'opposto

Il Tribunale di Roma lo ribadisce ancora una volta: è l'opposto che deve attivare la mediazione, pena il rigetto della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo.
Avv. Valentina Papanice 
23 Ago, 2021

Opposizione a d.i. e mediazione, ancora una conferma

La sentenza del Tribunale di Roma n. 10628 del 2021 lo ribadisce senza se e senza ma: dopo la decisione delle Sezioni Unite dello scorso anno, i dubbi provocati dalle norme e manifestati dal contrasto giurisprudenziale sono superati: è la parte opposta, cioè, quella che ha richiesto e notificato il decreto ingiuntivo e poi ne ha ricevuto l'opposizione (dal che la si chiama "opposta") che è tenuta ad attivare la mediazione.

Un excursus delle norme non sarà inutile.

Mediazione obbligatoria e opposizione a decreto ingiuntivo, le norme.

Come noto oramai a molti, a far data dal 2010 nel nostro ordinamento vige l'istituto della mediazione civile obbligatoria.

Dispone infatti il D.Lgs. n. 28/2010 che in determinate materie, individuate dallo stesso D.Lgs., la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nella generalità dei casi la mediazione dev'essere attivata "preliminarmente" al giudizio.

In altri casi, eccezionali, come nel giudizio per ingiunzione, l'attivazione del procedimento di mediazione non è dovuta prima di iniziare l'azione legale, ma solo in una fase successiva.

Testualmente (per quanto qui interessa) è previsto che le norme sulla mediazione obbligatoria non si applicano "a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione" (art. 5 co.4 lett.a).

Ma a chi spetta in questi casi attivare il procedimento?

Il D.Lgs. n. 28, nel riferirsi all'obbligo in generale, nell'art. prevede che l'attivazione debba essere proposta da "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a…".

Ma l'individuazione di tale figura nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è così chiara.

Le opposte tesi circa quale fosse il soggetto tenuto all'adempimento e le conseguenze derivanti dall'omissione dello stesso venivano variamente accolte anche in giurisprudenza, ove si registrava appunto la presenza di orientamenti contrapposti.

Il contrasto giurisprudenziale è stato deciso dalla Corte di Cassazione, nella sua veste (detta nomofilattica) dedicata appunto alla decisione circa "una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici" (v. art. 374 c.p.c.), cioè a Sezioni Unite, con la sentenza n. 19596/2020.

Il caso deciso dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10628 del 2021

Nel caso specifico succede che il giudice, stante la mancata attivazione da parte di entrambe le parti, aveva loro assegnato il termine - di cui all'art. 5 co. 1 bis del citato D.Lgs. n. 28/10 e succ. mod. - affinché procedessero in tal senso.

Ma la mediazione non veniva attivata e con le note a trattazione scritta successive parte opponente eccepiva la mancata introduzione della mediazione.

Nella sentenza, il giudice osserva che: l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità può essere rilevata alla prima udienza utile ed è eccezione da trattare preliminarmente.

Nel caso in esame, continua il giudice, la parte opponente ha tempestivamente eccepito la mancata attivazione della mediazione.

Si rileva poi che la controversia è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo cui è seguita l'opposizione al detto decreto.

Mediazione in condominio. Quali sono i requisiti di procedibilità?

In questi casi, osserva il giudice, l'obbligo di espletare la procedura di mediazione è differito "fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".

Dunque, con la pronuncia giudiziale che statuisce in ordine alla concessione dell'esecutività dell'ingiunzione oppure in ordine alla sospensione della stessa, si "riattiva" nel processo l'onere di presentare l'istanza di mediazione obbligatoria.

Il giudice dà conto del fatto che le norme in esame hanno prodotto "dubbi sfociati in orientamenti interpretativi opposti". Secondo una posizione, "l'improcedibilità conseguente alla mancata attivazione della procedura conciliativa colpirebbe la 'domanda giudiziale' e, dunque, quella portata dal decreto ingiuntivo"; mentre, secondo la posizione opposta, l'improcedibilità "colpirebbe l'opposizione e, pertanto, la formale richiesta della parte opponente (v. Cass. 3-12-2015 n. 24629)".

L'inattività delle parti nella mediazione obbligatoria

Tale contrasto però - prosegue il giudice - è stato superato dalla decisione n. 19596/20 delle Sezioni Unite; in quell'occasione, la Corte "nel dirimere tale conflitto, ha affermato che l'onere di introdurre la mediazione incombe all'attore in senso sostanziale (l'opposto) con la conseguenza che la mancata verificazione della condizione di procedibilità comporta il rigetto della domanda ed in particolare la revoca del decreto ingiuntivo".

Obbligo di attivare la mediazione per l'opponente in caso di opposizione

Seguendo l'interpretazione indicata delle Sezioni Unite, il giudice imputa pertanto la mancata introduzione della mediazione "alla parte opposta, attrice in senso sostanziale, con la conseguenza che la domanda proposta in sede monitoria ed ulteriormente coltivata in sede di opposizione deve essere rigettata; rigetto al quale segue la revoca del decreto opposto".

Dunque, la parte che avendo richiesto ed ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un'altra parte che ella quindi afferma essere debitrice, ricevuta l'opposizione a decreto è tenuta, se non vuole subire il rigetto della propria domanda e la revoca del decreto ingiuntivo, ad attivare la mediazione.

Il contrasto giurisprudenziale non giustifica la mancata attivazione dell'opponente

Il contrasto giurisprudenziale non giustifica la mancata attivazione del procedimento di mediazione da parte dell'opponente; egli infatti avrebbe dovuto, stante il contrasto, dunque nel dubbio su chi potesse essere secondo il giudice la parte tenuta all'adempimento - adottare "per il principio di precauzione" la soluzione più prudente e quindi attivarsi in tal senso.

La decisione delle Sezioni Unite infatti è intervenuta in corso di causa. Tale circostanza, se non salva l'opponente dalla soccombenza, gli evita la condanna al pagamento delle spese, che vengono appunto compensate in ragione proprio della "controvertibilità della questione" e del sopravvenire della sentenza delle Sezioni Unite in corso di causa.

Dunque, la domanda è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo è revocato con compensazione delle spese del giudizio.

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