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L'opposizione al decreto ingiuntivo in materia locatizia: la posizione delle Sezioni Unite

La fine del contrasto interpretativo in merito ai procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione.
Avv. Caterina Tosatti 

La Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 927 pubblicata il 13 gennaio 2022, ha risolto il contrasto interpretativo in merito ai procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione (per la morosità sui canoni di locazione non pagati e /o sugli accessori del contratto) ed alla sorte di quei procedimenti erroneamente introdotti con l'atto di citazione anziché con il ricorso.

Infatti, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., tutte le controversie che abbiano per oggetto la locazione ed il comodato di immobili urbani e l'affitto di azienda

  • appartengono alla competenza funzionale (cioè esclusiva) del Tribunale del luogo in cui si trova l'immobile, in composizione monocratica (con un unico Giudice e non con un collegio di 3 magistrati)
  • seguono le norme dettate per il c.d. 'rito del lavoro' (artt. 409 e ss c.p.c.) se e in quanto richiamate dal medesimo art. 447 bis c.p.c.

Laddove il locatore debba ottenere il pagamento dei canoni e degli altri accessori al contratto, egli potrà attivare il procedimento monitorio, che si introduce con ricorso e si conclude con l'emissione di un decreto ingiuntivo, contenente l'avvertimento che, in mancanza di pagamento nel termine fissato (immediatamente, se il decreto è esecutivo oppure entro 40 giorni dalla notifica, se non è esecutivo) si procederà all'esecuzione forzata e che il conduttore, nel termine di 40 giorni può proporre opposizione; ovviamente, in materia locatizia anche l'opposizione al decreto ingiuntivo deve seguire il rito locatizio, quindi il rito lavoro per quanto richiamato ed applicabile.

Il rito del lavoro prevede appunto che l'atto con cui si introduce il giudizio in materia giuslavoristica sia il ricorso.

I procedimenti introdotti con ricorso sono scanditi dalle seguenti fasi:

  • deposito del ricorso e dei documenti presso il Tribunale (iscrizione a ruolo della causa)
  • emissione da parte del Giudice assegnatario del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con termine al ricorrente per notificare ricorso e decreto alle altre parti
  • notifica del ricorso e del decreto alle parti resistenti (cioè coloro che vengono chiamate in causa)

Ove le parti siano soggette a termini di decadenza o prescrizione del proprio diritto, l'attivazione del rito locatizio determinerà la salvezza rispetto a tali termini se il ricorso viene depositato in Tribunale entro il termine.

Il problema nasce laddove la parte, errando, introduca il giudizio con l'atto di citazione, quindi seguendo il rito ordinario, che prevede fasi diametralmente opposte al rito introdotto con ricorso, in quanto:

  • l'attore (colui che avvia il giudizio) notifica al convenuto (la parte chiamata in causa) un atto che contiene già l'indicazione della data di udienza
  • nei 10 giorni successivi alla notifica, l'attore iscrive a ruolo la causa, cioè deposita presso il Tribunale l'atto di citazione notificato e tutti i documenti che offre come prova
  • successivamente, il Giudice cui viene assegnata la causa può confermare o differire l'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione

Nei procedimenti che seguono il rito ordinario, la notifica dell'atto di citazione determina la pendenza della lite e la salvezza da prescrizioni e decadenze (purché avvenga entro il termine che la legge di volta in volta indica a pena di prescrizione o decadenza), anche se l'iscrizione a ruolo avviene nei giorni successivi allo spirare di detto termine.

Così, ad esempio, nell'opposizione a decreto ingiuntivo che segue il rito ordinario (come accade per gli oneri condominiali), la notifica dell'atto di citazione in opposizione deve avvenire nei 40 giorni indicati dal decreto, mentre l'iscrizione a ruolo della causa potrebbe anche avvenire dopo lo spirare del 40mo giorno, purché nei 10 giorni dalla notifica.

A complicare il tutto, è sopraggiunto, nel 2011, il c.d. 'Decreto Tagliariti' (D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150), che, nell'intento di semplificare la mole di riti speciali prevista nel Codice di Procedura Civile ed in alcune leggi complementari, ha in realtà ampliato nuovamente il novero di procedure, tra le quali l'interprete deve districarsi e selezionare il processo per ottenere ragione del diritto di volta in volta individuato.

In particolare, l'art. 4, D. Lgs. 150/2011 prevede che, in caso di attivazione di una controversia con un rito sbagliato, perché introdotto con forme diverse da quelle previste dal medesimo Decreto Tagliariti, il Giudice dovrà disporre il mutamento del rito con ordinanza e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produrranno secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, così come le decadenze e le preclusioni saranno quelle maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Pertanto, applicando tale norma, una domanda introdotta erroneamente con atto di citazione, anziché con ricorso, dovrebbe conservare gli effetti sostanziali (impedimento della prescrizione e della decadenza) e processuali (instaurazione del contraddittorio) in base alle norme che regolano i procedimenti introdotti con citazione.

Vediamo allora il principio di diritto cui sono pervenute le Sezioni Unite e le altre questioni risolte o affrontate dalla pronuncia in relazione alla vicenda processuale.

L'opposizione al decreto ingiuntivo in materia locatizia: la pronuncia

La ASL di Palermo, in qualità di conduttrice di un immobile locatole dalla Alfa Srl, riceve, il 18 luglio 2014, la notifica di un decreto ingiuntivo per indennità di occupazione ed oneri accessori derivanti dal contratto di locazione stipulato.

La ASL propone opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, notificando atto di citazione alla Alfa Srl in data 9 ottobre 2014.

Il Tribunale di Palermo, dinnanzi al quale si discute, dapprima ordina il mutamente del rito, da quello ordinario scelto dalla ASL a quello locatizio, previsto per legge e poi, con sentenza, dichiara l'opposizione inammissibile, perché tardiva rispetto al termine fissato dall'art. 641, 1° comma, c.p.c. - cioè i 40 giorni dalla notifica del decreto, cosicché, nel nostro caso, il termine per proporre opposizione sarebbe scaduto il 11 ottobre 2014 - e perché la ASL aveva iscritto a ruolo la causa (cioè, depositato l'atto di citazione ed i documenti) oltre detto termine.

La Asl di Palermo propone appello, invocando l'applicabilità dell'art. 4, 5° comma, D. Lgs. 150/2011, ma la Corte d'Appello di Palermo lo respinge, affermando che, pur ritenendo fondata la censura avanzata (quindi, ritenendo applicabile l'art. 4, 5° comma del Decreto Tagliariti), la ASL aveva solamente richiesto, in forma generica, la riforma della sentenza di I° senza prospettare alcuna questione di merito e senza nemmeno chiedere l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa in I°.

Per questo ritiene la Corte che, se anche fosse sta accolta la domanda relativa agli effetti del mutamento del rito, salvando pertanto l'opposizione introdotta con citazione, la ASL non avrebbe tratto da ciò alcun beneficio, mancando la riproposizione, nell'atto di appello, della rinnovazione dell'istruzione e dell'esame delle domande di merito.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, la ASL propone ricorso per cassazione.

Ricevuto il ricorso, la Sezione III della Corte, con ordinanza del 18 maggio 2021, ha rimesso lo stesso al primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando la presenza di questioni di diritto non decise in senso univoco dalle Sezioni semplici, in particolare:

  • la natura di giudizio di impugnazione o di procedimento di cognizione ordinaria dell'opposizione a decreto ingiuntivo
  • la questione dell'operatività del meccanismo di salvezza previsto dall'art. 4, 5° comma del D. Lgs. 150/2011, sulla quale incide la decisione relativa al primo punto

La Alfa Srl propone ricorso incidentale.

Vediamo i vari punti della pronuncia delle Sezioni Unite che presentano rilievi interessanti per gli addetti del settore.

L'effetto devolutivo dell'appello dell'opponente

Come visto sopra, la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione della ASL perché ha ritenuto che la stessa non avesse devoluto al giudizio d'appello tutte le domande promosse nel primo grado, così sostanzialmente rinunziando implicitamente alle stesse o non dimostrando interesse ad una decisione di secondo grado sulle stesse.

La Cassazione non aderisce a questa prospettazione, sottolineando che qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nel caso di specie, i motivi di appello, che secondo l'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la rilevanza ai fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito perché esso non ha, di fatto, formato oggetto della pronuncia.

Pertanto, l'impugnazione della statuizione della sentenza di II° relativa alla decisione della questione pregiudiziale di rito costituisce comunque manifestazione della volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale; ergo, il giudice dell'appello dovrà pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in I°.

Ritenendo fondato, almeno in questa parte, il ricorso della ASL, la Corte affronta il ricorso incidentale della Alfa Srl.

La sospensione feriale dei termini processuali ed il rito locatizio

Uno dei motivi di ricorso incidentale, che la Corte esamina per primo, trattandosi di questione di rito inerente la tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riguarda l'applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali disciplinata dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742 - rammentiamo al lettore che attualmente la sospensione va, ove applicabile, dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, mentre, all'epoca in cui si svolgono i fatti di causa, la sospensione andava dal 1° agosto al 15 settembre.

Secondo la Alfa Srl, l'opposizione era stata notificata tardivamente perché ad essa non sarebbe stata applicabile la sospensione feriale dei termini, quindi i 40 giorni previsti dall'art. 641 c.p.c. sarebbero scaduti il 27 agosto 2014 (l'opposizione era stata notificata il 09 ottobre 2014).

La Corte rigetta tale assunto, confermando l'orientamento costante secondo il quale alle controversie in materia di locazione si applica la sospensione feriale dei termini, perché la deroga prevista dall'art. 3 della L. 742/1969 è riservata alle controversie individuali di lavoro, individuate in base alla natura della causa, non invece alle controversie disciplinate dal rito del lavoro.

Impugnazione o fase a cognizione piena?

Ulteriore motivo di ricorso incidentale di Alfa Srl consiste nella non applicabilità dell'art. 4, 5° comma del D. Lgs. 150/2011 alla fattispecie concreta, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo o un grado autonomo, ma unicamente una fase di un giudizio già pendente - la fase a cognizione piena rispetto a quella a cognizione sommaria dove è stato concesso il decreto ingiuntivo.

La Corte richiama, sul punto, alcune precedenti sentenze, sempre a Sezioni Unite, ove è stato confermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è e non va qualificata come un'impugnazione, bensì come un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione (anche se solamente eventuale, perché dipende dalla volontà del conduttore di opporsi o meno) del procedimento monitorio.

Il mutamento del rito e l'art. 4 D. Lgs. 150/2011

Rileva la Corte che, rispetto all'applicabilità dell'ormai noto art. 4 del Decreto Tagliariti, la confusione deriva dal fatto che essa è stata sì ammessa da pronunce a Sezione semplice della medesima Corte, ma in materia diversa, cioè nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato.

Pertanto, ha ragione la Alfa Srl a sostenere che detta norma non sia applicabile alla fattispecie concreta, ma non ha altrettanto ragione rispetto alla motivazione addotta - cioè alla natura ordinaria e non impugnatoria dell'opposizione.

Le Sezioni Unite evidenziano come lo stesso art. 4 preveda la conservazione degli effetti sostanziali e processuali, in caso di mutamento del rito, ma solamente quando «una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto» (così il 1° comma).

Quindi, esulano dall'applicabilità le controversie non previste dal Decreto Tagliariti, quale sicuramente non è il rito locatizio, che è previsto e disciplinato nel Codice di procedura civile ed era presente prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2011.

La conservazione degli effetti dell'atto

Rigettata la salvezza degli effetti dell'atto introduttivo con forma errata secondo il paradigma dell'art. 4, cosa accade al giudizio così malamente avviato?

Secondo le Sezioni Unite, l'interpretazione da dare deve seguire il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, 2° comma, c.p.c.: quindi, a prescindere dalla forma prescelta, ciò cui si deve guardare è il completamento dell'instaurazione di un valido rapporto processuale, con presenza degli elementi necessari richiesti dalla norma processuale violata.

Insomma, l'atto di citazione utilizzato al posto del ricorso realizza questo completamento quando viene iscritto a ruolo, con il deposito dei documenti offerti come prova.

È allora quello il momento da cui fare discendere l'effetto (sostanziale e processuale) che si sarebbe ottenuto sol che la parte avesse utilizzato la forma corretta - nella fattispecie, il ricorso e non l'atto di citazione.

Ecco quindi il principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite: quando l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia viene promossa con atto di citazione anziché con ricorso, essa è tempestiva e pertanto ammissibile laddove l'atto di citazione venga notificato ed anche iscritto a ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, cioè entro il termine per proporre opposizione.

Pertanto, nel caso di specie, l'opposizione promossa dalla ASL di Palermo avverso il decreto ingiuntivo per oneri locatizi ricevuto il 18 luglio 2014 andava notificata ed iscritta a ruolo entro l'11 ottobre 2014 - applicandosi la sospensione feriale dei termini, all'epoca dal 1° agosto al 15 settembre - mentre la notifica avvenne il 9 ottobre e l'iscrizione a ruolo il 20 ottobre, cosicché la medesima opposizione non può che ritenersi tardiva e, pertanto, inammissibile.

Sentenza
Scarica Cass. 13 gennaio 2022 n.927
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