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L'impugnazione è inutile se la delibera viziata è già stata ratificata dall'assemblea

Il condomino paga le spese del giudizio nel caso in cui la nuova deliberazione gli sia stata comunicata prima della notifica della citazione.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Se la delibera viziata viene ratificata dall'assemblea e comunicata al condomino prima dell'impugnazione giudiziale vi è carenza di interesse ad agire in capo a quest'ultimo. Di conseguenza il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e liquidare le spese del giudizio in favore del condominio convenuto.

Queste le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di Pavia nella recente sentenza n. 1441, pubblicata lo scorso 22 novembre 2022. Vediamo di capire meglio cosa è successo nel caso concreto.

I fatti di causa.

Nella specie una società condomina aveva citato in giudizio il supercondominio, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento di una delibera adottata dall'assemblea alla quale la stessa non era stata regolarmente invitata a partecipare.

Il supercondominio si era costituito in giudizio contestando la domanda avversaria ed eccependo il fatto che la condomina fosse decaduta dall'impugnativa, in quanto la stessa aveva avuto conoscenza della delibera il 19.02.2021 (data di trasmissione del verbale via e-mail) e aveva presentato domanda di mediazione il 17.03.2021, omettendo tuttavia la comunicazione al condominio, trasmessa soltanto in data 15.4.2021 dall'organismo di mediazione e pervenuta il 21.4.2021.

Il supercondominio aveva altresì contestato l'infondatezza dell'impugnazione, in quanto l'avviso di convocazione era stato comunque trasmesso presso la sede legale della società condomina, nonché l'avvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto in data 12.07.2021 l'assemblea, previa revoca della precedente deliberazione, aveva provveduto all'adozione delle medesime determinazioni in precedenza assunte, comunicando alla condomina il relativo verbale.

La decisione del Tribunale di Pavia.

Il Tribunale di Pavia, nell'affrontare l'impugnazione in questione, ha ritenuto che la questione della cessazione della materia del contendere fosse da ritenersi preliminare dal punto di vista logico e giuridico, nonché assorbente ai fini della decisione della controversia.

Agli atti vi era infatti la prova documentale della ratifica assembleare della deliberazione impugnata e dell'invio alla società condomina del relativo verbale.

Il Giudice ha quindi richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità per il quale l'approvazione di una nuova delibera avente il medesimo oggetto della precedente determina la caducazione della prima: ne consegue che la revoca o la sostituzione di una delibera impugnata con un'altra, nel corso di un giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere del relativo giudizio di impugnazione.

La disposizione di cui all'art. 2377, ultimo comma, c.c., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se essa sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale, risultando quindi applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici.

Conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere qualora l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello dedotto come invalido e oggetto di impugnazione.

In questi casi il giudice deve quindi procedere a valutare la fondatezza dell'impugnazione al solo fine della liquidazione delle spese del giudizio.

Nella specie il Tribunale di Pavia ha però ritenuto superfluo, almeno a tale scopo, l'accertamento in via incidentale della legittimità della delibera impugnata. Infatti, come detto, risultava agli atti che il verbale assembleare in cui era riportata l'approvazione della delibera sostitutiva di quella oggetto di impugnazione era stato inviato via pec alla società condomina.

Di conseguenza, al momento della notifica dell'atto di citazione, la stessa era già a conoscenza dell'adozione della delibera sostitutiva.

Quindi, come rilevato dal Giudice, la carenza di interesse ad agire in capo alla società attrice non poteva considerarsi sopravvenuta in corso di giudizio, ma difettava sin dall'avvio del processo.

In altri termini, sempre secondo il Tribunale, la condomina aveva avviato il giudizio di annullamento impugnando una delibera già inefficace al momento della notifica dell'atto di citazione, non potendosi pertanto configurare in capo a essa alcun interesse sul piano giuridico e fattuale all'adozione della sentenza.

Di qui la ritenuta inammissibilità della domanda di parte attrice e, pertanto, la sua soccombenza, sia pure virtuale, con conseguente condanna alle spese di lite.

Il Giudice ha invece ritenuto di dover affrontare la questione della fondatezza dell'impugnazione al diverso scopo di valutare l'accoglimento della domanda di rimborso delle spese di mediazione, pure svolta dalla condomina attrice.

Tuttavia anche questo scrutinio si è concluso negativamente, in quanto il Tribunale ha rilevato la tardività dell'invio al condominio dell'istanza di avvio della mediazione.

Quest'ultimo era infatti stato avvisato dell'iniziativa della società condomina soltanto con il ricevimento dell'invito a partecipare alla mediazione tardivamente spedito dall'organismo da questa individuato.

La predetta società, per evitare le conseguenze negative dell'eventuale ritardo della comunicazione in carico al predetto organismo (peraltro occasionata dall'erroneo indirizzo dalla medesima fornitole), avrebbe però potuto avvisare autonomamente l'amministratore condominiale del deposito della propria istanza.

E ciò ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, il quale prevede che solo "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale".

Il Tribunale di Pavia ha infatti dato atto di aderire all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, secondo il quale il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. è interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, non essendo a tal fine sufficiente il mero deposito della domanda presso la relativa segreteria (si vedano: Corte appello Salerno sez. II, 27.07.2020, n.942; Corte appello Palermo sez. II, 27.06.2017, n. 1245; Trib. Torre Annunziata 03.07.2019, n.1703; Trib. Pavia, 23.11.2021 n. 1466).

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 22 novembre 2022 n. 1441
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