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Delibera di approvazione del consuntivo condominiale e impugnazione del condomino

Quando un condomino impugna la delibera di approvazione del bilancio condominiale deve portare all'autorità giudiziaria doglianze attinenti la violazione di legge.
Avv. Anna Nicola 

Si tratta dei principi da ultimo esposti dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17322 del 23 novembre 2022.

Approvazione del consuntivo condominiale e impugnazione del condomino: la vicenda

Diverse sono le questioni affrontate da questa autorità giudiziaria prima di entrare nel merito della motivazione della sentenza.

Il Giudice prende in analisi in primo luogo l'avanzata eccezione di tardività dell'iscrizione della causa a ruolo, per come dedotto da parte convenuta, ed osserva che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato in data 22 settembre 2020; dagli atti di cui al fascicolo telematico del giudizio, emerge che l'atto di citazione e il fascicolo di parte attrice risultano depositati telematicamente in data 1 ottobre 2020, dovendo pertanto ritenersi del tutto irrilevante l'avvenuta lavorazione degli stessi, da parte della Cancelleria, unicamente in data 8 ottobre 2020.

Ne discende il rigetto dell'eccezione di improcedibilità stante il rispetto del termine di iscrizione a ruolo.

Motivi non di impugnazione di delibera ma di eventuale richiesta di revoca dell'amministratore

Prosegue il tribunale evidenziando che non devono essere condivise le censure attoree in ordine alla prospettata invalidità della delibera impugnata in conseguenza della tardiva presentazione del consuntivo, relativo al bilancio di due anni prima mai portato in assemblea.

È vero che è avvenuta oltre i termini ex art. 1130 c.c., ma questa doglianza può, eventualmente, essere utilmente avanzata in sede di volontaria giurisdizione, nel procedimento per revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c.

Lo stesso discorso vale in riferimento alla affermata mancata sussistenza, in capo all'amministratore, dei requisiti per l'esercizio della professione, con particolare riguardo all'aver frequentato il corso abilitante alla professione e i successivi corsi di aggiornamento obbligatori.

Anche questa censura può aver rilievo come motivo di revoca, ex art. 1129 c.c., ma non come ragione di impugnativa della delibera oggetto del giudizio o, ancora, ai fini della declaratoria di invalidità delle attività comunque compiute dall'amministratore.

Ragioni di merito dell'impugnazione della delibera

Il Giudice richiama la giurisprudenza della Suprema Corte sulla cui base si afferma che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito.

Da quanto detto deriva che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.

L'impugnazione della delibera assembleare, analisi di alcuni motivi di impugnazione

Nel caso di specie gli attori hanno evidenziato l'erroneità e le incongruenze presenti nel consuntivo 2018 approvato con la delibera qui impugnata, dovendo pertanto, a fronte dei citati principi giurisprudenziali e tenuto conto delle deduzioni delle parti sul punto, ritenersi ammissibile un sindacato sulla veridicità e correttezza del bilancio approvato, in quanto in alcun modo riguardante l'opportunità e la convenienza della decisione adottata in sede assembleare, ma unicamente volto a stabilire se la delibera sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea.

Redazione della contabilità

Non è poi necessario, come insegna la Suprema Corte, che la contabilità presentata dall'amministratore del condominio sia redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo sufficiente che sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percetti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato a criteri di buona amministrazione. (C.C. 9099/00).

Mancanza di delibere autorizzative di interventi straordinari

Nel caso di specie, ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, in relazione ad una serie di voci di spesa inserite nel rendiconto della gestione condominiale 2018, parte attrice ha tempestivamente eccepito che non era mai stata fornita copia delle delibere autorizzative degli interventi straordinari la cui spesa era indicata in bilancio e "delle spese asseritamente sostenute dal Condominio".

Poiché nulla ha depositato sul punto il convenuto, il Tribunale ha puntualmente osservato che, a fronte delle censure avanzate e dei citati principi giurisprudenziali, in assenza dei documenti giustificativi le spese in oggetto, non sia stato legittimamente esercitato il potere assembleare di approvazione del consuntivo.

Sotto questo profilo, ha concluso il tribunale che le censure attoree devono essere condivise con conseguente annullamento della delibera impugnata.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 23 novembre 2022 n. 17322
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