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Tanialess

Assemblea straordinaria per impugnazione delibera

Buongiorno, ieri abbiamo ricevuto dall'amministratore una convocazione assemblea straordinaria con il seguente odg:

1) procedimento di conciliazione promosso dal condomino "X" ctr CONDOMINIO per impugnazione del deliberato assembleare nella parte relativa all'approvazione di opere di risanamento nell'appartamento del condomino "Y";

2) approvazione del conferimento della procura speciale all'amministratore al fine di poter validamente conciliare;

3) autorizzazione all'amministratore ad entrare nel merito della conciliazione;

4) nomina del legale per l'assistenza all'eventuale partecipazione alla mediazione ai fini conciliativi e all'eventuale fase successiva giudiziale.

Tale azione è stata intrapresa dal solo condomino "X" che in assemblea precedente non si è presentato, nello specifico fu deliberato un piano di risanamento nell'appartamento del condomino "Y" per problemi di muffa e condensa dallo stesso ravvisati nel suo appartamento dovuti alla mancanza di ponti termici, tutto documentato da relazione di un tecnico, per cui i danni sono stati imputati al palazzo e la spesa da ripartire fra tutti i condomini; in sede tutti i condomini presenti votarono a favore della realizzazione dei suddetti lavori ma non fu deciso nello specifico che tipo di lavori effettuare, ora vorrei capire che intenzione ha questo condomino "X", più che altro non capisco il punto nr. 4, può un solo condomino impugnare una delibera? Cosa succede se tutti noi favorevoli non siamo d'accordo e decidiamo di portare avanti quanto deliberato nella scorsa assemblea? Grazie in anticipo a chi vorrà chiarirmi le idee

Fermo restando che ciascun condomino può impugnare le delibere invalide, le intenzioni di questo condomino si possono intuire, ovvero dato che l'intervento deliberato riguarda un appartamento privato di proprietà del condomino "Y", l'assemblea non aveva competenza per deliberare, infatti, fatto salvo non sia previsto in un RdC Contrattuale che preveda questo potere all'assemblea, la delibera sarà nulla (secondo Sentenza della Cassazione Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806)

Ora giustamente l'amministratore per presentarsi alla mediazione deve ottenere il consenso dell'assemblea, è previsto dall'art 71 quater Dacc;

- Art. 71-quater. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice

Intanto grazie per la risposta, vero che l'appartamento è privato ma il danno causato è dipeso dalla struttura del palazzo quindi, in mancanza del costruttore ormai fallito da anni, le spese sono imputabili a ciascun condomino in parti millesimali, perchè non avremmo dovuto deliberare?

Intanto grazie per la risposta, vero che l'appartamento è privato ma il danno causato è dipeso dalla struttura del palazzo quindi, in mancanza del costruttore ormai fallito da anni, le spese sono imputabili a ciascun condomino in parti millesimali, perchè non avremmo dovuto deliberare?
Che il proprietario era fallito non lo avevi detto, comunque ci sarà un curatore fallimentare che dovrebbe prendere cura del bene e non l'assemblea, l'assemblea può deliberare nelle parti comuni e non quelle private.

Per cui secondo il mio parere potete sollecitare il curatore fallimentare a che provveda che questo appartamento non danneggi le parti comuni del condominio

L'impresa edile è fallita non il proprietario dell'appartamento oggetto di risanamento, ormai sono passati più di 10 anni dalla data di costruzione dello stabile, quindi i termini per proporre causa al costruttore sono decaduti, quindi i lavori vanno ripartiti fra tutti i condomini, forse in questo non sono stato chiaro scusami

L'impresa edile è fallita non il proprietario dell'appartamento oggetto di risanamento, ormai sono passati più di 10 anni dalla data di costruzione dello stabile, quindi i termini per proporre causa al costruttore sono decaduti, quindi i lavori vanno ripartiti fra tutti i condomini, forse in questo non sono stato chiaro scusami
Siete sicuri che l'inconveniente sia cagionato da parti comuni e non private? La muffa e condensa probabilmente è dovuta dalla mancata aerazione e non da problemi strutturali che sono comuni

Si, perchè è stata fatta una perizia ed una controperizia dalle quali è chiaro che il problema è dovuto ad un problema strutturale e non privato

Si, perchè è stata fatta una perizia ed una controperizia dalle quali è chiaro che il problema è dovuto ad un problema strutturale e non privato
Allora le cose cambiano, per cui non vale quanto avevo intuito come probabile causa della impugnazione, e non saprei il motivo che ha spinto questo condomino ad impugnare la delibera, comunque questa c'è e l'amministratore per partecipare alla mediazione deve ottenere il benestare dell'assemblea.
Ok fin qui ci siamo, ma cosa succede se decidiamo di andare avanti con quanto deliberato?
Sino a che il Giudice (non il mediatore) non deciderà la sospensione della delibera potete andare aventi;

 

cc art 1137

- L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

Per cui ora si va a mediazione e forse in quella sede si troverà un accordo, in caso contrario si andrà al Tribunale ed in quella sede si vedrà cosa deciderà il Giudice, e come visto l'esecuzione della delibera potrà procedere, fatto salvo una decisione giudiziale.

Quindi con spese a nostro carico, giusto?Sono sicuro che non si arriverà a mediazione conoscendo il soggetto che si ostinerà a far valere le sue ragioni, ossia quella di non partecipare alle spese perchè crede che le debba sopportare solo il condomino Y

Quindi con spese a nostro carico, giusto?Sono sicuro che non si arriverà a mediazione conoscendo il soggetto che si ostinerà a far valere le sue ragioni, ossia quella di non partecipare alle spese perchè crede che le debba sopportare solo il condomino Y
Se il condomino non impugna e non si arriverà a mediazione la delibera potrà avere il suo corso e lui sarà obbligato a partecipare alle spese;

cc Art. 1137. Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea.Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini

Per cui questo condomino se non impugnerà dovrà rassegnarsi alla decisione assembleare

Sicuro che impugna, se è arrivato a questo lo scopo è quello.....quindi se impugna quale sarà l'iter? Scusa se sono insistente

Sicuro che impugna, se è arrivato a questo lo scopo è quello.....quindi se impugna quale sarà l'iter? Scusa se sono insistente
Se impugna l'iter è quello che ho spiegato sin qui;

1. assemblea per deliberare la partecipazione dell'amministratore alla mediazione

2. non giungendo ad un accodo alla mediazione si andrà al tribunale

3. decisione del giudice

Quindi Tribunale significa spese legali da parte nostra? Chi si presenterà, l'amministratore per nostro conto?

Quindi Tribunale significa spese legali da parte nostra? Chi si presenterà, l'amministratore per nostro conto?
Se si arriverà al Tribunale, purtroppo per il momento ognuno dovrà sostenere le proprie spese, forse alla fine il Giudice potrà stabilire in modo diverso, ma se il condominio viene citato come minimo dovrà partecipare, altrimenti potrebbe rischiare di perdere la causa con immenso piacere da parte di chi ha impugnato.
Come pensavo, ma dovrà presentarsi l'amministratore per conto nostro o ognuno di noi?
Normalmente si presenta l'amministratore a nome del condominio

Assemblea svoltasi ieri sera ma l'inquilina che ha promosso l'impugnazione non si è presentata, può farlo? Siamo stati costretti, su consiglio dell'amministratore, a nominare un legale, quello che chiedo è:

1) in caso il collegio dia ragione a noi (come speriamo dato che gli elementi a nostro favore sono molti) le spese legali se le accollerà l'inquilina promotrice?

2) in caso di nostra sconfitta è chiaro che pagheremo l'avvocato, ma i lavori verranno sospesi o potranno essere eseguiti a nostre spese ad eccezione della suddetta?

2) è stato deciso di far iniziare i lavori, pertanto la suddetta sarà costretta a pagare la sua quota?

Grazie

Assemblea svoltasi ieri sera ma l'inquilina che ha promosso l'impugnazione non si è presentata, può farlo? Siamo stati costretti, su consiglio dell'amministratore, a nominare un legale, quello che chiedo è:

1) in caso il collegio dia ragione a noi (come speriamo dato che gli elementi a nostro favore sono molti) le spese legali se le accollerà l'inquilina promotrice?

2) in caso di nostra sconfitta è chiaro che pagheremo l'avvocato, ma i lavori verranno sospesi o potranno essere eseguiti a nostre spese ad eccezione della suddetta?

2) è stato deciso di far iniziare i lavori, pertanto la suddetta sarà costretta a pagare la sua quota?

Grazie

L'inquilina dici ma credo sia una condomina poteva non presentarsi all'assemblea è una sua facoltà, avete fatto bene a nominare un legale per seguire la Mediazione che ci sarà, per il momento sino a che non ci sarà un Giudizio da parte di un Giudice ognuno pagherà le proprie spese, comunque devi calcolare che voi siete in tanti e chi ha impugnato è da sola, con Sentenza il Giudice potrà stabilire a chi addebitare le spese ma non sempre lo fa, e potrebbe stabilire che ognuno paghi le proprie.

Se cominciate i lavori ed il Giudice non li sospende, l'amministratore può richiedere il pagamento a questa a che ha impugnato, ma chissà se pagherà, almeno penso non pagherà subito, ma attenderà l'esito dell'impugnazione.

Buonasera, continuo qui visto che la domanda è correlata alla mia discussione, ieri in assemblea straordinaria è stato approvato il disciplinare dei lavori da effettuare all'appartamento in questione (in attesa di ulteriore mediazione), ora è stato annotato nel verbale che la ripartizione delle spese verrà effettuato per 1/3 a carico del condomino titolare dell'appartamento oggetto di lavori e i 2/3 fra i restanti condomini, ma fra questi ultimi deve essere incluso il condomino che deve 1/3 o solo i restanti?

Buonasera, continuo qui visto che la domanda è correlata alla mia discussione, ieri in assemblea straordinaria è stato approvato il disciplinare dei lavori da effettuare all'appartamento in questione (in attesa di ulteriore mediazione), ora è stato annotato nel verbale che la ripartizione delle spese verrà effettuato per 1/3 a carico del condomino titolare dell'appartamento oggetto di lavori e i 2/3 fra i restanti condomini, ma fra questi ultimi deve essere incluso il condomino che deve 1/3 o solo i restanti?
Non esiste una partizione del genere, quella indicata vale per i lastrici solari ad uso esclusivo --> art. 1126 cc, per cui posso solo dirti che se l'assemblea ha deciso così, doveva farlo all'unanimità con 1000/1000 e stabilire bene se nei 2/3 dovrà partecipare anche il condomino proprietario dell'appartamento interessato oppure no.
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