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Legionella nei rubinetti. Profili di responsabilità in ambito condominiale

L'amministratore di condominio è sempre tenuto a monitorare costantemente lo stato dei tubi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

L'amministratore è sempre tenuto a monitorare costantemente lo stato dei tubi al fine di individuare eventuali anomalie ed intervenire immediatamente per ripristinare la salubrità dell'acqua ed evitare danni alla salute dell'intera collettività condominiale.

I recenti fatti di cronaca. Erano quattro anni che il batterio killer non si faceva vivo a Bresso (nel 2014 ci furono sei casi accertati e un decesso) ma adesso è ritornato a destare parecchie preoccupazioni tra gli abitanti, in particolare quelli del centro storico.

Dalle notizie apprese dagli organi di stampa, mentre si continuano a cercare le sorgenti che hanno originato l'epidemia di legionella, a Bresso (Milano) sale ancora il numero delle persone contagiate.

Le autorità sanitarie, amministrative e giudiziarie fanno fronte comune, anche se ci si attendono nuovi casi.I primi esiti, ha spiegato il direttore del dipartimento prevenzione dell'Ats di Milano, Giorgio Ciconali, dicono che due campioni d'acqua sono risultati positivi al batterio: uno è stato prelevato nell'abitazione di una persona contagiata e un altro in una fontana pubblica.

In quest'ultimo caso, però, il risultato è ancora parziale, nel senso che il risultato è emerso nel corso di un test rapido che rivela la presenza o meno del batterio ma non in che misura.

L'infezione. La legionella, o malattia del Legionario, in gergo tecnico definita anche legionellosi è un'infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo.

L'amministratore è obbligato a sottoporre l'acqua a controlli periodici?

La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente Legionella, oppure di particelle derivate per essiccamento.

I sintomi. Dopo un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni (in media 5-6 giorni), si manifesta come una polmonite infettiva, con o senza manifestazioni extrapolmonari. Nei casi gravi può insorgere bruscamente con febbre, dolore toracico, dispnea, cianosi, tosse produttiva. Si cura con una terapia antibiotica.

Ad ogni modo, i fattori predisponenti la malattia sono l'età avanzata, il fumo di sigaretta, la presenza di malattie croniche, l'immunodeficienza. Complessivamente la letalità della legionello si si aggira tra il 5% e il 10%.

Acqua non potabile? Il gestore del servizio idrico deve risarcire.

Aspetti generali della qualità dell'acqua. In Italia il principale riferimento normativo è il Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, che dà attuazione alla Direttiva 98/83/CE, con la finalità di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità. Invero, il d.lgs. del 2 febbraio 2001, n. 31, così come modificato dal d.lgs. n. 27/2002, si occupa della qualità delle acque destinate al consumo umano e va a sostituire il d.p.r. n. 236/1988. Siffatta legge introduce limiti molto più severi per molte sostanze che non possono essere presenti nelle acque che sgorgano dai rubinetti, nell'acqua utilizzata per le imprese alimentari e, infine, per le acque messe in vendita in bottiglia e/o contenitori. A tal proposito, il ministero della Salute, alla pagina istituzionale del 19 agosto e del 6 ottobre 2016, definisce e chiarisce i parametri dell'acqua. Con il termine di «acque destinate al consumo umano» si intendono le acque trattate o non trattate, di uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione oppure mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori. La definizione comprende anche le acque utilizzate nelle imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escludendo quelle acque la cui qualità non ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale. Sono, invece, escluse le acque minerali naturali in quanto soggette ad una specifica normativa. In particolare questa deve essere conforme ad una serie di parametri microbiologici.

La maggiore tutela della qualità dell'acqua. Il Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute, di recepimento della direttiva (UE) 2015/1787, ha modificato gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. L'emanazione del DM 14 giugno 2017 segna un passo fondamentale per rafforzare la qualità delle acque a tutela della salute umana, tenendo conto delle indicazioni già consolidate in sede di revisione della direttiva 98/83/CE; infatti, la nuova norma nazionale intende superare i limiti del regime attuale di monitoraggio sulle acque distribuite, di tipo retrospettivo e basato sul controllo "al rubinetto" di un numero limitato di parametri, genericamente applicato a ogni sistema acquedottistico. Tra questi, di particolare importanza, sono:

a) Prevenire efficacemente emergenze idro-potabili dovute a parametri attualmente non oggetto di ordinario monitoraggio, quali ad esempio i PFAS o le microcistine, considerando ogni plausibile evento pericoloso nelle sorgenti, nelle captazioni e nell'intera filiera idro-potabile, proiettato nello scenario alterato dai cambiamenti climatici in atto;

b) Aumentare la prevenzione di pericoli di contaminazioni chimiche, microbiologiche o virologiche, anche grazie a un potenziamento dei sistemi di monitoraggi on-line, early-warning e telecontrollo;

c) Realizzare banche dati, costantemente aggiornate dai soggetti del territorio, in particolare dal gestore idro-potabile e dalle Agenzie regionali per l'ambiente, condivise con l'autorità sanitaria locale e centrale, sui sistemi idro-potabili (per tutti gli altri aspetti tecnici si rinvia al D.M. indicato al termine dell'articolo).

Gli aspetti legati al condominio e gli obblighi dell'amministratore. Il d.lgs. 27/2002, che ha introdotto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 31/2001, dispone che: "Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il responsabile della gestione dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto". A tal proposito, il professor Vincenzo Ringanti (Acqua - Consumo umano - Tutela del consumatore, in Ambiente e sicurezza, n. 8/2002, p. 40) ha evidenziato che questa dizione sembra esigere che la qualità dell'acqua debba essere valutata non più al contatore, cioè nel punto di consegna all'utente, bensì al rubinetto dell'utente, quando ha già percorso la rete idrica interna all'edificio. Per questa ragione, i controlli sulla salubrità dell'acqua si rendono indispensabili soprattutto quando i tubi risultino vetusti o quando siano realizzati in materiali, come il piombo, che rendono prevedibile un possibile inquinamento. Si hanno, quindi, due punti di controllo, nei quali verificare il rispetto dei parametri di qualità:

  • al contatore (o immediatamente a monte);
  • al rubinetto dell'utente.

Per le acque fornite da una cisterna e per quelle utilizzate nelle imprese alimentari, il punto di rispetto è quello, rispettivamente, in cui fuoriescono dalla cisterna e quello in cui sono utilizzate dall'impresa. Di conseguenza, per evitare eventuali addebiti di colpa, l'amministratore è tenuto a monitorare la situazione dei tubi dell'acqua.

Premesso quanto innanzi esposto, è importante richiamare due importanti documenti:

A) Il Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, della ASL-Lombardia il30/01/2004 con una circolare (Cir. Asl. Del 16.12.03. n.10774-protocollo int. 0978/AB) in cui specifica che non è obbligatorio alcun controllo da parte degli amministratori, per legge, senza però eliminare la responsabilità che tali soggetti hanno in merito alla garanzia della qualità dell'acqua distribuita nell'edificio da loro amministrato, con relative sanzioni nel caso in cui si verificassero episodi si malesseri causati da una cattiva gestione degli impianti o cisterne dell'acqua. Difatti secondo tale circolare (i cui aspetti principiali sono riportati in un vademecum dell'ARAI di seguito allegato) che "affermare una responsabilità è una cosa, affermare che sussiste l'obbligo di fare i controlli analitici è un'altra cosa. È sottinteso che un amministratore i controlli è libero di farli se lo ritiene opportuno, come è ovvio che, qualora vi sia motivo di ritenere che nella fase di trasporto dal contatore all'utenza le caratteristiche dell'acqua possano essere alterate, l'amministratore non solo è tenuto a fare le verifiche del caso, ma soprattutto è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità". Quindi anche se il Decreto Legislativo 31/2001 non prevede alcun obbligo, per gli amministratori di condominio, di effettuare quelli che tecnicamente si chiamano controlli interni di qualità, tuttavia l'amministratore del condominio ha pur sempre la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità siano mantenuti fino ai rubinetti. Tale circolare è stata poi avallata dal parere del Ministero della Sanità in data il 10/06/2004

B) Il Ministero della salute, con il parere del 10 giugno 2004 sull'articolo 5 del d. lgs. 31/2001, ha evidenziato che per gli edifici ad uso esclusivamente abitativo, "l'amministratore del condominio ovvero, in assenza di questo, i proprietari non hanno l'obbligo di effettuare le attività e i controlli previsti dagli artt. 7 e 8 del decreto in oggetto, bensì quello derivante dall'attività di controllo dello stato di adeguatezza e di manutenzione dell'impianto. Pertanto, qualora si verificassero situazioni critiche agli impianti o inconvenienti igienici nella distribuzione d'acqua, i predetti potranno rivolgersi all'azienda ASL per effettuare un controllo analitico ed eventualmente, in funzione di particolari problematiche sollevate, attuare quanto indicato dal comma 3 dell'alt 5 del Dlgs in oggetto".

Che significa?

  • L'amministratore (come i proprietari) hanno solo l'obbligo di verificare e controllare lo stato degli impianti idrici.
  • Tuttavia, nel caso in cui l'amministratore dovesse individuare delle anomalie, può intervenire nell'immediato per ripristinare la salubrità dell'acqua, anche senza il consenso dell'assemblea, dal momento che si tratta della salute dei condomini. Dopo gli interventi d'urgenza, si può provvedere - consultata l'assemblea - alla risistemazione delle tubature o alla sostituzione di queste.
  • Nella situazione in cui l'acqua sgorghi inquinata dal rubinetto di casa, nonostante la regolarità dei controlli sopra menzionati, l'amministratore non può ritenersi responsabile (né in sede civile né in sede penale), perché non è possibile dimostrare che l'acqua non sia pervenuta insalubre dallo stesso ente fornitore.
  • L'amministratore è legittimato a richiedere alle competenti autorità (ASL) un preciso controllo. Difatti, in base al comma 3 art. 5 D.lgs. 31/2001 modificato dal D.lgs. 2 febbraio 2002 n. 27, l'azienda sanitaria locale dispone che "il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare".

Le responsabilità delle autorità competenti. In un precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 9 marzo 2009, n. 12147) è stato precisato che nel caso di superamento dei parametri fissati dal D.lgs. 31/2001 è previsto che l'azienda unità sanitaria locale interessata proponga all'"autorità d'ambito", e quindi al Sindaco, l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica (Art. 10 co. 2). Ne consegue che integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sindaco di un comune il quale - a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia.

Le responsabilità dell'amministratore. Da quanto abbiamo visto, l'amministratore, custode dei beni comuni ed esecutore della volontà assembleare del condominio non risulta soggetto personalmente e civilmente responsabile delle violazioni e quindi non è sanzionabile qualora abbia tempestivamente informato il condominio degli obblighi legislativi imposti dal d.lgs. n. 31/2001 e quando, in sede di assemblea, abbia richiesto l'adozione delle misure imposte. Invece, nel caso cattivo stato delle condutture ovvero di presenza di perdite o di cattivi odori lamentati dai condomini, se l'amministratore omette di prendere opportuni provvedimenti (verifiche), sarà responsabile e soggetto di sanzioni (D.lgs. 31/2001):

a) euro da 10329 a 61974 (art. 19, co. I) se l'acqua fornita per il consumo umano contiene microrganismi, parassiti o altre sostanze in quantità che possano costituire un potenziale pericolo per la salute umana, o non corrisponde ai requisiti minimi previsti dalle parti A e B dell'allegato oppure se non è conforme ai provvedimenti adottati dall'autorità d'ambito sentita l'azienda unità sanitaria locale;

b) euro da 5164 a 30987 (art. 19, co. II) se non adempie agli obblighi del d. lgs n. 31/2001 (art. 5, co. II) quando i valori di parametro fissati nell'allegato I non siano rispettati nel punto di consegna e quando, per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, non assicuri che i valori parametro fissati nell'allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto;

c) euro da 51645 a 30987 (art. 19, co. III, lett. b) se non osserva le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell'articolo 5, co. III, o 10, co. 1 e 2) se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;

d) euro da 10329 a 61974 (art. 19, co. III, lett. c) se non ottempera le prescrizioni adottate dalle pubbliche autorità (ai sensi dell'art. 5, co. III, o 10, co. 1 e 2) se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano;

e) euro da 5165 a 30987 (art. 19, co. IV-bis) se non conserva per un quinquennio i risultati del controllo delle acque per consentire l'eventuale conservazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni.

In conclusione, l'acqua può essere portatrice di batteri letali, es. la legionella; sicché è importante un maggiore attenzione quando si tratta di controlli. Pertanto l'amministratore ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità dell'acqua non vengano alterati per cause imputabili alla rete idrica condominiale.

Per le suesposte ragioni, l'amministratore deve:

  • Proporre soluzioni adeguate per i problemi più urgenti, nei casi in cui, per esempio, si presentino situazioni evidenti di contrarietà rispetto al d.lgs. n. 31/2001;
  • Segnalare ai condomini situazioni di anomalie igieniche nella distribuzione dell'acqua;
  • Inserire nell'ordine del giorno delle assemblee condominiali l'esecuzione delle misurazioni a campione sulla rete idrica condominiale;
  • Suggerire l'eventuale adozione delle misure tecniche necessarie.

Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute, di recepimento della direttiva (UE) 2015/1787

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/18/17A05618/sg

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