Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
113281 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Privacy condominiale. Ma quanto mi costi?

Su chi incombe il costo della Privacy condominiale? Si tratta di un obbligo ricorrente o è una spesa una tantum?
Avv. Valerio Palma Privacy and Legal Advice 2018 

La spesa per l'adeguamento e la formazione è a carico dei singoli condomini in quanto titolari del trattamento dati, e a loro spetta strutturare un piano di formazione per l'Amministratore in quanto Responsabile del trattamento.

Il 25 maggio 2018, è ormai diventato definitivamente efficace e vincolante, in tutti gli stati membri dell'Unione, il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) in ambito di tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4 G.D.P.R. titolare del trattamento è colui che, "...singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali...", mentre responsabile del trattamento è chi "...tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento...".

=> Privacy e studi di amministrazione condominiale. In attesa del documento di coordinamento e adeguamento, ecco alcuni consigli pratici

L'Autorità Garante della Privacy ha chiarito che, in ambito condominiale, titolare del trattamento è il Condominio stesso inteso come collettività dei condomini che lo compongono, i quali sono dunque contitolari di un unico, complessivo trattamento dei dati, del quale l'amministratore ha solo la concreta gestione (Garante 16 luglio 2003, doc. web n. 1053868).

L'amministratore, in quanto indubbiamente tratta i dati personali dei condomini per conto del titolare Condominio, è sicuramente un responsabile del trattamento e lo è in maniera inderogabile ed ex lege discendendo l'obbligo da un rapporto contrattuale sancito dal codice civile.

Su di lui, che è tra l'altro vincolato dalla stessa legge a trattare i dati dei condomini dei condomini-i che amministra (vedi artt. 1129-1130 c.c.), incombe necessariamente l'obbligo - e in questo senso lo può pretendere dal titolare Condominio - di essere adeguatamente istruito, informato, formato, preparato, organizzato e strutturato per poter adempiere al trattamento effettuato per conto del titolare.

Questo perché, ai sensi dell'art. 28, "...qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato...".

Inoltre, ex art. 29, "il responsabile del trattamento... non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento...".

Entrambi gli articoli appena illustrati rimandano significativamente al considerando 81 dello stesso Reg.Ue 679/2016, il quale a sua volta precisa che "...il titolare del trattamento (il Condominio) dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento (l'Amministratore) che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica...".

Obbligo di formazione periodica e continuativa in tema privacy da parte degli amministratori di condominio. Un'incombenza inderogabile

Da quanto sopra si ricava senza ombra di dubbio che, per poter rispettare il G.D.P.R. e così evitare le sanzioni irrogabili a seguito dei controlli, il Condominio titolare del trattamento deve necessariamente (art. 28-cons.81) affidare il proprio trattamento dei dati a un amministratore responsabile che sia da lui continuativamente formato e istruito (ex art. 29), attraverso tutti gli strumenti possibili per dotarsi della aggiornata conoscenza specialistica richiesta per legge dalla materia.

Conoscenza specialistica acquisita e dimostrata, tra le altre, attraverso la partecipazione a corsi ad hoc e il rilascio di attestazioni di frequenza. Corsi che, se devono dimostrare un'istruzione e un aggiornamento continuo, è gioco forza che abbiano almeno una cadenza annuale, in quanto è la stessa carica di Amministratore ad avere tale durata (cfr. art. 1129, comma 10, c.c.).

Non solo, ma la partecipazione a detti corsi dovrebbe essere seguita da appositi test di apprendimento per potersi così dare evidenza documentale a che il corso non si sia solo frequentato, ma soprattutto compreso.

L'onere e il costo economico di questa conoscenza specialistica, infine, poiché l'obbligo di istruire, di formare e di aggiornare continuativamente il responsabile Amministratore viene posto dalla normativa europea espressamente a carico del titolare Condominio (vedi ancora art. 29), non può che ricadere - come voce di spesa per adeguamento a norma annuale, da inserirsi a rendiconto ordinario - sul medesimo Condominio titolare. Il Condominio è infatti obbligato all'aggiornamento, al rispetto e all'adeguamento continuo al G.D.P.R., e gli incombenti sono in prima battuta a lui imputati, pena il serio e concreto rischio di subire pesantissime sanzioni. L'Amministratore potrà altresì pretendere che il Condominio si adegui, lo istruisca e ne sopporti il relativo costo.

Qualora ciò non avvenga, infatti, si ritiene che tale ipotesi potrà essere giusta causa di rinuncia al mandato o di dimissioni o comunque di revoca o di risoluzione del rapporto tra Amministratore e Condominio.

Commenta la notizia, interagisci...
Biagio
Biagio 24-07-2018 17:44:35

E già difficile che l'amministratore adempie ai suoi obblighi come per es. il corso di aggiornamento,ecc..., figuriamoci quello di istruire al condominio questa materia. La teoria è diversa dalla realtà!

rispondi
Cristina Ciccarelli
Cristina Ciccarelli 26-07-2018 19:19:00

Sono d'accordo, la teoria è diversa dalla realtà, quando i condomini nullafacenti inventano fatti su certi altri condomini che hanno cliché differenti e che lavorano come si sviluppa la questione condominiale?
Privacy è questione diversa dalla calunnia diffamazione.

rispondi
CCJ
CCJ 03-10-2020 00:54:54

Quanta stupidità. Uno paga qualcuno per fare un lavoro e deve pure sostenere le spese per la sua formazione? In un mondo serio, se uno non ha la formazione per fare un lavoro può soltanto rimanere a casa.

rispondi
Stefano Manzi
Stefano Manzi 26-09-2021 17:10:09

Normalmente un amministratore di condominio non ha un solo condominio, come divide la spesa? come fanno i condomini a conoscere per quanti condomini va divisa la spesa?

rispondi
Michele
Michele 15-11-2021 07:27:58

Semplice, come da me, amministra 31 condomini ed addebita il costo di 200 € (ma pagato 70, corso on line con esame in presenza)ricavandone un profitto di 6000.
Semplice,. O?

rispondi
Luigi
Luigi 30-12-2021 22:42:40

Sig Michele, ma e legale che l'amministratore paghi una somma per l'aggiornamento, e ne percepisce da tutti condomini, 10 20 o 30 volte di più di quello che lui paga?

rispondi
Michele
Michele 09-01-2022 15:52:57

Caro Luigi, come ha risposto un'altro partecipante (che ora ha cancellato il post), i condomini sono così stupidi che gli amm.ri possono fare, impunemente, ciò che vogliono. Neanche la GFD temono!!!

rispondi
IrenK.
IrenK. 08-02-2022 18:59:56

Caro Michele, Come possono fare i condomini per non "essere così stupidi" e non farsi addebitare questa gabella ogni anno? Suggerimenti? Grazie

rispondi
Michele
Michele 10-02-2022 17:37:54

Non devono stare a testa bassa e la coda fra le gambe.
Chiedere spiegazioni, farsi esibire le fatture, gli estratti conto, e nel caso, presentare un esposto alle ff.oo.
Far dichiarare quanti condomini amministra e come/ cosa addebita loro, per 1 corso, ad 1 persona le cui conoscenza vengono usate per TUTTI i condomini, non solo x il vostro. Controllare
l'intestazione delle fatture,sicuramente sono falsificate.
Agire, agire, agire...

rispondi
IrenK.
IrenK. 10-02-2022 17:51:06

Grazie, ne terrò conto per il prossimo consuntivo... Io però avrei preferito un richiamo normativo (che non ho trovato) per una regolamentazione più trasparente e meno lobbistica della categoria "amministratori"... Buona serata e grazie ancora per la risposta

rispondi
Luca
Luca 10-02-2022 17:56:14

E' un nuovo business per gli amministratori e per i soggetti che offrono il servizio agli amministratori. E' semplice: società rivende il servizio agli amministratori per x euro, l'amministratore aumenta il prezzo del 20-50% e lo addebita al condominio... e ovviamente i condomini pagano!

rispondi
IrenK.
IrenK. 10-02-2022 18:00:22

Magari si può fare una segnalazione all'unione consumatori..

rispondi
Michele
Michele 10-02-2022 18:08:08

@Luca: controllate anche la loro associazione. Molte di loro comprendono nella quota associativa anche gli aggiornamenti, quelli "classici" come anche quelli gdpr.

rispondi
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Quando l'amministratore incassa i compensi in nero.

Quando l'amministratore incassa i compensi in nero. L'applicazione degli studi di settore rappresenta un «sistema di presunzioni semplici» che fanno scattare l'accertamento se il contribuente non giustifica