La vicenda. Il Condominio si era opposto al decreto ingiuntivo da Tizio (precedente amministratore) in base al quale il Tribunale gli ha ingiunto il pagamento della somma di circa 8 mila euro.
Secondo il Condominio, nel 2014 l'assemblea dei condomini aveva nominato Tizio quale proprio amministratore il quale non aveva comunicato l'accettazione dell'incarico, né aveva specificato il proprio compenso.
Premesso ciò, secondo il condominio era infondata la pretesa di Tizio in quanto riteneva nulla la delibera di nomina dello stesso
Il ragionamento del Tribunale. Attesa la particolare vicenda, il giudice ha valutato e analizzato la questione della nullità della nomina dell'amministratore.
Secondo il Condominio l'amministratore non aveva mai formalmente accettato la propria nomina in contrasto con la norma ex art. 1129, comma 2, c.c. che richiede un'accettazione espressa, escludendo, altresì, che possa ammettersi un'accettazione tacita ovvero per fatti concludenti.
Ebbene, secondo il Tribunale sebbene il legislatore ha previsto l'accettazione in più commi dell'art. 1129 c.c., ha però omesso di indicarne le modalità con cui quest'ultima dovrebbe avvenire.
Si possono, quindi, apprezzare due diverse modalità di accettazione: la prima è scevra di formalismi e formalità e si perfeziona con fatti concludenti e costituisce la prassi ormai consolidata nella materia condominiale; la seconda è, invece, scritta e, quindi, espressa.
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