Qualche settimana fa ho pubblicato una mia approfondita riflessione dal titolo "niente liberatorie, quietanze e certificazioni: l'amministratore di condominio deve solo attestare lo stato dei pagamenti e delle liti".
Nel riepilogare il caos che regna sulla "libera interpretazione" di quanto si pretende dall'amministratore condominiale al momento della vendita dell'immobile, mi sono cimentato a chiarire i reali doveri del professionista, continuamente vessato dalle più disparate imposizioni circa il rilascio di liberatorie, quietanze e certificazioni varie, che spesso non hanno ragion d'essere in quanto originate dalla fantasia e dai luoghi comuni degli amministrati in procinto di chiudere ogni rapporto con il loro "vecchio" condominio.
Attraverso il collegamento fra i principi di diritto e l'analisi di interpretazioni e significati lessicali, ho dunque avuto l'opportunità di chiarire su queste colonne che l'unico dovere dell'amministratore è quello di rilasciare una semplice attestazione dello stato dei pagamenti e delle liti pendenti.
Ora, noi sappiamo che normalmente si corre dall'amministratore per "chiudere a zero" i conti condominiali, ma esistono casi in cui il professionista può solamente attestare la pendenza di un debito deliberato e ripartito, ma ancora "sospeso" per via della mancata esecuzione della prestazione da parte dell'appaltante.
In tal senso mi piace commentare quest'oggi la sentenza n. 2627/2019 resa lo scorso 19 agosto dal Tribunale di Salerno, che ha affermato la completa responsabilità del venditore in ordine al pagamento del debito dichiarato dall'amministratore condominiale se riportato nell'atto pubblico di compravendita.
La vicenda giudiziaria era scaturita dall'ingiunzione richiesta da un condominio nei confronti del precedente proprietario di un immobile compravenduto, il quale - nelle more della stipula - aveva richiesto e ottenuto dall'amministratore in carica la famosa "attestazione", consegnandola al Notaio e rendendola parte integrante dell'atto pubblico rogitato.
Il decreto ingiuntivo, giunto dopo molto tempo e perciò poco gradito al vecchio proprietario, era stato quindi da questi opposto con l'argomentazione che - dichiarazione notarile a parte - non vi era alcuna allegazione giustificativa delle spese condominiali, e dunque nessuna prova scritta a sostegno della validità del procedimento monitorio.
Continua [...]