Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5517 del 4 luglio 2023, si è trovata nuovamente ad affrontare una questione ricorrente, che determina il naturale c.d. rimpallo di responsabilità tra impresa e condominio in relazione all'attribuzione delle colpe che potrebbero avere determinato l'operato dei ladri attraverso le impalcature posizionate per consentire i lavori sulle facciate dell'edificio.
Il giudice meneghino si è mosso nel solco tracciato dalla giurisprudenza che con le sue decisioni, sostanzialmente, ha dimostrato che la questione è di mero fatto, dovendo le parti interessate provare di avere adempiuto alle rispettive obbligazioni.
Rigettata la domanda di risarcimento per il furto subito durante i lavori di restauro della facciata. Fatto e decisione
Nel corso dei lavori di ristrutturazione sulla facciata condominiale un condomino subiva un furto nel proprio appartamento ad opera di ignoti che, servendosi dei ponteggi posizionati sul muro comune, si introducevano all'interno della proprietà esclusiva asportandone alcuni beni. Il condomino agiva, quindi, in giudizio contro la ditta appaltatrice e contro il condominio chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in conseguenza del furto, oltre che a quelli morali.
Ad avviso dell'attore la responsabilità dell'evento era da attribuirsi tanto all'impresa, ex art. 2043 c.c., quanto al condominio per culpa in vigilando con riferimento all'art. 2051 c.c. in quanto i ponteggi, che avevano agevolato il lavoro dei ladri, erano incustoditi con allarme non inserito e, comunque, non adeguato.
Si costituiva in causa il condominio il quale, contestato l'an ed il quantum, svolgeva, in via subordinata, domanda di condanna della convenuta impresa a garantirlo e manlevarlo per ogni eventuale somma posta a carico del condominio stesso e riconosciuta all'attore.
Contestualmente il condominio otteneva che venisse chiamata in causa la propria compagnia di assicurazione sempre al fine di essere manlevato da qualsivoglia obbligo risarcitorio nei confronti di parte attrice.
Nel corso dell'istruttoria il Tribunale accertava che l'impresa aveva agito in conformità a quanto concordato con il condominio nel contratto di appalto, avendo dotato i ponteggi di un adeguato sistema di allarme con tutte le caratteristiche necessarie per essere pienamente funzionante, come era effettivamente avvenuto anche nel giorno del furto.
Nella specie, peraltro, mancava la prova di alcuna omissione colposa da parte dell'impresa, non essendo stato dimostrato che l'intrusione nell'appartamento dell'attore si fosse verificata in una fascia oraria in cui l'allarme non era inserito.
Nessuna negligenza, pertanto, poteva essere posta a carico dell'appaltatrice, poiché - come ritenuto dalla Corte di cassazione in casi similari - "in tema di illecito aquiliano, in caso di furto in appartamento consumato avvalendosi dei ponteggi installati per lavori di ristrutturazione dello stabile, dev'essere affermata, a titolo extracontrattuale, la responsabilità dell'appaltatore che per tali lavori si sia avvalso di ponteggi custoditi, negligentemente, in modo inidoneo a impedirne l'uso anomalo anche ad opera di terzi, essendo irrilevante che dette impalcature siano state montate dalla stessa impresa o da altra da essa incaricata, bastandone, invece, la loro avvenuta installazione nell'ambito dell'appalto" (Cass., sez. 3, 30 settembre 2016, n. 19399).
Da escludere - secondo il Tribunale - anche le c.d. "culpa in eligendo" e "culpa in vigilando" da parte del condominio il quale, da un lato, aveva scelto un'impresa specializzata e qualificata per svolgere l'attività e, dall'altro, aveva dimostrato di avere adempiuto ai propri obblighi.
Responsabilità condivisa per furto in appartamento: implicazioni legali per condominio e impresa
Impresa e condominio potrebbero essere chiamati entrambi ed a titolo diverso a risarcire il danno patito dal condomino per il furto nel proprio appartamento determinato dall'intrusione in esso di soggetti facilitati dal posizionamento di ponteggi sulla facciata dell'edificio.
Nella motivazione della sentenza in esame il Tribunale di Milano, che non si è discostato dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ha messo in luce le diverse responsabilità che potrebbero essere poste a carico dei due soggetti ove venisse accertata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 2043 ("risarcimento da fatto illecito", al quale è obbligato colui che, con dolo o colpa, ha causato un danno ingiusto) e 2051 c.c. ("danno cagionato da cosa in custodia", per il quale è responsabile colui che ha in custodia il bene, a meno che non provi il caso fortuito dell'evento).
Tali responsabilità potrebbero essere esclusive, ma anche coesistenti ove dovesse emergere che né l'impresa, né il condominio abbiano assolto alle rispettive obbligazioni: la prima, adottando le misure idonee ad impedire l'intrusione di terzi nelle proprietà esclusive, il secondo per non avere assunto le iniziative necessarie per indurre l'appaltatrice ad utilizzare le misure fondamentali a salvaguardia del fabbricato.
In questo caso particolare la "culpa in vigilando" del condominio consiste proprio nel non avere controllato che quanto concordato tra le parti nel contratto di appalto in termini di sistemi antintrusione dai ponteggi, con le relative modalità di messa in atto dei sistemi di sicurezza, siano stati effettivamente eseguiti dall'impresa.
Nella distribuzione delle responsabilità la Corte di cassazione ha affermato che "nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura" (Cass., sez. 3, 19 dicembre 2014, n. 26900).
Ed ancora precedentemente sempre i giudici di legittimità avevano dichiarato che in simile situazione il condominio potrebbe essere chiamato a rispondere "per un duplice titolo: sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia per "culpa in vigilando" od "in eligendo", allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l'esecuzione dell'opera" (Cass., sez. 3, 17 marzo 2009, n. 6435).
Tutto ciò a dimostrazione del fatto che non è sufficiente che il condominio, per liberarsi da qualsivoglia responsabilità, imponga formalmente all'impresa di adottare ogni misura di salvaguardia essendo, invece, necessario che - per esimersi da responsabilità verso terzi - controlli che tali misure siano state effettivamente messe in opera.