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Furto in appartamento da ponteggi e responsabilità solidale dell'appaltatore e del condominio

Il mancato rispetto da parte dell'impresa del contratto di appalto in materia di sicurezza e la relativa mancata vigilanza del condominio rende entrambi i soggetti responsabili del furto subito dal condomino nel corso dei lavori.
Avv. Adriana Nicoletti 

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in commento, è stato nuovamente chiamato a decidere una controversia che nasce da eventi di ordinaria amministrazione e che riguardano il reato di furto commesso da malviventi che si servono dei ponteggi per entrare negli appartamenti. La decisione non si discosta dalla giurisprudenza consolidata.

L'impresa deve rispettare il contatto anche per garantire la sicurezza degli immobili da intrusioni estranee. Fatto e decisione

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6226 pubblicata il 19 aprile 2023, ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento danni proposta da una condomina che, nel corso dei lavori condominiali, aveva subito un furto di beni di valore e di gioielli ad opera di malviventi che si erano introdotti nell'appartamento di sua proprietà, servendosi dei ponteggi esterni montati dalla ditta appaltatrice.

A tale fine l'attrice aveva citato in giudizio sia la ditta che aveva installato la struttura, sia il condominio ritenendo la prima responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2018 c.c. per aver installato un solo sensore antintrusione con violazione di quanto contrattualmente previsto, mentre il secondo era chiamato a rispondere ex artt. 2049 e 2051 c.c. per non avere effettuato i controlli necessari atti a verificare la corretta esecuzione del contratto, anche per il profilo della sicurezza.

Il condominio, eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva fondato su di una clausola contrattuale che avrebbe previsto il suo esonero da qualsivoglia responsabilità afferente l'esecuzione del contratto, nel merito rifiutava ogni addebito poiché - sempre secondo il contratto - i ponteggi, per tutto il periodo di installazione dovevano essere dotati di un sistema antifurto installato a due livelli dal suolo (mentre ne era stato installato uno solo ed al livello più basso).

L'appaltatrice, da parte sua, si difendeva deducendo, da un lato, che il ponteggio ed il sistema di allarme erano stati visionati ed approvati dal direttore dei lavori nominato dal condominio e, dall'altro, che mancava la prova che i ladri si fossero introdotti nell'appartamento dell'attrice proprio dai ponteggi.

A quest'ultima, inoltre, veniva attribuita una buona dose di disattenzione per non aver adottato le cautele necessarie che la situazione richiedeva.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale accertava circostanze di fatto (segni di effrazione sulla grata di legno apposta sul parapetto, sulla tapparella e sulla porta finestra) tali da consentire di raggiungere la certezza che i ladri si erano serviti dei ponteggi per penetrare nell'immobile e commettere il furto.

Il giudicante, tuttavia, pur riconoscendo sussistente la responsabilità solidale dell'impresa e del condominio (rispettivamente ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.) quanto alla prima, per non avere adottato l'idoneo sistema di allarme contrattualmente pattuito e, quanto al secondo, per non avere vigilato sul rispetto delle previsioni contrattuali, accoglieva la domanda attrice parzialmente in relazione ai danni da danneggiamento subiti dall'immobile, ma non riconosceva il risarcimento richiesto per l'asportazione dei beni mancando qualsiasi prova in questo senso.

Neppure risarcito il danno non patrimoniale, che secondo la giurisprudenza costante non consiste in re ipsa "ma deve essere anch'esso oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici" (Cass., sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20643).

Considerazioni conclusive

È pacifico che, in linea di massima, "nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio, è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura" (Cass., sez. 3, 19 dicembre 2014, n. 26900; Cass., sez. 3, 17 marzo 2009, n. 6435).

Alla base della duplice responsabilità, che porta ad una attribuzione solidale dell'obbligo risarcitorio nei confronti di chi abbia subito il danno, vi è la sussistenza del fatto colposo con il quale è stato violato il principio fondamentale del neminem laedere, che può manifestarsi con qualsiasi comportamento frutto di omissioni che hanno natura diversa per imprenditore e condominio.

Questo non toglie che, a seconda delle fattispecie, la responsabilità possa essere accertata a solo carico dell'impresa senza che sussista un'implicazione nell'evento anche del condominio. Interessante, a questo proposito, una risalente decisione di legittimità (Cass., sez. 3, 23 maggio 1991, n. 5840), che aveva ritenuto responsabile la sola appaltatrice che, al termine della giornata lavorativa, aveva lasciato in loco le scale di collegamento tra i diversi piani del ponteggio, così violando l'obbligo giuridico di impedire l'evento stesso.

Per un profilo meramente generale anche nel caso disciplinato dall'art. 2043 c.c., come esimente dalla responsabilità vale il principio del caso fortuito, da considerarsi come "elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo casuale al di fuori di qualsiasi controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento come l'unica causa efficiente di esso" (Cass., sez. 3, 14 ottobre 2005, n. 19974).

Il principio si applica ad entrambi i soggetti in questione, con una particolare attenzione nei confronti dell'appaltatore il quale, pur avendo adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'evento, ivi compreso il rispetto di quanto contrattualmente previsto, si sia trovato esso stesso vittima di una situazione che abbia neutralizzato il sistema protettivo messo in atto sui ponteggi.

Per quanto concerne il condominio, anch'esso protetto dal caso fortuito, la diligenza richiesta ai fini dell'art. 2051 c.c. impone un controllo sulle misure necessarie messe in atto dall'appaltatore per evitare danni ai condomini, essendo il condominio custode. Questo vuole dire che l'amministratore deve segnalare al titolare dell'impresa le carenze, criticità e/o omissioni relative alla sicurezza dei ponteggi.

Per concludere, tornando alla decisione del Tribunale capitolino, la condanna solidale di impresa appaltatrice e condominio è stata giustificata dal fatto che l'impresa, per quanto concerne la messa in opera dei punti del sistema antifurto, aveva violato il contratto di appalto mentre, per quanto concerne il condominio lo stesso direttore dei lavori di nomina condominiale e coordinatore della sicurezza, in sede di istruttoria, aveva dichiarato di non aver controllato l'idoneità del sistema di sicurezza, non rientrando tale adempimento nei suoi compiti.

A ben vedere il condominio, per liberarsi di qualsivoglia responsabilità, sussistendone i presupposti, avrebbe dovuto chiamare in causa proprio il direttore dei lavori quale responsabile della sicurezza.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 19 aprile 2023 n. 6226
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