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La natura dell'intervento del condomino nella vertenza di impugnazione assembleare

Il singolo condomino può svolgere intervento adesivo autonomo o adesivo dipendente con conseguenze diverse in uno e nell'altro caso.
Avv. Anna Nicola 

La Suprema Corte del 22 luglio 2022 n. 22952 esordisce affermando che in via del tutto preliminare debba essere rilevata l'inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto, averso sentenza di accoglimento dell'impugnativa della delibera assembleare, non da parte del condominio soccombente, ma da parte dei condomini che erano intervenuti in giudizio al solo fine di supportare la posizione del condominio. Quindi per la tipologia di intervento esercitato.

Intervento adesivo autonomo o intervento adesivo dipendente del condomino

Ricorda in questo senso il principio già affermato sulla cui base, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza, ovvero, se quest'ultima ricorra, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame); tale ultima è la qualificazione da riconoscersi, altresì, all'intervento, ove questo sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, non trattandosi di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni (Cass. n. n. 2636/2021).

Infatti, poiché nella specie si tratta non di azioni relative alla tutela o all'esercizio dei diritti reali su parti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese, dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio; la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del condominio nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dal fatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass., Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748; Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379; Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198).

Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota" delle parti comuni.

Nella specie, l'intervento dei condomini appellanti, spiegato nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione assembleare, era espressamente volto a sostenere la validità della deliberazione impugnata nell'ottica della gestione collettiva dei beni comuni, e non a far valere i diritti reali degli interventori su di essi.

Nel caso di specie, intervento adesivo dipendente

Si trattava perciò, all'evidenza, di un intervento adesivo dipendente, e non autonomo, giacché non diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, né consistente nella introduzione di una nuova domanda nel processo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.c.

In definitiva, deve concludersi che l'intervento operato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., da singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata, si connota come intervento adesivo dipendente, di tal che, stando all'art. 105, comma 2, c.p.c., i poteri dell'intervenuto sono poi limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata.

In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. Sez. U, 17/04/2012, n. 5992; da ultimo, arg. da Cass. Sez. 2, 30/11/2020, n. 27300).

Essendo accertato il difetto di legittimazione ad appellare dei condomini interventori, stante l'acquiescenza del Condominio a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., è stata disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata poiché il processo non poteva essere proseguito.

Né per il rilievo dell'inammissibilità dell'appello appare necessario dover stimolare preventivamente il contraddittorio tra le parti, ritenendo la Corte di dover richiamare il principio di cui qualora la Corte rilevi l'inammissibilità del ricorso per ragioni di carattere processuale, la declaratoria di inammissibilità non presuppone la necessità prospettare il tema alle parti, trattandosi di questione di diritto di natura esclusivamente processuale (Cass. S.U. n. 25208/2015; Cass. n. 9591/2011; Cass. n. 19372/2015; Cass. n. 24312/2017).

Quindi cassa senza rinvio.

Sentenza
Scarica Cass. 22 luglio 2022 n. 22952
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