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La registrazione occulta dell'assemblea vale come prova nella impugnazione della delibera?

Vediamo quando e con quali limiti è possibile utilizzare in un giudizio di impugnazione di delibera assembleare la registrazione (occulta) dello svolgimento di una riunione.
Avv. Lorenzo Cottignoli - Foro di Bologna 

Quando è possibile registrare una assemblea condominiale.

Costituisce un tema di grande attualità la possibilità di registrare (o videoregistrare) una riunione assembleare, - oggi facilmente possibile grazie a strumenti quali smartphone di uso comune - e la conseguente problematica della legittimità dell'uso del materiale audio-video in sede processuale, in particolare laddove si intendesse impugnare la delibera contenuta nel verbale assembleare.

Per affrontare la questione con chiarezza, dobbiamo preliminarmente distinguere la tematica della registrazione da quella della videoregistrazione. Quest'ultima costituisce un'attività differente dalla semplice registrazione in quanto coinvolge le immagini delle persone riprese. Qui possiamo trovarne un ampio approfondimento:

Per venire al tema della registrazione, dobbiamo distinguere il caso in cui questa sia autorizzata dai partecipanti alla assemblea oppure se sia stata raccolta in modo occulto.

Va da sé che, ove i partecipanti autorizzino la registrazione, essa sarà possibile, ma con alcune limitazioni.

Certamente, si potrà dare il caso in cui sia un condomino a richiedere all'amministratore di registrare l'assemblea o sia l'amministratore stesso ad averne necessità, laddove, per esempio, per ampiezza di contenuti e per complessità di svolgimento, la fonoregistrazione possa supportare una corretta ed esatta verbalizzazione degli interventi e delle dichiarazioni dei presenti.

Non si potrà, in tale ipotesi, tuttavia, diffondere a terzi il contenuto della registrazione, che dovrà rimanere conosciuto ai soli presenti che vi sono coinvolti, rischiando, diversamente, di incorrere nel reato di cui all'art. 167 d.lgs. 196/2003. Ne abbiamo parlato qui:

Posso registrare l'assemblea condominiale?

La giurisprudenza, inoltre, ammette che si possa effettuare una registrazione di una assemblea condominiale, senza l'autorizzazione espressa di coloro che ne partecipano, ma a condizione che si sia materialmente presenti alla riunione e che non se ne dia diffusione a terzi, poiché diversamente si incorrerebbe nella commissione di uno o più dei reati di cui agli artt. 617 e ss. c.p., nonché a condizione che vi sia la necessità e l'intento di tutelare un proprio diritto, in sede giudiziale, come diffusamente abbiamo potuto approfondire qui:

Uso della registrazione nel procedimento di impugnazione della delibera assembleare.

Abbiamo fin qui ragionato della possibilità di acquisire la registrazione, vagliandola sotto l'aspetto della acquisizione dei dati: vediamo, a questo punto, il profilo della sua utilizzabilità, ovvero se - e con quali limiti - essa abbia valenza di prova in sede processuale, e particolarmente in un procedimento civile, per impugnazione della delibera assembleare.

Ce ne offre occasione, in particolare, la recente Sentenza del Tribunale di Roma dell'11.2.2020 n. 3000 pronunciata dal Giudice Unico Dott. Roberto Ghiron, in un caso di impugnazione di delibera assembleare nel quale il ricorrente aveva occultamente registrato la riunione, e che consente di ripercorrere la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. civ. Sez. VI-3 n. 5259 del 1.3.2017 e Cass. Civ. Sez. III n. 1250 del 19.1.2018) in essa richiamata.

Con tale pronuncia, il Tribunale di Roma riprende il solco dell'insegnamento della Suprema Corte, confermando come "la registrazione su nastro di una conversazione può costituire fonte di prova ex art. 2712 c.c." solamente a fronte della sussistenza di una triplice condizione che qui ripercorriamo.

Le prime due condizioni prevedono che colui contro il quale la registrazione è prodotta, non contesti:

a) che la conversazione sia avvenuta

b) che abbia avuto il tenore risultante dal nastro.

Dunque ove il Condominio resistente contestasse, come avvenuto nel caso risolto dal Tribunale capitolino, il tenore - e dunque il contenuto - della conversazione, essa non potrebbe spiegare efficacia probatoria a favore dell'impugnante, risultando così inutile la sua effettuazione.

La terza condizione che è posta dalla norma, infine, non è meno determinante: essa prevede:

c) che almeno uno dei soggetti la cui voce sia rappresentata sia parte in causa, non potendosi ipotizzare di utilizzare una fonoregistrazione di una conversazione avvenuta fra parti che non siano coinvolte nella vicenda processuale.

Va chiarito, tuttavia, come la giurisprudenza di legittimità consenta che sia utilizzabile la registrazione nei confronti di una parte che non si sia costituita in giudizio, e dunque sia rimasta contumace (Cass. Civ. Sez. II, n. 14438 del 22.6.2016).

Ai fini della contestazione della veridicità della fonoregistrazione, valgono le norme comuni del processo civile ed i relativi termini decadenziali, tali per cui essa potrà dirsi correttamente e tempestivamente sollevata se svolta nelle prime difese utili con attività mediatamente successiva alla produzione, nel rispetto delle preclusioni processuali dettate dagli artt. 167 e 183 c.p.c..

In conclusione: la registrazione ha efficacia probatoria se controparte è inerte

Possiamo concludere riassumendo: la registrazione di una assemblea condominiale appare possibile anche senza l'autorizzazione dei presenti ma solamente nel rispetto del divieto di diffusione delle stessa, e con l'unico scopo della tutela giudiziale di un proprio diritto.

In sede civile, tale tutela sarà efficace laddove controparte, la cui voce sia coinvolta nella registrazione, rimanga contumace o, pur costituendosi in giudizio, non sollevi tempestiva contestazione in merito alla sua veridicità sia quanto all'effettivo avvenimento della conversazione, sia quanto alla corrispondenza col contenuto della stessa.

Il diritto, come sempre, viene in soccorso di chi è parte attiva nelle proprie difese, come si usa dire: vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma 11 febbraio 2020 n. 3000
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