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Superbonus del 110% e interventi di riduzione del rischio sismico, ok se la stalla diventa abitazione

Per l'accesso alla detrazione del 110% fondamentale che il mutamento di destinazione d'uso sia indicato nell'atto autorizzativo delle opere.
Redazione 

Il superbonus del 110% per interventi di riduzione del rischio sismico (art. 119, comma 4, d.l. Rilancio) si applica anche quando l'immobile oggetto d'intervento non ha fin dal principio destinazione abitativa, purché quest'ultima sia la destinazione finale chiara fin dall'atto autorizzativo dei lavori.

Questa, nella sostanza la conclusione cui giunge l'Agenzia delle Entrate con un'articolata risposta ad istanza d'interpello, più nello specifico la risposta n. 538 pubblicato sul sito dell'ente il 9 novembre 2020.

L'atto dell'AdE è meritevole di menzione oltre che per questo aspetto, anche in ragione del fatto che torna sull'argomento della congruità del costo dei lavori in relazione ad interventi di riduzione del rischio sismico.

Andiamo per gradi e partiamo dall'interpello.

Da stalla ad abitazione c'è l'ok per il superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico ? L'interpello

L'istante faceva presente che aveva già presentato istanza d'interpello per i medesimi lavori ricevendo, per quanto ivi richiesto, parere favorevole.

Superbonus al 110%: la misura della detrazione

Nell'interpello che ha portato alla risposta in esame, per quanto qui d'interesse, il contribuente domandava all'AdE se:

  • potesse beneficiare del superbonus del 110% per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale;
  • in caso positivo, quali fossero i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi medesimi.

Da stalla ad abitazione c'è l'ok per il superbonus per interventi di riduzione del rischio sismico, ma carte chiare fin da subito.

Come sempre in questi casi l'Agenzia delle Entrate, prospetta la soluzione fornita dal contribuente e poi premette cenni generali sull'istituto in questione per poi entrare nello specifico del caso dando risposta all'interpello.

Rispetto agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus del 110%, la peculiarità rispetto a quelli di efficientamento energetico sta nel fatto che le misure sono individuate fuori da quanto specificato dall'art. 119 d.l. Rilancio.

Per sapere quali interventi possono beneficiare del sismabonus bisogna guardare dal d.l. n. 63/2013. L'art. 119 testé citato è importante in relazione alle condizioni per la fruizione della detrazione del 110%.

E proprio facendo riferimento alla prassi ed alle precedenti circolari ed atti emanati in relazione al sismabonus che l'AdE ritiene possibile che l'istante possa usufruire del superbonus del 110% per interventi di riduzione del rischio sismico, su una stalla che in seguito ai predetti interventi nonché andrà ad assumere la destinazione abitativa.

Ciò afferma l'Agenzia facendo riferimento a propri precedenti provvedimenti (nella specie Circ. n. 19/E dell'8 luglio 2020) «purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio».

Come dire, patti chiari. Visto che dalla fruizione del superbonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, oltre alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico, vien da pensare che la categoria di destinazione, per usufruire del 110%, debba essere diversa.

Non difficile visto che si tratta di abitazioni di tipo signorile, ville e castelli non aperti al pubblico.

Interventi di riduzione del rischio sismico e superbonus, per l'asseverazione della congruità dei costi si guarda al prezziario regionale

Com'è noto ai sensi del comma 13 dell'art. 119 d.l. Rilancio, uno dei requisiti per godere del superbonus è che per le opere eseguite sia asseverato che rispettino i requisiti tecnici e la congruità delle spese rispetto agli interventi eseguiti.

Quale il parametro per valutare tale congruità.

Questa l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 538: «ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

Superbonus: interventi trainanti e interventi trainati

Risposta n. 538 del 9 novembre 2020

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