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Termine per la denuncia di gravi difetti di costruzione, come calcolarlo?

Condominio e scoperta di gravi vizi, come individuare il dies a quo per la decorrenza dei termini annuali decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 Cod. Civ.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

La sentenza in commento, Corte di Appello di Milano n. 492 del 12 febbraio 2020, interessa un tema, suo malgrado, ricorrente nel Condominio, inerente la intervenuta scoperta di gravi vizi nella realizzazione ed esecuzione del contratto d'appalto conferito ad una impresa per opere ed interventi significativi, con particolare rilievo alla individuazione e determinazione del dies a quo da cui decorrono i termini di prescrizione e decadenza.

Iter giudiziale e riferimenti normativi

Nel caso in esame, a seguito della pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale ha condannato l'impresa appaltatrice a risarcire il condominio per i danni arrecati, quest'ultima ha proposto appello sostenendo, quale principale motivo di gravame, l'erroneità della motivazione del Giudice laddove non ha rettamente applicato il disposto di cui all'art. 1669 Cod. Civ. in relazione alla identificazione del momento in cui era ravvisabile la piena conoscenza dei vizi al fine dell'accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione e decadenza.

Per un compiuto esame della fattispecie in esame, è utile, quindi, iniziare la nostra disamina dalla norma di riferimento, l'art. 1669 Cod. Civ., rubricato "Rovina e difetti di cosa immobile", dettato in materia di appalto, secondo cui «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».

Ebbene, il dettato normativo richiamato è chiaro nel disporre che la denuncia dei difetti debba intervenire, ovvero essere avanzata e formalizzata da chi intenda avvalersene, entro un anno dalla scoperta e l'azione giudiziale promossa entro un ulteriore anno dalla stessa.

Nella vicenda che interessa, l'impresa contesta la tempestività della denuncia in aderenza del termine prescritto dalla norma e, per l'effetto, anche la decadenza del diritto ad agire in giudizio.

Invero, ad avviso della impresa, la scoperta dei vizi lamentati era avvenuta ben due anni prima dalla notifica dell'atto di citazione, risultando per tabulas, ovvero da una precedente perizia resa in favore del condominio, ai cui esiti e conclusioni si richiama pressoché integralmente la relazione successiva depositata in atti.

Il condominio ha resistito nel giudizio di appello, ribadendo che lo stesso aveva acquisito un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi solo con la perizia redatta in data posteriore alla prima.

Cosa si intende per piena consapevolezza della gravità dei difetti?

A fronte delle censure mosse dalla impresa appare opportuno rappresentare che, in rispondenza ad un orientamento consolidato e costante, la Giurisprudenza di Legittimità (Sentenza n.2460 del 01.02.2008) ha ribadito che «il termine di un anno per la denuncia previsto dall'art. 1669 a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (da ultimo Cass. 13 gennaio 2005, n. 567), conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali (Cass. 1 agosto 2003, n. 11740)».

I lavori edili in condominio. Difformità, vizi dell'opera e difetti.

È dirimente, pertanto, per individuare correttamente il dies a quo per la decorrenza del termine annuale di prescrizione che investe la denuncia dei vizi, porre l'attenzione sulla differenza tra il mero dubbio in merito alla esistenza di un difetto e la conoscenza consapevole della sussistenza dello stesso.

In rispondenza ai principi affermati in Giurisprudenza, come confermati ed adottati dalla Corte d'Appello di Milano, il sospetto, anche attraverso la manifestazione percettibile del vizio (a titolo esemplificativo i cattivi odori) non è circostanza di per sé sufficiente a palesare la cognizione piena della sua esistenza e, consequenzialmente, determinarne la cosiddetta "scoperta" per la decorrenza del termine di prescrizione.

Sotto tale profilo, preme evidenziare come assuma rilievo e nota il raggiungimento di un grado apprezzabile di conoscenza del vizio, con necessario approfondimento delle cause e gravità nonché della imputabilità ad una errata esecuzione dell'impresa.

La consapevolezza può essere assunta e conseguita solo tramite la perizia di un consulente tecnico che attesti le difformità e determini i vizi, in considerazione dei quali gli interventi svolti dalla impresa non possano riconoscersi realizzati a regola d'arte.

In conseguenza, è determinante e risolutivo poter acquisire un livello di conoscenza dei difetti tale da far emergere non solo la sua natura ma, anche, la causa che ha comportato l'insorgenza dello stesso per apprestare una esauriente denuncia di inadempimento alla impresa e connesso diritto di ottenere il risarcimento dei danni in sede giudiziale.

Se, da un lato, quindi, il momento della rivelazione del vizio può essere individuato giustamente solo con la redazione di una relazione peritale, è certamente più agevole determinare il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione il cui computo di un anno inizierà dalla data di acquisizione della stessa da parte del Condominio.

Natura extracontrattuale della responsabilità dell'impresa

Nell'ipotesi che interessa, se, quindi, da un lato è plausibile che il condominio avesse avuto contezza dei difetti con la prima perizia resa sua richiesta, alla quale la seconda, allegata al giudizio fa espresso riferimento e rinvio, è pur tuttavia altrettanto coerente la motivazione della sentenza ove afferma che l'eccezione di prescrizione e decadenza debba essere respinta in ragione del fatto che può ritenersi operante la disciplina di cui all'art. 2043 Cod.Civ.

Invero, qualora sia accertata una condotta colposa da cui sia emerso e derivato un danno, per inosservanza di normativa ad hoc, quale, nel caso, regolamento di igiene e di regole tecniche in materia di costruzioni ed impianti, ben può ritenersi applicabile il disposto generale dell'art. 2043 Cod. Civ. in tema di responsabilità extracontrattuale a norma del quale è prevista unicamente una prescrizione quinquennale.

Sentenza
Scarica App. Milano 12 febbraio 2020 n. 492
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