#1 Inviato 5 Marzo, 2015 Buongiorno a tutti in un condominio di villette a schiera, il mio vicino (da un giorno all'altro e senza dirci nulla) ha costruito una tettoia/pergolato (costituita da pali metallici di 15x15 cm e da una copertura in plexiglass) che occupa pressochè tutto il suo giardino situato dietro le villette (giardino di 32mq, tettoia di circa 25mq). la tettoia ha una altezza minima di circa 2 metri ed una massima (nel punto in cui si congiunge al muro esterno dell'abitazione) di circa 2,5 m. essa è stata costruita a circa 40 cm dal confine con la mia proprietà (giardino) ed a circa 1,5 metri dalla porta-finestra dalla quale accedo al mio giardino. una buona parte della vista che avevo verso est mi è ora preclusa da questa costruzione. non è stata fatta alcuna assemblea per discutere della costruzione che altera visibilmente il profilo e l'estetica del condominio. posso far valere il mio diritto di veduta obliqua dalla porta-finestra ed imporre che la costruzione cominci a 3 m da questa? oppure posso imporre che la costruzione cominci ad 1,5 m dal confine con la mia proprietà? posso far valere il mio diritto di panorama? e, per finire, come posso provare che la costruzione alteri il decoro del condominio? vi ringrazio dell'attenzione e dei consigli
#2 Inviato 5 Marzo, 2015 Devi vedere cosa prevede il Regolamento Edilizio del tuo comune, controllare che le distanze siano rispettate tra costruzioni, vedere se il vicino ha ottenuto il permesso di costruire, se tutto è regolare ed ha costruito sulla sua proprietà non puoi chiedere nulla, e per il decoro devi adire al Giudice, in quanto è l'unico che possa decidere in merito.
#3 Inviato 5 Marzo, 2015 il Regolamento Edilizio comunale non parla di distanza tra le costruzioni, parla solo di massima superficie per gazebi epergolati (di 12 mq). per questo io mi riferivo al codice civile ed alla distanza tra le costruzioni ivi normata
#4 Inviato 5 Marzo, 2015 cc Art.873 - Distanze nelle costruzioni Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
#5 Inviato 5 Marzo, 2015 riferendomi a questo articolo potrei imporgli la distanza di 1,5 metri dal confine, quindi? oppure, avendo lui già costruito, sarei io, in un eventuale futuro, obbligato a costruire a 3 metri dalla sua costruzione (e quindi a circa 2,60 m dal confine)? ti ringrazio per la disponibilità
#7 Inviato 5 Marzo, 2015 io ritengo che questa sia la frase cruciale: "Chi costruisce in prossimità del confine di un terreno su cui non vi sono già costruzioni, deve costruire a m. 1,5 dal confine. "
#8 Inviato 5 Marzo, 2015 Potrebbe essere così, però la tua casa c'era già, per cui i metri come minimo devono essere tre, ti servirà un tecnico per la verifica e poi se vorrai continuare un legale ed inizierai con la mediazione
#10 Inviato 5 Marzo, 2015 ....una tettoia/pergolato .....che occupa pressochè tutto il suo giardino (giardino di 32mq, tettoia di circa 25mq). la tettoia ha una altezza minima di circa 2 metri ed una massima (nel punto in cui si congiunge al muro esterno dell'abitazione) di circa 2,5 m. A mio parere la tettoia costruita di altezza massima di 2.5 m al colmo (inferiore a 3.00 m) non rientra tra le "costruzioni" suscettibili di distanze. Poi vi è da dire, considerando sempre il CC, che in presenza di lotti inedificati chi costruisce per prima puo costruire sul confine o mantenersi a distanza......ma questo è tutto un altro discorso PERCHE' in termini oggettivi ciò che vige è il Regolamento edilizio comunale, ed è quest'ultimo che stabilisce le modalità di costruzione e le relative distanze. In mancanza del Regolamento edilizio comunale si potrà applicare il CC. Cio che a te interessa è quanto tu stesso hai citato: "il Regolamento Edilizio comunale non parla di distanza tra le costruzioni, parla solo di massima superficie per gazebi epergolati (di 12 mq)" Quindi la richiamata tettoia di mg 25 ha una superficie maggiore a quella consentita dal regolamento comunale che è di 12 mg, quindi è attaccabile in tal senso. Ed è per questa ragione che presumo che sia stata realizzata senza la dovuta autorizzazione comunale, ossia non è stata legittimata.
#11 Inviato 5 Marzo, 2015 ti ringrazio Marcanto in merito alle tipologie di "costruzione", ho trovato che: "la Suprema Corte di Cassazione con il pronunciamento della sentenza n. 5934 del 14 marzo 2011, ha stabilito che* in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 cod. civ. costituisce, a tutti gli effetti,* "costruzione" anche un semplice manufatto che, fosse anche privo di pareti, determini comunque una determinata volumetria, indi per cui, al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali, la misurazione deve essere compiuta assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (nella fattispecie in esame una tettoia). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5934 del 14/03/2011"
#12 Inviato 5 Marzo, 2015 Dalla sentenza da te indicata si evidenzia: 1 - un manufatto anche privo di pareti costituisce volumetria. Questa indicazione non è valida sempre in quanto è il regolamento comunale che lo specifica! 2 - la misurazione deve essere compiuta assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale. Questa indicazione è valida qualora vi siano distanze da confutare. Nel tuo caso, dove la tettoia è attaccabile, già ti ho dato indicazioni poi tieni, anche, presente che ha un altezza massima di 2.50 m (minore di 3.00 m) ed è, presumibilmente, una struttura amovibile, ossia non fissata in modo saldo/stabile al suolo. In altri termini le sentenze vanno lette, anche, nella specificità delle situazioni che le hanno generate, e non è sempre possibile fare "di tutta un erba un solo fascio". Ti sintetizzo la questione anche in altro modo: Il tuo vicino può creare sul confine (con te) una chiusura alta 2.50 m (inferriata, palificata o di altra natura) ? Io direi di si .....tu cosa dici ?