Vai al contenuto
alesale

Posti per disabili

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno a tutti. Ho un quesito da porre ai più esperti: la legge adesso impone di riservare posti auto per disabili in ragione di 1 ogni 50 o frazione. Ora la mia situazione è questa, nel mio condominio ci sono 54 posti auto scoperti e 50 box e la domanda è: Il calcolo dei posti per disabili va fatto sui posti auto scoperti o sul totale (posti auto + box)? Ovviamente i posti riservati sarebbero al piano stradale, dove i posti sono 54, ma non sappiamo come calcolarli. La cosa non è di poco conto perché il solito gentiluomo di costruttore se li è venduti tutti e ora abbiamo questa grana.

Grazie

Secondo il mio parere il posto da riservare al disabile, dovrà essere calcolato sui 54 posti, ossia un solo posto, e non sul totale comprensivo dei box in quanto presumo che questi siano di proprietà e non liberi a disposizione dei condomini.

Ti ringrazio, ma siccome il costruttore si è venduto TUTTI i posti ora il condominio si trova a dover risolvere una questione piuttosto ingarbugliata. Infatti alcuni (ma quanti?) dovranno cedere il loro posto auto regolarmente pagato (eventualmente rifacendosi poi con il costruttore/venditore truffatore). E proprio questo non riusciamo a capire: su quale numero va fatto il conto, sui soli posti auto al piano terra o anche sui box al piano interrato?

Il riferimento è il punto 8.2.3 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236 che tratta solamente di "parcheggi". Sono quindi escluse tutte le autorimesse che non si configurano come "parcheggi".

La prescrizione vale solo per i parcheggi realizzati dopo l'entrata in vigore della normativa e si applica per ogni frazione di 50. Quindi, fino a 50 stalli = 1 posto per disabili, da 51 stalli = 2 posti, ecc...

Fai attenzione perché le Regioni possono stabilire parametri più bassi: ad esempio la Toscana ha portato il rapporto a 1/30 (art. 9 del D.P.G.R. 29 luglio 2009 n° 41/r).

Per quanto riguarda invece i costruttori "furbacchioni" che vendono tali stalli di sosta infischiandosene del vincolo di destinazione, non resta altro che richiedere i "danni" a tale soggetto. Tenete però presente che se non risolvete la cosa tra voi, e la questione viene conosciuta dal Comune, vi potrebbe essere notificata una Ordinanza di remissione in pristino della prescrizione di legge, ovvero di rendere obbligatoriamente lo stallo di sosta destinato ai disabili, e quindi chi lo ha comprato rimane fregato......

 

Ciao

Il riferimento è il punto 8.2.3 del D.M. 14 giugno 1989 n° 236 che tratta solamente di "parcheggi". Sono quindi escluse tutte le autorimesse che non si configurano come "parcheggi".

...

:thumbup: perfettamente d'accordo con Meri 🙂

Partecipa al forum, invia un quesito

×