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Gli aspetti fiscali del procedimento di mediazione

Per favorire il ricorso ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, la Riforma Cartabia ha rafforzato i benefici fiscali a vantaggio delle parti.
Avv. Mauro Stucchi 

In data 7 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Giustizia 1° agosto 2023, entrato in vigore il 22.08.2023, recante gli "incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita", il quale detta le regole e la modalità per usufruire dei crediti di imposta. Tali norme sono valide per tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del decreto.

Crediti d'imposta della mediazione

L'art. 20 del D. lgs 28/2010 disciplina i casi in cui le parti possono ottenere i benefici fiscali:

a) in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione alle parti è riconosciuto un credito di imposta fino alla concorrenza di € 600;

b) nei casi di mediazione obbligatoria e quando è demandata dal giudice, si aggiunge anche il credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600;

c) i crediti di imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600 per procedura, e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche;

d) in caso di insuccesso della mediazione i crediti sono ridotti della metà;

e) n caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino alla concorrenza di € 518.

Cosa disciplina il decreto

Il D.M. Giustizia 1° agosto 2023 disciplina:

a) la procedura e le modalità di presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta e di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del d.lgs. n. 28/2010;

b) le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.

A pena di inammissibilità la domanda di attribuzione dei crediti di imposta deve essere presentata su piattaforma accessibile dal sito "giustizia.it", mediante le credenziali SPID, CIEId (almeno di livello due) e CNS. Se la domanda è presentata per conto di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma avviene con l'identità digitale del legale rappresentate della persona giuridica.

Contenuto della domanda di attribuzione del credito di imposta

Secondo l'art. 3, comma 4, del decreto sopra citato, la domanda di attribuzione del credito per l'indennità versata dalla parte in una procedura di mediazione deve contenere:

a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;

b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dall'ODM (Organismo di Mediazione), dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;

c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;

d) l'indirizzo pec, ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda. Il comma 5 prevede che la domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.

In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, l'art. 4 richiede di inserire nella domanda anche:

a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione

b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo, corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;

d) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria).

In ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, oltre a quanto suindicato, la richiesta contiene:

a) il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;

b) la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;

c) l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 149/2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, c. 1, del d.lgs. n. 28/2010.

Come si utilizzano i crediti d'imposta

I creditii d'imposta

I crediti di imposta riconosciuti sono utilizzabili in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione disciplinata dal decreto, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Revoca dei crediti di imposta

L' art. 15 del D.M. Giustizia 1 agosto 2023 stabilisce che il credito di imposta viene revocato ove sia accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi emarginati nel decreto, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere.

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