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Frazionamento giudiziale del credito: perché per la Cassazione è vietato?

Abuso del diritto e violazione del dovere di correttezza e buona fede: l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Ogni creditore ha diritto di agire in giudizio per ottenere ciò che gli spetta, cioè il pagamento del debito da parte della persona obbligata. Questa "posizione di forza" in cui si trova il creditore non può tuttavia essere strumentalizzata per vessare ingiustamente il debitore.

Cosa significa? Vuol dire che il creditore non può accanirsi giudizialmente contro l'obbligato, parcellizzando il suo credito in tante pretese autonome. Infatti, per la Cassazione è vietato il frazionamento giudiziale del credito. Perché?

La risposta a questa domanda passa per le norme del codice civile che impongono alle parti di un rapporto giuridico un dovere di buona fede e correttezza. Come vedremo, per la giurisprudenza il fatto di vantare un diritto non legittima qualsiasi tipo di condotta nei confronti del soggetto obbligato il quale, anche se in difetto, vanta comunque il diritto acché la controparte agisca con correttezza.

Peraltro, non può sottacersi un recente mutamento di rotta della Suprema Corte, la quale oggi sembra essere molto più aperta a un frazionamento giudiziale del credito, ma solo al ricorrere di determinate condizioni.

Obbligo di correttezza e di buona fede nel codice civile

Il Codice civile contempla diverse norme in cui si richiama il principio di correttezza e quello di buona fede:

  • l'art. 1175 afferma che «Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»;
  • l'art. 1337 statuisce che «Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede»;
  • l'art. 1366 dice che «Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede»;
  • l'art. 1375 sostiene che «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede».

Come si evince dalle norme sopra riportate, l'obbligo di correttezza e di buona fede sorge con il rapporto obbligatorio e permane per tutta la durata dello stesso.

Obbligo di correttezza o buona fede in senso oggettivo: cos'è?

Il principio di correttezza (o di buona fede in senso oggettivo) impone alle parti di comportarsi lealmente, preservando, per quanto è possibile, la sfera d'interessi altrui.

Detto in altri termini, il principio di correttezza impone un dovere di protezione della sfera giuridica altrui, con conseguente obbligo:

  • per il creditore, di attivarsi per evitare o contenere gli aggravi imprevisti della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento;
  • per il debitore, di salvaguardare gli interessi del creditore connessi alla prestazione dovuta, entro il limite di un apprezzabile sacrificio.

L'abuso del diritto rende la delibera condominiale annullabile

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 23273 del 27 ottobre 2006), «Il principio di correttezza e buona fede, il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore, operando, quindi, come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Cara Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'art.2 della Costituzione.

La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge».

Abuso del diritto: cos'è?

Per abuso del diritto si intende la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore, il quale strumentalizza la propria posizione per infliggere al debitore danni che si sarebbero potuti evitare se si fosse agito lealmente.

Classico esempio di abuso del diritto è proprio il frazionamento del credito, cioè il comportamento del creditore che, pur potendo chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, frazioni, senza alcuna ragione evidente, la richiesta di adempimento in una pluralità di giudizi davanti ai giudici competenti per le singole parti (Cass., sent. n. 11271 del 14 novembre 1997).

Questo tipo di condotta rappresenta un abuso da parte del creditore il quale, parcellizzando il proprio credito, costringe il debitore a dover sostenere maggiori oneri (spese legali e di giudizio) a fronte di quelli che si sarebbero resi necessari concentrando la pretesa in un unico giudizio.

È un abuso del diritto pretendere dall'amministratore di condominio l'inoltro cartaceo dei giustificativi di spesa

Si prenda, come esempio, il caso della vittima di un sinistro stradale. Questi agirebbe correttamente per ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici instaurando un'unica causa; al contrario, commetterebbe un potenziale abuso incardinando due giudizi: una per ottenere i danni materiali e l'altra per il danno biologico.

Frazionamento del credito: cosa dice la Cassazione?

Con un'importante pronuncia del 2007 resa a Sezioni unite (sent. n. 23726 del 15 novembre 2007), la Suprema Corte ha stabilito il divieto di frazionamento processuale del credito, affermando che «è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario».

Dunque, costituisce un abuso del diritto suddividere il proprio credito in tante pretese diverse, al solo fine di infierire sul debitore.

Si badi: il divieto di frazionamento si riferisce al credito unitario, cioè a quello che trae fonte da un unico evento (ad esempio, un sinistro stradale) o rapporto giuridico (ad esempio, l'inadempimento di un contratto).

L'orientamento avallato dalla Suprema Corte nel 2007 è stato parzialmente rivisto dieci anni dopo, soprattutto con riferimento alle ipotesi di crediti derivanti da un unico rapporto di durata, come ad esempio quello derivante da un contratto di lavoro, di somministrazione o di locazione.

Secondo le Sezioni unite del 2017 (sent. n. 4090 del 16 febbraio 2017), «Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi.

Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata».

In pratica, secondo la Corte di Cassazione, a fronte di una pluralità di crediti scaturiti dal medesimo rapporto obbligatorio, il creditore può agire per ottenere la condanna del debitore al pagamento di ogni singolo diritto introducendo, per ciascun credito, un autonomo giudizio.

A tale principio può derogarsi, con conseguente divieto di frazionamento e obbligo del creditore di richiedere il pagamento in un unico giudizio, solo se:

  • i diversi crediti scaturiti da un unico rapporto obbligatorio siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo, suscettivo di un possibile giudicato unitario, o comunque siano fondati sul medesimo fatto costitutivo;
  • non sia rinvenibile un interesse del creditore oggettivamente valutabile ad una tutela processuale frazionata.

Ad esempio, il mancato pagamento dei canoni di locazione dà luogo a tanti diritti di credito originati da un differente ed autonomo fatto costitutivo, ossia il mancato pagamento della specifica mensilità del canone.

Questa situazione, non essendo suscettiva di essere ricompresa in un giudicato unitario, giustifica un frazionamento della pretesa creditoria.

Sussiste inoltre un interesse oggettivo del creditore a promuovere più cause diverse (con conseguente liceità del frazionamento del credito) quando, ad esempio, per certi crediti si può agire con procedimento monitorio (più celere ed economico) mentre per altri occorre procedere con giudizio di cognizione ordinario.

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