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Assemblea condominiale. Il divieto di deleghe vale anche per i soci della S.r.l. che amministrano il condominio

Il divieto di deleghe all'amministratore per partecipare alle assemblee condominiali si estende anche ai soci della società
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Alcuni condomini agivano in giudizio per ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità delle delibere assunte nel corso dell'assemblea condominiale, la revoca dell'amministratore e la dichiarazione di illegittimità dei rendiconti e dei riparti consuntivo 2014/2015 nonché preventivo 2015/2016. Gli attori lamentavano, tra l'altro, l'illegittimità delle deleghe conferite da diciotto condomini al vice presidente e presidente del consiglio di amministrazione, che erano anche soci limitatamente responsabili della società amministratrice del Condominio.

Il Tribunale di Pordenone ha accertato la violazione delle norme in materia di deleghe in assemblea e, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato le delibere impugnate.

Divieto assoluto di deleghe all'amministratore. La riforma dell'art. 67 disp. att. c.c., attuata dalla L. 220/2012, è finalizzata a garantire ai condomini la trasparenza dell'amministrazione condominiale e un efficace controllo sulle modalità di gestione della cosa comune.

In tale senso, l'art. art. 67, comma 5, disp. att c.c. dispone che: "all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea".

Sicché a seguito della riforma in commento la delega all'amministratore deve considerarsi in radice illegittima, indipendentemente dalla prova della sussistenza in concreto d'un conflitto d'interessi, ciò determinando l'annullabilità della relativa delibera votata anche dall'amministratore-delegato.

Il divieto d'incetta di deleghe nel regolamento condominiale.

La prova di resistenza. La giurisprudenza, con orientamento oramai uniforme e consolidato, subordina detta valutazione di invalidità alla circostanza che tale voto sia stato determinante per l'approvazione della delibera impugnata (c.d. prova di resistenza).

Niente deleghe anche per i soci limitatamente responsabili della S.r.l. che amministra il condominio? Secondo il Tribunale di Pordenone, sì. Pur non ponendo in dubbio che la società è dotata di soggettività distinta e autonoma rispetto ai singoli soci, secondo il Tribunale «è innegabile che il conflitto d'interessi che detta norma intende scongiurare non può ritenersi escluso dalla circostanza che le deleghe non sono state ricevute dalla società amministratrice del condominio bensì da soggetti che all'interno di quella società rivestono un ruolo di amministrazione attiva».

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Pordenone del 9 febbraio 2018.
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