Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Difformità tra mediazione e atto di citazione: conseguenze

È inammissibile il motivo di impugnazione della delibera assembleare che non era stato presentato anche in sede di mediazione.
Avv. Mariano Acquaviva 

La legge (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e art. 71-quater disp. att. cod. civ.) è chiara nell'inserire la materia condominiale tra quelle per cui è necessaria la mediazione quale condizione di procedibilità.

Ciò vale, ça va sans dire, anche per le impugnazioni delle delibere assembleari, le quali devono necessariamente essere precedute dal tentativo obbligatorio di mediazione prima dell'azione giudiziaria.

L'istanza innanzi al mediatore è ovviamente valevole ai fini dell'interruzione dei termini di cui all'art. 1137 c.c.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 20160 del 29 dicembre 2021) si è soffermata, tra le altre cose, sulle conseguenze della difformità tra mediazione e atto di citazione.

In altre parole, la pronuncia in commento ha ben spiegato cosa succede se l'istanza di mediazione e la successiva domanda giudiziaria siano asimmetriche, cioè abbiano un contenuto non completamente sovrapponibile. Approfondiamo la questione con l'ausilio del giudice capitolino.

Difformità tra mediazione e atto di citazione: il caso

Un condomino impugnava la delibera con cui l'assemblea aveva aderito alla proposta transattiva avanzata da un altro proprietario, in sede di mediazione, per la rettifica delle tabelle millesimali approvate con una delibera precedente.

Avverso la decisione in questione l'attore proponeva regolare e tempestiva istanza di mediazione; dopodiché, fallita la conciliazione, promuoveva azione in giudizio per sentir dichiarare dal giudice l'invalidità della delibera assunta con un quorum inferiore a quello stabilito dalla legge.

In ordine a tale censura il condominio convenuto eccepiva l'inammissibilità della stessa poiché proposta tardivamente, oltre il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c., in quanto non oggetto dei motivi specificamente individuati nell'istanza di mediazione.

A parere del convenuto, l'istanza di mediazione deve presentare un contenuto necessariamente simmetrico rispetto all'atto introduttivo del processo, nel senso che essa deve riportare, anche in forma succinta, tutti gli elementi che qualificano la domanda giudiziale e che la rendono conoscibile nel merito, e ciò per consentire ai chiamati in mediazione di poter adeguatamente approntare le loro difese e valutare la possibilità di conciliare la lite.

Termine decadenza impugnazione e mediazione

La domanda di mediazione deve essere simmetrica a quella giudiziale?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 20160 del 29 dicembre 2021 in commento, non può che accogliere l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte convenuta.

Invero, come documentato in atti, parte attrice aveva avviato il procedimento di mediazione precedentemente all'impugnazione ex art. 1137 c.c. determinando la sospensione del termine di decadenza, tornato a decorrere nuovamente e per intero con il deposito del verbale negativo di mediazione.

Così testualmente l'art. 5, sesto comma, del d.lgs. n. 28/2010: «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo».

È altresì noto che l'istanza di mediazione deve possedere determinati requisiti ed, in particolar modo, quelli indicati dall'art. 4, secondo comma, del d.lgs. 28/2010, secondo cui «L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa».

Il motivo di tale previsione è quella di ottenere, in caso di eventuale contenzioso giudiziario, una simmetria tra il contenuto della domanda di mediazione e la successiva azione in giudizio, fatta eccezione solo per gli "elementi di diritto", cioè per le motivazioni giuridiche poste a sostegno della pretesa (in questo senso, Cass., sent. n. 29333/2019).

È pacifico, dunque, che l'istanza di mediazione debba avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni), riproposti in sede processuale (personae, petitum e causa petendi dell'art. 125 c.p.c.).

In particolare, la "causa petendi" e le "ragioni della domanda" devono necessariamente coincidere poiché, per rendere effettiva la mediazione, la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere tutte le questioni costitutive della pretesa dell'atra.

In sintesi, completezza, interezza, coerenza nell'istanza di mediazione rendono possibile il raggiungimento di un accordo che ha lo scopo di risolvere la materia del contendere senza dover intraprendere un procedimento giudiziale.

Nella fattispecie, parte attrice ha avanzato istanza di mediazione allegando all'istanza uno specifico atto con il quale venivano indicate dettagliatamente le ragioni della richiesta.

Esse, dalla lettura del documento, ricalcano fedelmente il contenuto trasfuso nell'atto di citazione prive, però, del motivo di impugnazione relativo al difetto di quorum deliberativo, sollevato per la prima volta solo con l'atto di citazione.

Trattasi pertanto di un motivo nuovo (per fatti non dedotti in sede di mediazione), non evincibile dai fatti posti a fondamento dell'istanza di mediazione né dal contenuto del verbale di mediazione, da cui non si desume che la questione (difetto di quorum deliberativo) sia stata trattata o discussa dalle parti, a riprova del fatto che il motivo di impugnazione è stato sollevato per la prima volta con la notifica dell'atto di citazione.

Va, pertanto, rilevata la decadenza dall'impugnazione ex art. 1137 c.c. per il vizio derivante dal difetto di quorum deliberativo, in considerazione del fatto che tale vizio non è stato prospettato in sede di mediazione obbligatoria, con conseguente rigetto della domanda attorea in parte qua per tardività dell'impugnazione.

Costo impugnazione delibera condominiale

Difformità tra mediazione e atto di citazione: quale conseguenza?

Il principio espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 20160 del 29 dicembre 2021 in commento può così essere riassunto: è inammissibile il motivo di impugnazione della delibera assembleare che non era stato presentato anche in sede di mediazione, in quanto la tardività della domanda comporta la decadenza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. per mancato rispetto del termine di trenta giorni.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 29 dicembre 2021 n.20160
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


La citazione in giudizio del condominio

L'atto introduttivo del giudizio deve essere notificato all'amministratore o al condominio?. La riforma del condominio, apprestata dalla Legge n. 220/2012, ha innescato un dibattito, dottrinario e giurisprudenziale,