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I debiti li pagano i condomini morosi e non il condominio. Il Tribunale di Palermo cambia orientamento

Il Tribunale di Palermo, emette un provvedimento “coraggioso”, che riapre la tematica sulla carenza della personalità giuridica del condominio.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Il Condominio di un edificio palermitano ha opposto un atto di precetto (articolo 615 c.p.c.) notificato dalla impresa a cui ebbe ad appaltare i lavori di manutenzione straordinaria e dal rispettivo direttore dei lavori, al fine di lamentare la relativa nullità a norma dell'articolo 63, comma 2, delle Disposizioni di attuazione al Codice civile ("I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini").

Morosità, ingiunzione di pagamento e coinvolgimento dei condomini virtuosi

Il Tribunale di Palermo, con Sentenza del 12 settembre 2018 n°3862, ha deciso la controversia in modo del tutto peculiare ed inedito, rompendo con la tesi che la giurisprudenza di maggioranza aveva, da tempo, affermato. La redazione di Condominioweb, ringrazia per la segnalazione dell'interessante sentenza l'Avv. Luca Mandalari.

Ma procediamo con ordine. Il fatto da cui prende mossa la vicenda sostanziale è il seguente.

Il Condominio di cui trattasi era stato precedentemente condannato dal Tribunale siciliano a pagare la somma di trentatremila euro circa in favore del tecnico e l'importo di novemila euro circa in favore dell'appaltatore.

Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato poi notificato all'amministratore p.t., il quale, a seguito di quanto sopra, aveva provveduto alla pubblicazione del piano di riparto delle spese tra i condòmini e, successivamente, aveva indicato - ex art 63 disposizioni di attuazione al codice civile - la lista dei dati dei condòmini morosi ai "creditori".

A fronte della notifica dell'atto di precetto (il quale, mette conto rammentare, è un prodromico all'esercizio dell'azione esecutiva - quindi serve ad intimare o a preannunciare lo svolgimento del pignoramento -), il Condominio presentava opposizione e chiedeva, al Giudice adito, che esso venisse dichiarato l'illegittimo.

Ad avviso della compagine debitrice, i creditori procedenti sarebbero tenuti allo svolgimento dell'azione esecutiva direttamente nei confronti dei condòmini morosi, potendo, solo in caso di esito infruttuoso, agire contro il Condominio tout court. Anzi, già la notifica dell'atto di precetto al Condominio - ad avviso di costoro - postulerebbe un atto illegittimo.

La Sentenza. Il Tribunale di Palermo, in persona del GOT, dott.ssa Rosalia Grassadonia, ha accolto l'opposizione e dichiarato l'invalidità dell'atto di precetto, contrapponendosi così a quell'orientamento dominante, pressoché univoco, che era invalso, fino ad oggi, presso la giurisprudenza di merito.

Il giudice palermitano, prima di addivenire alla determinazione di cui sopra, rileva l'assenza di precedenti giurisprudenziali resi dalla Corte di Cassazione. Sono invece presenti diversi orientamenti di merito sul tema.

Il Decidente - in Sentenza - rappresenta che è ben consapevole della relativa sussistenza (tra le quali, Tribunale Reggio Emilia 2014 e Tribunale di Milano 2017) che hanno, invece, ritenuto possibile l'aggressione da parte del creditore del Condominio del conto corrente condominiale, affermando la sussistenza di una sorta di autonomia patrimoniale imperfetta.

Anzi, il medesimo giudicante ne illustrata le argomentazioni poste a fondamento: per cui, secondo tale orientamento, l'applicazione del disposto normativo di cui all'art 63, 2° comma, Disp. Att. c.c. sarebbe escluso nel caso di pignoramento del conto corrente condominiale, giacché, in tale ipotesi, il creditore non agisce nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, ma aggredisce il patrimonio del Condominio: patrimonio, che al condominio obbligato fa direttamente capo (in sentenza sono richiamati i seguenti arresti: Trib Milano 21.11.2017; Trib. Ascoli 26.11.2015, n. 1287; Trib. Milano 27.05.2014).

Dispensa di azione per recupero crediti e piano di rientro per morosità: poteri decisionali dell'assemblea

Tuttavia, il Tribunale palermitano non condivide più tale impostazione e ritiene, diversamente, che: «… i creditori del Condominio prima di richiedere il pagamento a coloro che hanno già versato la propria quota debbano, previo ottenimento della lista dei morosi da parte dell'amministratore, procedere con le azioni di recupero verso ciascun debitore in ragione della loro quota».

Questo giudice ritiene di condividere l'orientamento seguito dal Tribunale di Monza nella sentenza del 27 Aprile 2016 in cui afferma che "…per potere legittimamente richiedere il pagamento (pro quota) al condomino in regola con i pagamenti, il creditore dovrà preventivamente intraprendere tutte le procedure, anche esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi), in danno del condomino moroso nonché seguirle con la dovuta diligenza e buona fede.

Il Creditore, quindi, dovrà dare la rigorosa prova di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito nei confronti del condomino moroso prima di aggredire il patrimonio del condomino in regola con i pagamenti, in mancanza lo stesso potrebbe proficuamente opporsi all'esecuzione nei suoi confronti... omissis...".

Conclusione. La Sentenza in commento - al di à degli aspetti processuali che vi fanno da corollario (trattasi, pur sempre, di opposizione atto di precetto) - è un provvedimento "coraggioso" sul tema del condominio degli edifici e del recupero dei crediti da parte dei fornitori, ben in grado di riaprire il dibattito sulla questione della natura parziaria dell'obbligazione, ovverosia sulla tematica inerente la carenza di personalità giuridica del condominio e/o di un'autonomia patrimoniale "perfetta".

Sentenza
Scarica Tribunale di Palermo Sentenza 12 settembre 2018 n 3862
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