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Danni da infiltrazioni: la responsabilità può essere attribuita a più soggetti

In tema di danni da infiltrazioni, l'evento può essere determinato da più cose in custodia appartenenti a proprietari diversi.
Avv. Marco Borriello 

Anche le cose inanimate possono provocare danni a terzi. Si pensi all'esempio dell'acqua, fuoriuscita da un tubo interrato fattosi vecchio, che s'infiltra nell'appartamento sottostante, danneggiando l'intonaco del soffitto.

In questo, come in altri casi, la responsabilità dell'evento non può certo essere attribuita al bene, evidentemente sfornito di capacità e personalità giuridica, ma al proprietario del medesimo, più propriamente definito custode della cosa. Quest'ultimo sarà tenuto, perciò, al risarcimento dei danni poiché ha omesso o ha negligentemente eseguito la manutenzione del bene. Tali principi trovano, quindi, pieno riscontro nell'art. 2051 cod. civ., secondo il quale il danno provocato dalle cose in custodia va senz'altro risarcito a meno che il custode non provi che l'evento si sia verificato per il caso fortuito "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Ha affrontato questo argomento anche la recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3914 del 3 ottobre 2023. Lo ha fatto per dirimere la lite sorta in un condominio in merito a dei danni da infiltrazioni patiti da un magazzino/locale deposito.

Non ci resta, pertanto, che approfondire il caso concreto e verificare come è stato risolto dall'ufficio de quo.

Danni da infiltrazioni: la responsabilità può essere attribuita a più soggetti. Fatto e decisione

In un condominio in provincia di Napoli, il titolare di un locale deposito/magazzino, ivi ubicato, accusava danni all'immobile in ragione di alcune infiltrazioni provenienti dai due adiacenti terrapieni di proprietà privata e da un pozzetto condominiale mal tenuto.

Poiché le parti interessate non provvedevano alla risoluzione delle cause del problema e nemmeno al risarcimento dei danni, al proprietario non restava che citare i responsabili dinanzi al competente Tribunale di Napoli Nord.

In sede giudiziale, l'attore supportava la propria azione con una relazione di un perito di parte che individuava le cause delle infiltrazioni. Le parti convenute, invece, negavano ogni sinistro, sostenendo che si trattasse di un'iniziativa priva di fondamento.

Ne era prova il fatto che l'immobile era proposto in locazione senza alcuna menzione della problematica in discussione. Il condominio, invece, chiamava in causa la compagnia assicuratrice del fabbricato.

La causa si caratterizzava, quindi, per l'inevitabile CTU. Al consulente de quo era affidato, infatti, il compito di stabilire il perché delle infiltrazioni, la quantificazione dei danni e i lavori che sarebbero stati necessari per risolvere ogni problema successivo.

Ebbene il CTU stabiliva che la causa dell'evento doveva essere attribuita ai proprietari dei terrapieni ed al condominio in ragione delle concorrenti responsabilità sui beni di loro titolarità. Si evidenziava, ad esempio, che il pozzetto condominiale non era in grado, come doveva, di consentire lo smaltimento delle acque meteoriche, ragione per cui l'acqua, fuoriuscendo per innalzamento, s'infiltrava nell'adiacente parete dell'immobile dell'attore.

Si constatava, inoltre, che i terrapieni erano stati innalzati, a seguito di pavimentazione, senza considerare la vicina finestra del magazzino.

Ciò comportava il deflusso dell'acqua verso tale apertura nei giorni di pioggia abbondante con conseguenti infiltrazioni a danno del locale.

Insomma, in base alla CTU pareva evidente chi fossero i responsabili e cosa dovessero fare per evitare che il problema si ripresentasse. Tali conclusioni sono state ritenute sufficienti dal Tribunale di Napoli Nord che, per l'effetto, ha condannato i convenuti, ognuno per la sua parte di responsabilità, al risarcimento dei danni quantificati dal consulente ed all'esecuzione delle opere necessarie a prevenire ulteriori sinistri.

L'addebito delle spese processuali, attribuite per un 1/3 ad ognuno dei condannati, è stata un'ulteriore conseguenza del citato provvedimento.

Considerazioni conclusive

In tema di responsabilità da cose in custodia, così come delineata dall'art. 2051 cod. civ. e dalla sua comune applicazione giurisprudenziale, la sentenza in commento non presenta alcun profilo di novità.

Nel caso de quo, infatti, basandosi sulle risultanze istruttorie, l'ufficio campano ha individuato la chiara colpa dei convenuti. Essi, in quanto proprietari e custodi dei beni responsabili delle infiltrazioni non potevano, certo, sottrarsi al risarcimento dei conseguenti danni a carico del locale deposito dell'attore.

Ciò è stato stabilito poiché, anche in base all'espletata CTU, è stato dimostrato il legame causale tra l'evento e il danno.

A tale risultanza, inoltre, le parti convenute non hanno offerto alcuna prova, come del resto pareva impossibile, per sconfessare ogni nesso causale e per attribuire la ragione dei fatti, ad esempio, al cosiddetto fortuito.

Ancora una volta, perciò, in un provvedimento giudiziale, è stata riconosciuta la responsabilità oggettiva per i danni da cose in custodia di cui alla norma citata.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 3 ottobre 2023 n. 3914
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