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Convocazione via mail: se non contestata dal destinatario è valida?

Sono sempre più numerose le decisioni che affrontano il problema della possibilità o meno di convocare i condomini via mail ordinaria.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Come è noto secondo l'art. 1136 c.c., comma 6, c.c. l'assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati invitati alla riunione, con la conseguenza che ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea e, dunque, essere messo in condizione di poterlo fare.

Prima della c.d. riforma del condominio l'art. 66 disp. att. c.c., non richiedeva l'osservanza di forme rigorose di notificazione dell'avviso di convocazione, purché la conoscenza dell'assemblea fosse pervenuto ai condomini nei cinque giorni precedenti a quello fissato per la riunione.

Attualmente, però, l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

Si tratta quindi di un atto a forma vincolata, in quanto le forme previste dall'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. devono essere considerate tassative. La norma infatti è inderogabile, come sottolinea chiaramente l'articolo 72 disp. att. c.c.

Lo scopo del legislatore è chiaro: le norme sopra dette mirano a garantire ai condomini la possibilità di organizzare i propri impegni, in modo da poter presenziare all'assemblea e prepararsi in modo adeguato alla discussione dei singoli argomenti, anche chiedendo per tempo all'amministratore copia della documentazione necessaria.

Dalla violazione della norma deriva - o dovrebbe derivare - l'invalidità della delibera assunta nella forma dell'annullabilità della medesima per vizio procedimentale di convocazione (vizio da far valere nel termine di 30 giorni ex art. 1137 c.c.)

Il ricorso alla mail ordinaria: la tesi contraria

Poiché la stragrande maggioranza dei condomini non è in possesso di una pec, è sempre più frequente, anche per limitare i costi, convocare le assemblee utilizzando la posta elettronica ordinaria (email).

Sul punto il Tribunale di Genova, in una decisione meno recente, ha affermato che ai sensi del nuovo disposto dell'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, l'amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma.

Conseguentemente, ha sostenuto che, in caso di comunicazione effettuata dall'amministratore mediante posta elettronica certificata, la stessa può ritenersi validamente effettuata ai sensi di legge solamente se entrambi gli utenti (mittente e destinatario) siano titolari di pec. Lo stesso giudicante ha evidenziato come, alla luce del chiaro tenore letterale della norma e della indicazione di specifiche, il legislatore abbia voluto tipizzare le forme della comunicazione, limitandole a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilità della convocazione stessa.

Più recentemente si è ribadito che l'inoltro del relativo avviso tramite posta elettronica costituisce una forma di comunicazione che non risulta contemplata dalla citata disposizione e, dunque, deve ritenersi non regolare, in quanto inidonea a garantire l'effettiva conoscenza della convocazione da parte del destinatario (Trib. Sulmona 3 dicembre 2020, n. 243). Allo stesso modo si è affermato che l'avviso trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria viola gli articoli 66 disp. att. c.c., comma 3, e 72 disp. att. c.c., con la conseguenza che la convocazione non può considerarsi perfezionata e la delibera adottata è viziata da annullabilità (Trib. Bari 30 giugno 2023, n. 2666).

Del resto si è pure sostenuto che è invalida la delibera favorevole alla convocazione delle future assemblee tramite e-mail ordinaria per contrarietà a norme imperative ed al regolamento.

Lo stesso giudice ha ricordato che l'art. 72 disp. att. c.c. prevede l'inderogabilità dell'art. 66 disp. att. c.c., il quale, al terzo comma, indica in via tassativa le modalità di invio dell'avviso di convocazione, non ricomprendendo tra le stesse la convocazione via e-mail (Trib. Roma 9 ottobre 2023, n. 14299).

Il ricorso alla mail ordinaria per richiesta del condomino: le ragioni della tesi possibilità

La posizione sopra espressa è stata nel tempo indebolita da altre sentenze (il cui numero sembra continuare a crescere) che si sono invece dimostrate "possibiliste" in merito alla convocazione via mail ordinaria.

Nell'ambito di questo orientamento alcune decisioni hanno evidenziato che qualora il condomino richieda all'amministratore di essere convocato a mezzo mail ordinaria poi non può dolersi del mancato utilizzo della pec. Per questa corrente di pensiero l'amministratore dovrebbe riportare tale indirizzo e-mail nell'anagrafe condominiale e avere cura di conservare la sottostante autorizzazione scritta, proprio allo scopo di difendere il proprio operato da eventuali e successive contestazioni (App. Brescia, sez. II, 3 gennaio 2019, n. 4; Trib. di Roma, sez. V, 10 gennaio 2023 n. 356: il giudice capitolino ha concluso che il mancato rispetto delle disposizioni di legge non può essere imputato all'amministratore che aderisce a una specifica richiesta dei condomini).

Il Tribunale di Bari, ha ritenuto irregolare la convocazione perché il condominio non aveva fornito la prova che il condomino avesse concordato con l'amministratore un diverso mezzo di comunicazione per le convocazioni, rilevando, inoltre, come l'indirizzo e-mail utilizzato per la convocazione fosse intestato, non alla condomina, bensì ad un terzo (Trib. Bari 30 giugno 2023, n. 2666).

Convocazione via mail ordinaria, ricezione garantita e presenza in assemblea del condomino

Secondo una recente decisione la delibera è valida - seppure la convocazione delle assemblee sia avvenuta a mezzo e-mail ordinaria - se i condomini sono presenti in assemblea in seguito alla ricezione della email di convocazione.

In quest'ottica se il condomino convocato a mezzo mail ordinaria partecipa all'assemblea ed esercita il diritto di voto, senza contestare l'irregolarità della convocazione, si presume l'avvenuta conoscenza della riunione assemblea: in altre parole la presenza del condominio avrebbe una funzione sanante dell'irregolare convocazione (Trib. Roma, sez. V civ., 12 maggio 2023, n. 7545).

Per tesi deve ritenersi che l'uso della mail non sia vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto - in caso di contestazione - a patto che possa essere provata la comunicazione (App. Ancona 15 novembre 2023, n. 1651).

Avallando implicitamente questa tesi si è pure sostenuto che le modalità di convocazione previste dall'articolo 66 disp. att. c.c. non ammettono equipollenti ma al massimo la sanatoria dell'invalidità con la presenza all'adunanza (Trib. Napoli 30 gennaio 2024, n. 1222).

Sentenza
Scarica Trib. Vibo Valentia 23 gennaio 2024 n. 26
Scarica App. Ancona 15 novembre 2023 n. 1651
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