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anto2010

Convocazione assemblea a mezzo e mail

Buongiorno a tutti ,

è possibile regolarizzare in assemblea l'utilizzo della mail normale per la convocazione delle varie assemblee ????

Nonostante quanto disposto dalla disposizione di attuazione del C.C. articolo 66 comma III.

Grazie , buona giornata.

Art. 72 disposizioni di attuazione del codice civile

I. I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.

Buongiorno a tutti ,

è possibile regolarizzare in assemblea l'utilizzo della mail normale per la convocazione delle varie assemblee ????

Nonostante quanto disposto dalla disposizione di attuazione del C.C. articolo 66 comma III.

Grazie , buona giornata.

SI è possibile, ovvero i presenti all'assemblea anche se irregolarmente convocati possono discutere ed approvare o no le delibere poste all'OdG giunto con semplice e.mail, le delibere approvate saranno solo annullabili e non nulle, per cui i contrari, astenuti ed assenti potranno impugnare il deliberato a norma dell'art. 1137 cc

- nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Trascorso tale termine senza che nessuno impugni e relativa sentenza di annullamento (o altre assemblee a rimediare), le delibere saranno valide e non più contestabili

 

--> Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806

Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. ...

Le convocazioni alle assemblee devono pervenire a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

 

A meno che il condòmino irregolarmente convocato non si presenti all'assemblea personalmente o per regolare delega, sanando l'irregolarità della convocazione, il presidente non può verbalizzare la regolare costituzione dell'assemblea.

 

Ed anche se lo facesse, l'assente irregolarmente convocato, può adire le vie legali.

 

La prassi di tirare dritto per la propria strada a seconda della convenienza, con la complicità di condòmini disonesti, con il presupposto e l'augurio che intanto, considerando i costi, nessuno procede con l'impugnazione, è deplorevole.

Le convocazioni alle assemblee devono pervenire a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.

 

A meno che il condòmino irregolarmente convocato non si presenti all'assemblea personalmente o per regolare delega, sanando l'irregolarità della convocazione, il presidente non può verbalizzare la regolare costituzione dell'assemblea.

 

Ed anche se lo facesse, l'assente irregolarmente convocato, può adire le vie legali.

Sono pienamente d'accordo e l'avevo anche detto;

 

... per cui i contrari, astenuti ed assenti potranno impugnare il deliberato a norma dell'art. 1137 cc

- nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Comunque per chiarire, se il Presidente (errando) dichiara valida l'assemblea e si delibera, le decisioni non sono nulle ma solo annullabili

La prassi di tirare dritto per la propria strada a seconda della convenienza, con la complicità di condòmini disonesti, con il presupposto e l'augurio che intanto, considerando i costi, nessuno procede con l'impugnazione, è deplorevole.
D'accordo anche su questo, ma se vogliamo fornire una risposta esauriva, si deve chiarire anche questo lato, purtroppo deplorevole.

 

p.s. sai quante volte è stato fatto così o simili nel condominio dove abito? Avrei dovuto impugnare almeno una decina, se non più di volte.

anto2010 ha chiesto se i condòmini possono deliberare che siano ritenute lecite anche le convocazioni a mezzo email

 

è possibile regolarizzare in assemblea l'utilizzo della mail normale per la convocazione delle varie assemblee ?

 

E questo non è possibile.

 

Ed anche se si verbalizzasse una cosa del genere, nelle assemblee seguenti, il condòmino convocato via email, che non si presenti in assemblea, sebbene abbia precedentemente approvato tale procedura, potrebbe in ogni caso impugnare il deliberato sostenendo di non essere stato regolarmente convocato.

anto2010 ha chiesto se i condòmini possono deliberare che siano ritenute lecite anche le convocazioni a mezzo email

 

è possibile regolarizzare in assemblea l'utilizzo della mail normale per la convocazione delle varie assemblee ?

 

E questo non è possibile.

 

Ed anche se si verbalizzasse una cosa del genere, nelle assemblee seguenti, il condòmino che non si presentasse in assemblea, sebbene sia stato convocato via email ed avesse precedentemente approvato tale procedura, potrebbe in ogni caso impugnare il deliberato sostenendo di non essere stato regolarmente convocato.

Ma certo, che il condomino irregolarmente convocato può impugnare, non ho negato questo, ma la Cassazione a Sezioni Unite nel 2005 con sentenza n. 4806 ha stabilito che in questo caso si avranno solo il classici 30 giorni di tempo previsti dall'art 1137 cc (dall'assemblea per i presenti e dalla notifica per gli assenti) per impugnare essendo il deliberato annullabile e non nullo.
Ma certo, che il condomino irregolarmente convocato può impugnare, non ho negato questo, ma la Cassazione a Sezioni Unite nel 2005 con sentenza n. 4806 ha stabilito che in questo caso si avranno solo il classici 30 giorni di tempo per impugnare essendo il deliberato annullabile e non nullo.

Non ho scritto che hai negato che il condòmino assente ed irregolarmente convocato può impugnare.

 

Questo non è in discussione.

Non ho scritto che hai negato che il condòmino assente ed irregolarmente convocato può impugnare.

 

Questo non è in discussione.

Ok, allora non credo che ci siano problemi su quanto avevo scritto e l'assemblea pur se irregolarmente convocata potrà divenire regolare se nessuno impugna nei termini previsti.

Per il buon senso e senza accattivare nessuno, alla ricezione dell'email confermate la lettura e se ci sono intoppi l'amm.re già preventivamente e in via bonaria prenderà insieme all'assemblea altre soluzioni. Per il quiete vivere.

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