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Errato conferimento dei rifiuti: l'amministratore di condominio ottiene l'annullamento della sanzione

La pubblica amministrazione non aveva fornito la prova che era stato proprio un condomino del condominio gestito dal ricorrente a commettere le violazioni contestate.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La pubblica amministrazione non aveva fornito la prova che era stato proprio un condomino del condominio gestito dal ricorrente a commettere le violazioni contestate.

Si ringrazia il Dott. Caratozzolo Raffaele per la gentile segnalazione della sentenza in commento.

La raccolta differenziata. In molte città italiane la differenziata, ovvero il recupero dei rifiuti in modo da riciclare e sfruttare al massimo le materie prime, ha raggiunto un buon livello.

Tuttavia, a volte la raccolta differenziata non funziona perché i cittadini non sono informati e in pochi sanno dove buttare alcuni materiali particolari.

A tal proposito si osserva che se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata non è un problema dell'amministratore, che in nessun caso può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti omissivi.

Non compete all'amministratore controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente, né tantomeno l'amministratore è dotato, per legge, di poteri coercitivi nei confronti dei condòmini, tipo il potere di applicare multe.

Al contrario, le multe sono previste dai regolamenti comunali a carico di coloro che, anche per un semplice sbaglio, non rispettano le regole stabilite per il conferimento dei rifiuti, fino ad arrivare alle famigerate sanzioni "collettive" a carico del condominio, quando l'errato conferimento riguarda condòmini non individuabili.

Per meglio dire, in caso di inadempienza, l'amministratore di condominio riceve il verbale di contestazione, in base al quale, a sua volta, deve addebitare la spesa all'intero complesso condominiale, ripartendola, in base ai millesimi, tra tutti i condomini.

Si verificherà, quindi, la situazione che tutti saranno costretti a pagare la sanzione a causa della negligenza di alcuni, a causa dell'impossibilità di individuare il vero responsabile.

La vicenda. Con ricorso l'opponente (amministratore di condominio) adiva il giudice al fine di attenere l'annullamento del provvedimento per violazione dell'ordinanza del Sindaco perché non effettuava correttamente la differenziazione dei rifiuti.

Il ragionamento del giudice di pace. Secondo il giudice, la P.A. non aveva fornito la prova del fatto che era stato proprio un condomino (del condominio gestito dal ricorrente) a commettere le violazioni contestate. Invero, i rifiuti erano stati rivenuti in suolo pubblico; sicché, chiunque poteva averli abbondanti. Del resto, correttamente, il giudicante ha espresso una doppia valutazione importante:

  • Non si può pretendere che l'amministratore condominiale sorvegli la strada pubblica ove vengono conferiti i rifiuti del condominio per 24 ore al giorno per evitare che altri conferiscano illecitamente rifiuti non consentiti;
  • L'ordinanza sindacale nella parte in cui, in caso di mancata individuazione del responsabile della violazione, ritiene sussistente la responsabilità dell'amministratore condominiale, deve essere disapplicata in quanto crea una responsabilità oggettiva dell'amministratore condominiale non prevista dalla legge e non ammissibile, considerato che i rifiuti devono essere depositati per la raccolta a margine di una strada pubblica secondo le disposizioni dello stesso Comune resistente.

In conclusione, in virtù dell'onere della prova, la P.A. non è riuscita a dimostrare il proprio assunto; di conseguenza, è stato accolto il ricorso dell'amministratore e, per l'effetto, è stata annullato il provvedimento.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Errata raccolta differenziata. Opposizione dell'amministratore

RIFERIMENTI NORMATIVI

Ricorso ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 150/11 e 22 e ss. legge n. 689/81

PROBLEMA

L'amministratore si era opposto all'ordinanza ingiunzione di pagamento per errato conferimento dei rifiuti.

LA SOLUZIONE

Il giudice ha riconosciuto che l'amministratore non può vigilare il condominio 24 ore al giorno per controllare i condomini; né, esiste una responsabilità tipizzata dell'amministratore.

LA MASSIMA

L'ordinanza sanzionatoria, in caso di mancata individuazione del responsabile della violazione della raccolta differenziata, in mancanza dell'identificazione dell'autore, deve essere annullata. Del resto, non esista una responsabilità oggettiva dell'amministratore condominiale.

(Giudice di Pace di Brescia n. 1844 del 7 gennaio 2019

Sentenza
Scarica Giudice di pace Brescia n.1844 2019
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