La raccolta differenziata è diventata una realtà in gran parte di tutte le città italiane. Come è ovvio che sia non poche sono state le problematiche oggettive che, nella prassi, vengono affrontate tanto dagli enti pubblici, chiamati a regolamentare nel dettaglio tale servizio, quanto dalle stesse società che provvedono materialmente alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani.
Ad ogni modo si osserva che le multe sono previste dai regolamenti comunali a carico di coloro che, anche per un semplice sbaglio, non rispettano le regole stabilite per il conferimento dei rifiuti, fino ad arrivare alle famigerate sanzioni "collettive" a carico del condominio, quando l'errato conferimento riguarda condòmini non individuabili.
La recente vicenda del comune di Aversa. Dalle recenti notizie della stampa si è appreso che un individuo "assoldato" dal proprio condominio, prendeva i rifiuti per andare poi a sversarli in altri siti.
In particolare questa persona era solita depositare i sacchetti presso un altro condominio sito fuori zona.
Successivamente, a seguito dei controlli effettuati dai vigili, è stato possibile individuare il trasgressore.
Per tali azioni, il condominio è stato multato proprio per disincentivare maggiormente tale azioni a danno della collettività.
L'errato conferimento da parte dei condomini. Se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata non è un problema dell'amministratore, che in nessun caso può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti omissivi.
Non compete all'amministratore controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente, né tantomeno l'amministratore è dotato, per legge, di poteri coercitivi nei confronti dei condòmini, tipo il potere di applicare multe.
Al contrario le multe sono previste dai regolamenti comunali a carico di coloro che, anche per un semplice sbaglio, non rispettano le regole stabilite per il conferimento dei rifiuti, fino ad arrivare alle famigerate sanzioni "collettive" a carico del condominio, quando l'errato conferimento riguarda condòmini non individuabili.
La responsabilità solidale del condominio. Il Condominio, alla luce del fatto che è il soggetto che svolge l'attività di raccolta dei rifiuti dei singoli condomini con risorse materiali ed umane direttamente a se riconducibili, unitamente alla circostanza che il cassonetto dove viene conferito il materiale per la raccolta differenziata è di sua proprietà (o in comodato), deve considerarsi solidalmente responsabile ex art. 6 della legge n. 689/1981 con il trasgressore condomino rimasto ignoto.
Su quest'ultimo aspetto (mancata identificazione dell'autore materiale della violazione), il Tribunale di Milano (sentenza n. 1047 del 13 febbraio 2018) ha osservato che in tema di sanzioni amministrative, l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di validità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni di insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge 689/1981.
In tale ultima vicenda il condominio è stato condannato a pagare la sanzione irrogata in quanto soggetto solidalmente responsabile con i condomini per il conferimento errato di rifiuti.