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Chiusura del passaggio che consente l'accesso da un garage ad un chiostro condominiale

Colui che lo subisce può agire in giudizio chiedendo la reintegra del possesso?
Avv. Dina Colucci 

Una sentenza del Tribunale di Perugia del 4 gennaio 2023 n. 42 ha stabilito che la chiusura di un accesso da un garage di proprietà esclusiva al chiostro condominiale integra uno spoglio violento del possesso ed obbliga il soggetto che ha esercitato lo spoglio a rimuovere ogni ostacolo che impedisca al proprietario il legittimo esercizio del possesso.

Chiusura dell'accesso ad un chiostro da un garage condominiale. La vicenda.

Una società è proprietaria di un appartamento in un edificio ove, al piano terreno, sono presenti delle aree (denominate fondi) che hanno accesso da un'altra via sulla quale si affaccia un garage di sua proprietà. Da tale garage, secondo, la società si accedeva ad uno dei fondi e ad un'area comune dell'edificio consistente in un piccolo chiostro.

La società, evidenza, nel ricorso per la reintegrazione del possesso di aver sempre fruito del passaggio che dal garage porta al chiostro condominiale attraversando la piccola area denominata fondino, precisando che tale accesso era utilizzato anche dalla sua dante causa originaria proprietaria del suo immobile.

Ribadisce la società che la proprietaria di un immobile nello stesso stabile aveva iniziato dei lavori edili provvedendo ad abbattere la parete divisoria che esisteva fra la sua proprietà ed il fondino di passaggio, ed in occasione di tali interventi aveva fatto chiudere la porta che dal garage della società ricorrente consentiva l'accesso al "fondino" di passaggio, ed a far chiudere anche la porta che dal fondino consentiva l'accesso al chiostro comune.

In virtù di tali accadimenti, la società ricorrente, ritenendo di aver subito uno spoglio del possesso ha presentato ricorso per la reintegra nel possesso ex art. 1168 c.c.

La decisione

Regolarmente instaurato il giudizio, e dichiarata la contumace della resistente proprietaria responsabile degli interventi appena menzionati, la sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Perugia ha stabilito che il ricorso merita accoglimento, ricostruendo in modo accurato tanto la disciplina del possesso quanto l'orientamento giurisprudenziale prevalente sedimentatosi nel corso degli anni in materia (Tribunale di Perugia, II sez. civ., 4 gennaio 2023 n. 42).

Nella sentenza del Tribunale umbro il Giudicante puntualizza come i presupposti per l'utile esercizio di un'azione di reintegra del possesso siano: il possesso e lo spoglio violento ed occulto dello stesso.

Per quanto concerne la nozione di possesso, la sentenza fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1140 del codice civile norma in base alla quale il possesso è "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale".

È evidente, sottolinea la pronuncia, che affinché possa rivendicarsi il possesso su una cosa è necessario che ricorrano:

  • il corpus possessionis (ossia la relazione di fatto con la cosa);
  • l'animus possidendi (intenzione di possedere) in base a quanto sancito dal secondo comma dell'art. 1140 c.c. nonché dall'animus rem sibi;
  • e, come nel caso di specie, l'animus rem sibi habendi e cioè lo stato soggettivo di chi intende la cosa come sua.

La pronuncia, precisa, inoltre facendo riferimento a quanto sancito dall'art. 1141 c.c. che la semplice detenzione di una cosa giustifica solo un potere di fatto sulla cosa che presume il possesso, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione.

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Per quanto concerne, invece, lo spoglio realizzato, nel caso di specie dalla proprietaria dell'immobile che ha chiuso l'accesso del ricorrente dal garage al fondino e da quest'ultimo al chiostro comune, la sentenza precisa come lo stesso consiste nella privazione parziale del possesso del titolare o anche in atti che stabilmente riducano o restringano il potere esercitato sulla cosa "non richiedendosi che l'autore dello spoglio s'impossessi della cosa sostituendo il proprio possesso a quello dello spogliato".

I precedenti giurisprudenziali

Riguardo agli elementi che caratterizzano lo spoglio del possesso, ossia la violenza e la clandestinità, la sentenza del Tribunale di Perugia n. 42/2023 si riporta a quanto già ampliamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che ha "affermato come la violenza quale presupposto dell'azione di reintegrazione, implica che lo spoglio venga commesso con atti arbitrari i quali contro la volontà espressa o tacita del possessore tolgano a questo il possesso e gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio di agir per privare il possessore della cosa" (Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2000, 11453).

Per quanto concerne, invece, l'utilità che il possesso ha per chi subisce lo spoglio la sentenza schiarisce ulteriormente, riportandosi a quanto già stabilito dalla Cassazione, che "… è irrilevante la circostanza che il passaggio medesimo non sia necessario o indispensabile al possessore, per aver questi altri e più comodi accessi al proprio fondo" (Cass. civ. sez. II, 28 gennaio 2018 n. 405).

Dunque muovendo da tali coordinate ermeneutiche, la sentenza ha accolto l'azione di reintegrazione nel possesso promossa dalla società proprietaria del garage al quale si accedeva tramite un corridoio ed una porta che consentiva l'accesso al chiostro interno condominiale come attesta l'immagine che segue nella quale la freccia nera indica il garage di proprietà della società che ha subito lo spoglio del possesso in virtù della chiusura dell'accesso da parte della resistente, mentre quella rossa indica l'accesso al passaggio comune ed al chiostro condominiale.

Alla luce di tale ricostruzione, chiarito che lo spoglio ha privato la società ricorrente della possibilità di esercitare una servitù di passaggio tramandata, fra l'altro, dall'originario proprietario dell'immobile, e che in virtù dei lavori effettuati la ricorrente non può più accedere al chiostro dal suo garage, la sentenza si conclude, con la condanna della resistente alla rimozione di ogni ostacolo che impedisce tale accesso e con la condanna di quest'ultima alle spese di giudizio.

Sentenza
Scarica Trib. Perugia 4 gennaio 2023 n. 42
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