Per liberarsi dalle auto in sosta sul marciapiede sono particolarmente efficaci i dissuasori che possono essere paletti tipo parigine o paracarri in acciaio inox.
Molto spesso è la stessa polizia municipale che, constatato il disagio per i residenti, richiede al Comune la messa in opera di paletti o, in alternativa, l'apposizione di segnaletica verticale di divieto di sosta.
Se invece la domanda arriva da un condominio, l'amministrazione comunale è tenuta ad assumere una decisione; infatti spetta all'amministrazione vigilare sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il corretto utilizzo da parte degli utenti.
In caso di ingiustificato silenzio il Comune può essere condannato dai giudici amministrativi a pronunciarsi espressamente sull'istanza dei condomini con un provvedimento motivato (entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza).
Del resto è possibile che altri condomini dei caseggiati vicini rendano nota all'autorità comunale la propria opposizione all'intervento: in tale ipotesi il Comune dovrebbe instaurare il contraddittorio procedimentale anche nei confronti dei soggetti individuati o facilmente individuabili residenti nei palazzi vicini ai quali possa derivare un pregiudizio del provvedimento.
È vero infatti che nella normalità dei casi l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dei titoli edilizi non deve essere comunicato ai vicini; tuttavia una diversa soluzione si impone quando l'amministrazione procedente sia a conoscenza dell'opposizione all'intervento edilizio di un determinato soggetto cui possa derivare pregiudizio, soggetto che per ciò diviene facilmente individuabile.
In ogni caso l'interesse dei vicini all'annullamento dell'autorizzazione per l'installazione dei dissuasori deve essere meritevole di tutela.
Il problema è stato recentemente affrontato dal Tar Lombardia nella sentenza del 1 febbraio 2023 n. 265.
Paracarri autorizzati dal Comune contro la sosta selvaggia davanti ad un caseggiato e reazione negativa dei condomini vicini. La vicenda
Un condominio richiedeva ed otteneva l'autorizzazione dal Comune all'installazione di sei paracarri in acciaio come dissuasori dinanzi all'accesso del caseggiato; alcuni caseggiati vicini si rivolgevano al Tar per richiedere l'annullamento degli atti con cui il Comune aveva rilasciato al condominio l'autorizzazione per l'installazione dei detti dissuasori, impugnando altresì la pregressa autorizzazione per il passo carraio.
I ricorrenti sottolineavano l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della normativa di settore (codice della strada e regolamento edilizio), oltre che per difetto di istruttoria.
In particolare i caseggiati vicini, dopo aver evidenziato che la loro legittimazione ad agire derivava dalla situazione di "vicinato" al condominio controinteressato il cui accesso era situato sullo stesso marciapiede dei condomìni di appartenenza, sostenevano che i dissuasori contestati creavano loro "gravi disagi", specificando che detti manufatti intralciavano le procedure di soccorso.
Rifiuto del Tar per l'annullamento dell'autorizzazione all'installazione dei paracarri
Il Tar ha dato torto ai ricorrenti. I giudici amministrativi hanno notato che il vero interesse dedotto in giudizio dai condomini dei palazzi vicini sembrava sostanzialmente essere stato quello di non avere ostacoli nel transitare con i propri veicoli attraverso lo spazio pedonale a fini di sosta, a fronte dell'obiettivo contrapposto perseguito dal condominio controinteressato protetto dai paracarri di rendere più sicuro l'accesso pedonale al proprio portone di riferimento.
Del resto i ricorrenti - come aggiunge il Tar - nel lamentare l'evidente strumentalità tra i dissuasori di sosta e il passo carraio del condominio controinteressato, hanno valorizzato una ragione differente rispetto a quella che ha spinto l'amministrazione comunale a rilasciare l'autorizzazione all'installazione dei paracarri (cioè quella evitare pericoli ai condomini per il transito ed il parcheggio di auto e motocicli sul marciapiede).
Questo obiettivo è coerente con l'art. 180, comma 1 del d.P.R. n. 495 del 1992 (norma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada la cui violazione è stata invocata dai ricorrenti) secondo cui "i dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva".
Tale norma - contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti - non contiene alcun riferimento diretto all'attitudine dei paracarri a consentire l'accesso ad un passo carrabile, né tale funzione è rinvenibile e specificamente ricavabile, nel caso di specie, nell'autorizzazione impugnata, la quale si è limitata a fare riferimento, per relationem, alla richiesta degli interessati.