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Perizia giurata, perché non ha valore di prova certa?

Che cos'è una perizia giurata? Quale valore ha e perché non può definirsi prova certa?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

La perizia

La perizia è l'indagine tecnica svolta da un consulente esperto, rilasciata per iscritto su richiesta di un soggetto privato al di fuori di una vertenza processuale.

Spesso le parti interessate conferiscono incarico a uno o più tecnici di accertare lo stato dei luoghi o le condizioni e le qualità in cui si trovano determinate cose. Si può ritenere utile la perizia, ad esempio, per valutare l'incidenza di un errore medico e calcolare l'invalidità della vittima al fine di definire il risarcimento del danno subito.

In ambito condominiale, può essere utile per accertare i danni subiti da una certa unità immobiliare a causa -ad esempio- di infiltrazioni, oltre a attestarne la provenienza, se da un bene comune o dalla proprietà individuale di altro condomino.

Al fine di conferirle maggior attendibilità, la perizia può essere asseverata: con l'asseverazione il medesimo tecnico che l'ha redatta presta giuramento di aver diligentemente operato.

Perizia giurata, perché non ha valore di prova certa? L'asseverazione

Per asseverare la perizia il tecnico deve recarsi alla cancelleria del tribunale (o dal notaio) dove dichiara di aver adempiuto bene e fedelmente all'incarico che gli è stato affidato. Il cancelliere (il giudice o il notaio) lo identifica e riceve il giuramento. Svolta questa attività, viene redatto il relativo verbale da unire in calce alla perizia.

Il valore della perizia giurata

Nel corso del giudizio, la perizia di parte, anche se asseverata con il giuramento, non assurge a valore di prova ma rimane segregata quale semplice indizio: essendo tale, l'analisi del suo contenuto è affidata alla valutazione discrezionale del giudice, che può anche non entrare nel merito della stessa (Cass. 22 aprile 2009 n. 9551, Cass. 19 maggio 1997 n. 4437.

È un documento di parte, al pari degli altri, trattandosi di semplice allegato difensivo di carattere tecnico (Cass. 18 marzo 1975 n. 1049).

Il giudice è libero di assumere la sua decisione in modo non aderente alla perizia di parte senza essere obbligato a motivare il proprio dissenso relativamente alle osservazioni contenute nella perizia giurata (Cass. 29 luglio 2011 n. 16650).

Ripartizione spese perizia in condominio

"La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.

Con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. sez. trib., 27/12/2018, n. 33503).

È ricorrente nella giurisprudenza la seguente affermazione: la consulenza tecnica di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzare e confutare quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con il contenuto della stessa e conformi al parere del proprio consulente (Cass. n. 2063/2010; Cass., 18 aprile 2001, n. 5687; Cass., 23 maggio 1998, n. 5151).

Anche in sede amministrativa la conclusione è la medesima: non vi è efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ad esse potendosi solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (Tar Campania, sez. IV, sentenza 19 ottobre 2016, n. 4774).

Si noti che la perizia di parte non comporta l'obbligo di rinnovo dell'indagine tecnica svolta dal CTU perché il giudice di merito non è tenuto ad emettere sul punto una esplicita pronunzia quando risulti, dal complesso della motivazione, che ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti" (Cass., 23 maggio 1998, n. 5151).

L'accertamento dei rumori non richiede perizie fonometriche

Di recente un giudice di merito ha ritenuto che il giudice può porre a base della propria decisione, dandone adeguata motivazione, una perizia stragiudiziale di parte, anche se impugnata dall'avversario e, nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale, qualora da essa emergano dati o ritenuti rilevanti ai fini della decisione (Tribunale Parma sez. I, 11/02/2019, n.251).

Con ciò sembra che vi sia una piccola apertura per un maggior riconoscimento della perizia, ancor più se giurata.

L'utilità della perizia giurata

A questo punto ci si può domandare perché si ricorra alla perizia giurata, vista la sua portata di mero indizio.

Il suo scopo è in termini di utilità concreta: essa funziona quale strumento di chiarificazione, delimitazione e maggior identificazione delle richieste formulate nell'atto processuale oltre a fornire dati tecnici e un maggior orientamento sui temi controversi al consulente tecnico che eventualmente il giudice decidesse di nominare.

È usuale che nel corso delle operazioni peritali, il CTU analizzi le perizie di parte e ne tenga conto, ove le condivida.

Tutte queste osservazioni valgono quando vi è un giudizio in corso.

Perizia giurata e dichiarazioni false

Se si tratta di una perizia semplice, ove il suo contenuto non sia aderente ai fatti non nasce alcun illecito perché le perizie di parte sono delle allegazioni difensive, alla stregua di una consulenza che viene svolta da un avvocato.

Ci si può domandare cosa succeda nel caso in cui la dichiarazione falsa sia contenuta in una perizia giurata. Si pensi al caso di una perizia di un'immobile dove venga riportato un valore superiore a quello reale o si indichi l'esistenza di una certa pertinenza che in realtà non esiste.

Poiché il tecnico ha prestato giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico, si potrebbero ravvisare gli estremi del reato di falso ideologico.

Inoltre, ove venga accertata la non corrispondenza alla realtà, è chiaro che l'elaborato non sarà più in alcun modo utilizzabile.

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