Quando nel corso di un procedimento giudiziario viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio è buona norma, non obbligo, che le parti nominino un proprio tecnico, consulente tecnico di parte (CTP), altrimenti detto perito di parte, che abbia il compito di assistere e poter interloquire, a livello tecnico, con il consulente nominato dal giudice.
La funzione della nomina del perito di parte è evidente: salvo particolari chiarissimi casi, sovente le questioni tecniche presentano margini di opinabilità o incertezza che la presenza di un tecnico di parte può porre all'ausiliario del giudice al fine di meglio tutelare gli interessi della parte da lui assistita.
L'incertezza sulla provenienza di un'infiltrazione può rappresentare un dato non trascurabile ai fini della esclusione di responsabilità ovvero della esistenza di una concorrenza di cause. È palese, ancora una volta, l'utilità della presenta di un perito di parte per mettere ciò in evidenza.
Consulenza tecnica di parte
Sovente il consulente tecnico di parte è presente già fin dalla proposizione della domanda giudiziale.
Un esempio, come sempre, può essere d'aiuto: tabelle millesimali errate. Il condòmino se ne duole, ma l'assemblea fa orecchie da mercante.
Stando così le cose, l'unica strada per porre rimedio è la causa (preceduta da tentativo obbligatorio di mediazione).
È chiaro che, sebbene non obbligatoria, in sede di proposizione della domanda giudiziale, sia utile, utilissimo oserei dire, allegare all'atto introduttivo del giudizio un elaborato tecnico che dimostri l'errore e quindi individui con chiarezza la caratura millesimale corretta che si chiede sia accertata.
Lo stesso dicasi quando vi sono cause riguardanti infiltrazioni, confini, decoro architettonico e più in generale ogni controversia che per la sua risoluzione necessita di competenze tecniche.
È bene ricordare (come specificheremo meglio più avanti), infatti, che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova, ma strumento cui il giudice può fare ricorso per meglio comprendere aspetti tecnici portati dalle parti.
La presenza di una consulenza di parte, però, è elemento importante in quanto non è detto che il giudice faccia ricorso al proprio ausiliario.
Fin dalla fase introduttiva del giudizio, quindi, laddove vi sia necessità di chiarire particolari elementi, è bene che sia presente un perito di parte.
Consulenza tecnica di parte ed assemblea condominiale
Se il soggetto che deve nominare un perito di parte è un condominio, è evidente che grossa voce in capitolo l'abbia l'assemblea.
La scelta del consulente, infatti, è affare che riguarda in prima istanza l'organismo assembleare e solamente in casi particolari d'urgenza direttamente l'amministratore.
In buona sostanza sta all'assemblea, decisa la necessità/opportunità d'iniziare una causa ovvero di resistere in una lite, la decisione di scegliere il perito di parte.
Tale scelta può avvenire:
- mediante specifica indicazione di un tecnico;
- mediante mandato all'amministratore di sceglierlo secondo determinate caratteristiche (anche solamente economiche).
Trattandosi di aspetto connesso ad una lite, a parere dello scrivente la nomina del perito di parte necessita delle stesse maggioranze necessarie a deliberare su liti attive o passive, cioè sempre (ovvero tanto in prima quanto in seconda convocazione), con la maggioranza dei presenti alla riunione e almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.
Ove la nomina del perito di parte si renda utile/necessaria in corso di causa e non vi siano i tempi tecnici per la convocazione dell'assemblea (si pensi ad una procedura d'urgenza), allora l'amministratore potrà farvi fronte di propria iniziativa, salvo informativa (ad avviso dello scrivente non ratifica) alla prima assemblea utile.
Consulenza tecnica d'ufficio, richiederla non vuol dire avere diritto ad ottenerla
Si badi: la presenza, tra gli atti di causa, di una consulenza di parte è elemento importante in quanto non è detto che il giudice faccia ricorso al proprio ausiliario. Fin dalla fase introduttiva del giudizio, quindi, laddove vi sia necessità di chiarire particolari elementi, è bene che sia presente un perito di parte.
Motivo: quello su specificato, la consulenza tecnica di ufficio solo in rari casi può assumere carattere esplorativo, ossia attività volta ad indagare le cause di un fatto. Solitamente essa è strumento per la valutazione della prova acquisita (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2663 ).
Tizio lamenta infiltrazioni e afferma e porta in giudizio elementi per dimostrare il nesso causale tra danni e proprietà di Caio. Il giudice può nominare un CTU per valutare se tale prova è corretta.
Chiaramente, la nomina su questo aspetto non è necessaria se, ad esempio, le parti non litigano sulla causa del danno (è pacifico che i danni provengano dalla proprietà di Tizio), ma solo sulla quantificazione.
Solo in alcuni casi, cioè quando l'accertamento di fatti è rilevabile unicamente con l'ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (Cass. 5 febbraio 2013, n. 2663) si può parlare di CTU con carattere esplorativo, ossia della consulenza quale strumento di prova.
Casi non rari, ma sui quali non si può fare affidamento per dimostrare la propria tesi in giudizio: ecco un altro elemento da tenere a mente affinché si valuti con attenzione l'utilità della nomina del perito di parte.
Solitamente se non si è provveduto alla nomina di un perito di parte prima dell'inizio della causa e il giudice disponga una consulenza tecnica d'ufficio, la parte ha diritto a nominarla fino all'inizio delle operazioni peritali.
- Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
- Accertamento tecnico preventivo, chi paga il consulente?