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Bonus fiscali, uno scadenzario aggiornato

Ecco nel dettaglio i Bonus fiscali ancora attivi e di cui sarà possibile beneficiare quest'anno e non solo.
Dott.ssa Lucia Izzo 

Negli anni il panorama dei bonus fiscali nel nostro paese si è ampliato e arricchito. Molti dei nuovi bonus, in un primo momento pensati per avere una vigenza limitata, sono poi stati prorogati (e talvolta ritoccati) in particolare ad opera dalle manovre di bilancio succedutesi nel corso degli anni.

Non è difficile, dunque, che il contribuente si trovi disorientato e non riesca a tenere traccia di tutte le importanti scadenze, idonee ad incidere sul riconoscimento (o meno) delle agevolazioni in relazione agli interventi che intende porre in essere. Ecco dunque un riepilogo, allo stato attuale, delle scadenze note che ben potrebbero a loro volta andare o meno incontro a delle proroghe.

Bonus fiscali, uno scadenzario aggiornato: Superbonus 110%

Particolarmente rilevanti sono le scadenze legate alle detrazioni fiscali legate al c.d. Superbonus 110%, agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) che ha avuto l'effetto di elevare al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) sono concessi per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Tuttavia, per le sole persone fisiche (e non per i lavori in condominio), per beneficiare di questo termine più lungo è richiesto che, al 30 giugno 2022, sia stato realizzato almeno il 60% dell'intervento complessivo (altrimenti la scadenza rimane al 30 giugno 2022).

Disciplina particolare anche per gli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing": la scadenza "secca", ex comma 3-bis art. 119 D.L. 34/2020 (come modificato dal D.L. 59/2021) è fissata al 30 giugno 2023, ma anche in questo caso è possibile l'estensione al 31 dicembre 2023, rispetto alla scadenza ordinaria, qualora, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

Attenzione, infine, quanto alla possibilità di beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura: salvo proroghe, entrambe queste facoltà, infatti, sono attualmente previste unicamente fino alla fine del 2022 (cfr. art. 121, comma 7-bis, D.L. 34/2020).

La proroga delle scadenze al 2022 (in luogo di quelle inizialmente fissate al 2021) è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e confermata a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, si fanno sempre più insistenti voci che, con la prossima legge di bilancio, il Superbonus verrà prorogato al 2023, come assicurano anche fonti di Governo.

Si rammenta che, anche a seguito dell'introduzione del Superbonus al 110%, restano comunque in vigore le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), e di entrambi si potrà contare, nelle varie articolazioni e aliquote, fino a dicembre 2021.

Ecobonus

Come accennato, fino a dicembre 2021 resta vigente anche il c.d. Ecobonus che riconosce una detrazione Irpef o Ires ai contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale anche se rurali, e compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale.

L'importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell'intervento, con un'aliquota che va dal 50% al 85% e le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Tale agevolazione si potrà dunque richiedere per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e merita evidenziarsi anche come, ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, coloro che negli anni 2020 e 2021 avranno sostenuto spese per gli interventi di riqualificazione energetica potranno optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

Bonus ristrutturazioni

L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio disciplinata dall'art. 16-bis del d.P.R. 917/86 consiste in una detrazione dall'Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro, come previsto dal D.L. n. 83/2012, prorogato più volte da provvedimenti successivi. Salvo non intervenga una nuova proroga, dal prossimo anno la detrazione potrebbe tornare alla misura ordinaria.

Si rammenta che la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Anche per tale agevolazione l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto che chi effettua nel 2020 e 2021 spese per interventi di ristrutturazione edilizia potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione del credito d'imposta.

Bonus facciate: per quali interventi?

Bonus facciate

Il bonus facciate è una detrazione fiscale del 90% prevista dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, che si trovino nelle zone A e B o assimilabili.

Tale detrazione è stata prorogata per tutto il 2021 dalla Legge 178/2020. Ciò significa che potrà essere riconosciuta per le spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021, ed effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Al beneficio sono ammessi i soli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Anche per il Bonus Facciate il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di poter scegliere lo sconto in fattura o di poter cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione o al posto dell'utilizzo diretto della detrazione del 90%. Tale possibilità varrà sempre per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Stufa a pellet e bonus mobili

Bonus verde

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

L'agevolazione è stata introdotta con la Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) e poi prorogata nel 2019 (dalla L. n. 145/2018), nel 2020 (dal D.L. n. 162/2019) e nel 2021 (dalla L. n. 178/2020).

Si rammenta che può beneficiarne chi possiede o detiene, sulla base di titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese e che la detrazione massima è di 1.800 euro per unità immobiliare (36% di 5.000).

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo.

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o modificativo, e neppure in caso di lavori eseguiti in economia.

Bonus mobili

Anche il bonus mobili è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2021 (n. 178/2020) e varrà dunque anche per gli acquisti che si effettuano nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.

Si tratta di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, mentre per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è elevato a 16.000 euro. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari potrà beneficiare del bonus più volte in quanto l'importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

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