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Bonus facciate e corpi illuminanti

Il bonus facciate vale anche per l'installazione di corpi illuminanti? Dipende. Vediamo cosa ha affermato l'Agenzia delle Entrate in alcune risposte.
Avv. Valentina Papanice Avv. Valentina Papanice 

Bonus facciate ed elementi luminosi

Una delle domande più riproposte in materia di detrazioni per interventi edilizi, con le variabili del singolo caso è: quali spese siano agevolate e quali no.

Oggi ci occupiamo di questa: nel bonus facciate rientrano anche le spese relative all'installazione di corpi illuminanti in corrispondenza dei balconi?

Dal tenore delle norme non dovrebbero rientrare. Non dovrebbero rientrare in quanto detti interventi non sono agevolati. A meno che, però, non si tratti di opere accessorie e di completamento e se detti interventi si rendano necessari per motivi tecnici.

La risposta ai quesiti giuridici non è data solo dalla previsione della norma specificamente dedicata, ma anche dall'intero quadro normativo nel quale la norma è inserita.

Per quanto riguarda le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, la risposta non ci è data quindi solo dalle norme direttamente riferite, ma anche da anni, possiamo dire ormai, di norme attuative, documenti di prassi etc.

Bonus facciate, a chi spetta?

Così accade ad es. nel caso della risposta n. 482 del 2021 dove l'Ufficio risponde facendo ricorso ad un criterio non rinvenibile direttamente nelle norme regolative del bonus facciate (ci si riferisce alla legge di Bilancio n. 160 del 2019). Né si tratta di un criterio di nuovo conio.

Partiamo dalle norme.

Bonus facciate: l'intervento cosa deve riguardare?

Il bonus facciate è previsto per i lavori sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Tali lavori, per quel che qui interessa, devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e possono essere anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna e se, "ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare" determinate prescrizioni tecniche valevoli per interventi di riqualificazione energetica (v. par. 220 art. 1 L. n. 160).

Bonus facciate ed elementi illuminanti, la risposta n. 482/2021

Vediamo ora qual è il quesito a cui risponde l'Ufficio nella risposta n. 482/2021.

Il contribuente vorrebbe in sintesi eseguire interventi "sui parapetti dei balconi, che attualmente sono costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, ed inoltre prevedere l'illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete".

Quanto a questi ultimi, si spiega che "è prevista l'installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne". Si chiede se tali interventi sono agevolati dal bonus facciata.

La risposta data è che "con riferimento all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso… il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi "tecnici" aspetto desumibile, tra l'altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso (ciò rappresenta un elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello, restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione)".

Quorum deliberativo per bonus facciate

Dunque l'installazione di corpi illuminanti non è agevolata di per sé, ma se ed in quanto rientri tra le "opere accessorie e di completamento dell'intervento" e "tali interventi si rendessero necessari per motivi "tecnici".

Come detto, non si tratta di un principio nuovo.

Bonus facciate e sistemazione punti luce, la Risposta n. 520/2020

Il principio è ad es. affermato anche dalla Risposta n. 520 del 2020 che infatti è richiamata da quella appena vista (la n. 482).

In quel caso l'Ufficio ha ammesso all'agevolazione per le spese relative all'isolamento dello sporto di gronda, in quanto elemento collocato sulla parte opaca della facciata, e per i lavori aggiuntivi come lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari o la loro sostituzione, "nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso".

Nella Risposta n. 520 abbiamo non solo lo stesso criterio, ma anche, per quanto interessa qui, questioni simili: anche qui parliamo di punti luce, sebbene si tratti di sistemazione e non di installazione.

In altra Risposta, la n. 289 del 2020, alcune spese (per la "ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone"), sono state ammesse in quanto "opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso" (in questo caso non vi è stato il richiamo ai motivi tecnici).

Quando i balconi diventano parte della facciata?

Il principio è utilizzato da tempo con riferimento alle detrazioni per interventi edilizi: dagli interventi di recupero al superbonus, con le specificità del caso: infatti si riconosce l'agevolazione dei costi strettamente collegati con la realizzazione dell'intervento (si veda ad es. le Circolari n. 2 del 2020 sul bonus facciate e n. 7 del 2021 con riferimento alle detrazioni per interventi edilizi in generale); ad esempio, vengono indicate: le spese relative "all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori)".

Abbiamo accennato alle specificità del caso: ad es. se l'intervento è di riqualificazione energetica, se dunque, per il bonus facciate, riguarda l'involucro (ai sensi del co.220 dell'art. 1 della L. n. 160/2019) bisogna rispettare come detto le relative norme anche per i costi "strettamente connessi" (ad es. quelle sull'asseverazione).

Un caso (ormai) classico di esclusione dall'agevolazione è quello relativo al compenso dell'amministratore per l'opera prestata per il conseguimento delle detrazioni da parte dei condomini, appunto perché non rientrante tra i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

=> Qui il link alla risposta dell'AdE n. 482 del 2021

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