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Bonus acqua potabile, cos'è

Cos'è il c.d. bonus acqua potabile, l'agevolazione introdotta con la Legge di Bilancio per il risparmio dell'acqua e della plastica.
Avv. Valentina Papanice 

Bonus acqua potabile, cos'è

In questo articolo parleremo del c.d. bonus acqua potabile, l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020) per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per favorire il risparmio dell'utilizzo dell'acqua potabile e della plastica da parte dei contribuenti.

Bonus acqua potabile, le norme

Le norme di riferimento sono quelle contenute nei commi da 1087 a 1089 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2021 e nel Provvedimento del Direttore dell'AdE n. 153000 del 16 giugno 2021.

In particolare, il co. 1087 della Legge di Bilancio descrive la misura nel modo seguente: "al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale."

Il co. 1088 prevede che il credito spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno e prevede l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta; tale provvedimento, come detto, è stato emesso il 16 giugno 2021.

Se l'acqua non è potabile, si applica la tariffa ridotta

Infine, il co. 1089 prevede, come per le detrazioni per il risparmio energetico, al fine di monitorare e valutare la riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile a seguito della dell'attuazione delle norme in questione, l'invio delle comunicazioni sugli interventi all'ENEA; l'elaborazione di dette informazioni e la trasmissione da parte dell'ENEA di una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

Bonus acqua potabile, condizioni e beneficiari.

Come possiamo notare leggendo il testo del co. 1087 (v. sopra), l'agevolazione consiste nel credito d'imposta del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per "l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290", per il miglioramento del livello qualitativo delle acque di acquedotto destinate al consumo umano.

L'amministratore è obbligato a sottoporre l'acqua a controlli periodici?

I soggetti che possono beneficiare della misura sono moltissimi: persone fisiche, esercenti attività d'impresa, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'ammontare complessivo delle spese non può superare, per le persone fisiche non esercenti attività economica 1.000 euro per unità immobiliare e, per gli altri soggetti, 5.000 euro per ciascun immobile destinato all'attività commerciale o istituzionale.

Individuazione del momento della spesa

Il Provvedimento dell'AdE ha fornito una serie di importanti informazioni.

Viene rammentato che per l'individuazione del periodo in cui è stata sostenuta la spesa, per persone fisiche, esercenti arti e professioni e enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata, si deve fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento.

Per i soggetti in regime di contabilità semplificata - che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al co. 5 dell'art. 18 D.P.R. n. 600/1973 - il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile; per imprese individuali, società, enti commerciali e enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si deve fare riferimento al criterio di competenza.

Modalità dei pagamenti

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, il credito d'imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento previsti.

Il Provvedimento rinvia all'art. 23 D.Lgs. n. 241/1997, il quale indica "carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento"; in altre sedi l'AdE ha affermato che tali altri sistemi devono consentire la tracciabilità del pagamento e l'identificazione dell'autore da parte dell'Amministrazione Finanziaria perché possa effettuare efficaci controlli, v. Risp. n. 247/2020).

L'importo della spesa deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016, in cui è riportato il codice fiscale di colui che richiede il credito.

Per chi non è tenuto ad emettere fattura elettronica, è valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale di chi richiede il credito.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento dell'AdE, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta sono fatti salvi i pagamenti con mezzi diversi da quelli indicati e si può integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotandovi il codice fiscale di chi richiede il credito.

Comunicazione all'AdE delle spese

Il documento prevede una Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, a carico di chi richiede il credito (avendone i requisiti), da effettuarsi nel periodo che va dall'1 febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, circa l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente.

Al provvedimento è allegato il modello di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile" con le relative istruzioni.

La Comunicazione va inviata solo per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite uno degli intermediari tra cui professionisti, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale (come indicati dall'art. 3 co. 3 D.P.R. n. 322/1998 e succ. modif. tramite: il servizio web nell'area riservata del sito dell'AdE o i canali telematici dell'AdE.

Dopo l'invio della Comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o l'esclusione, con l'indicazione delle motivazioni. La ricevuta resa disponibile a chi ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'AdE.

Sempre nel periodo che va dall'1 febbraio al 28 febbraio è inoltre possibile: inviare una nuova Comunicazione integralmente sostitutiva di quella trasmessa precedentemente (l'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle inviate prima); in alternativa è possibile presentare la rinuncia al credito d'imposta indicato nella precedente comunicazione con le stesse modalità previste per l'invio (indicate al punto 4.3).

Come di consueto, l'AdE informa che eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito della stessa Agenzia e ne sarà data adeguata pubblicità.

Ammontare massimo del limite di spesa

Inoltre, il provvedimento prevede che ai fini del rispetto del limite di spesa, "l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 1, comma 1088, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta risulti uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento".

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato: da persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo o in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997; dai soggetti beneficiari diversi dai precedenti, solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione: il modello F24 dev'essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'AdE (altrimenti è rifiutata l'operazione di versamento), dal giorno lavorativo dopo la pubblicazione del provvedimento annuale indicante la percentuale al fine dell'individuazione del limite di spesa (v. sopra); se l'importo del credito utilizzato in compensazione supera l'ammontare massimo previsto, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 viene eliminato.

Dello scarto è data comunicazione a chi ha trasmesso il modello F24 tramite ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'AdE; non si applica il limite di cui all'art. 34 L. n. 388/2000; infine si rimanda ad una prossima risoluzione per l'istituzione del codice tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24.

L'AdE inoltre precisa che "i termini di presentazione della comunicazione sono fissati nell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, al fine di assicurare a tutti i destinatari della misura agevolativa di accedere al beneficio, anche se in misura ridotta rispetto a quella prevista dalla norma qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta derivante dalle comunicazioni validamente presentate risultasse superiore alle risorse stanziate per ciascun anno, e di ottimizzare l'impiego delle risorse stanziate".

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