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Azione monitoria del consulente tecnico del condominio per il pagamento dei compensi, quale prova a fondamento del credito?

Incarico professionale e richiesta pagamento, delibera di approvazione e sottoscrizione lettera di conferimento da parte dell'amministratore, esigibilità del credito.
Avv. Laura Cecchini 

La controversia portata avanti al Tribunale di Modena (sentenza n. 888 del 15 maggio 2024) investe un tematica, ad oggi ricorrente, in quanto ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condominio avverso la pretesa creditoria avanzata da un consulente tecnico in ordine alla assistenza prestata al medesimo in merito ad attività preliminari di studio ed esame delle pratiche edilizie e sopralluoghi, di progettazione e redazione di computo per un eventuale intervento di riqualificazione involucro edilizio di immobile abitativo.

Nella pronuncia in esame, la disamina dei profili giuridici attiene alla valutazione dei documenti prodotti e, in particolare, alla presa d'atto delle delibere assembleari afferenti al conferimento dell'incarico al consulente ed alla approvazione dei preventivi per le di lui spettanze.

Sul punto, è noto che il potere di spesa per ogni intervento e/o consulenza è di competenza esclusiva, ovvero spetta alla compagine condominiale, previa rituale convocazione di assemblea ad hoc ed indicazione di tali questioni nell'ordine del giorno in quanto l'amministratore, salvo situazioni che rivestano il carattere dell'urgenza, non ha alcuna autonoma legittimazione.

Invero, si ricorda che l'assemblea è la sede deputata ed atta a cristallizzare la manifestazione della volontà dei condomini, con l'adozione delle conseguenti delibere, motivo per cui risulta dirimente la verifica di quanto ivi assunto in proposito dalla stessa anche al fine di valutare l'operato dell'amministratore.

Azione monitoria del consulente tecnico del condominio. Fatto e decisione

Un ingegnere ha chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo contro un condominio in favore del quale ha svolto assistenza stante la mancata volontaria corresponsione delle di lui spettanze maturate, nonostante i solleciti inviati.

Il condominio ha proposto opposizione, contestando la sussistenza del credito ingiunto, sostenendo che le lettere di incarico professionale erano state sottoscritte dal precedente amministratore senza alcuna autorizzazione nonché la carenza della manifestazione della determinazione del condominio sulla approvazione delle opere in questione, quale presupposto indefettibile per il sorgere della pretesa.

Al contempo, il condominio ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'ex amministratore, per essere manlevato, nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo.

Si è costituito il consulente, ribadendo la fondatezza della propria pretesa.

Il Giudice ha rigettato la richiesta di chiamata in causa dell'ex amministratore, non trattandosi di garanzia propria e, dopo il deposito delle memorie, ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale ha respinto la opposizione del condominio per le ragioni in appresso illustrate.

La Delibera quale prova del debito del condominio

In via preliminare, per una compiuta ricostruzione della presente fattispecie, è opportuno rammentare che nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione nel quale, in aderenza ai principi generali vigenti nel nostro ordinamento in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto e, dunque, la parte opposta, il dovere di esibire gli elementi a sostegno della propria pretesa.

Nella controversia che ci occupa, pertanto, il consulente del condominio è chiamato, quale attore sostanziale, a dimostrare la legittimità e, quindi, la esigibilità del credito azionato, mentre la parte opponente, ovvero il condominio, è tenuto a dar conto della esistenza o dell'insorgere di fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dello stesso.

Tanto premesso, è confacente rappresentare che, con riferimento alla sottoscrizione di qualsivoglia contratto come, a titolo esemplificativo, l'erogazione di un servizio o fornitura, l'esecuzione di opere in appalto, le consulenze di varia e diversa natura, tecnica o legale, l'amministratore di condominio ne è legittimato su espressa delibera della assemblea in ragione del chiaro disposto di cui all'art. 1135, comma I, n. 4, Cod. Civ. il quale conferisce alla medesima il potere generale di disporre le spese necessarie ad assumere obbligazioni in materia.

A conforto, l'orientamento della Giurisprudenza, anche il più recente, in precedenti analoghi, è unanime nel riconoscere che "In tema di condominio, il riparto di competenze tra amministratore e assemblea condominiale previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c., attribuisce al primo l'autonoma gestione dei soli affari di ordinaria amministrazione, mentre la preventiva autorizzazione assembleare è sempre necessaria per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelli che esulano dalla "normalità" della gestione, tenuto conto anche del costo da sostenere e della non regolarità della spesa.

Ebbene per gli atti di straordinaria amministrazione (quali appunto le decisioni in merito all'esecuzione di lavori straordinari che riguardano il palazzo condominiale) l'amministratore di condominio non può nemmeno in via autonoma conferire. incarichi professionali pattuendo con la controparte il contenuto delle reciproche prestazioni, ove queste non siano state a monte determinate, quantomeno nelle loro linee generali, dall'assemblea che è sovrana nelle decisioni comuni" (Tribunale Bari sez. II, 19/02/2024, n. 826).

Nel caso che interessa, esaminata la documentazione allegata agli atti di causa, il Giudicante ha preso atto e rilevato l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'amministratore dell'epoca, delle lettere di incarico al consulente de quo, unitamente ai preventivi per la stessa, nonché, in particolare di due delibere assembleari che autorizzavano tali prestazioni e le relative spese.

In conseguenza, appare di tutta evidenza che il condominio non solo era stato reso consapevole delle attività che sarebbero state svolte dal professionista ma, addirittura, ne aveva approvato i preventivi con ciò manifestando apertamente, e senza indugio alcuno, la volontà espressa di conferire l'incarico al consulente.

Il diritto di credito avanzato con l'azione monitoria dal consulente è, dunque, pacifico.

Il debito sorge con l'approvazione della delibera

Condizioni sospensive inerenti il pagamento

Parimenti, per compiutezza espositiva delle circostanze che interessano, occorre, ulteriormente precisare che le lettere di incarico attenevano allo svolgimento di attività preliminari e propedeutiche alla decisione sull'eventuale intervento di riqualificazione involucro edilizio senza essere, per l'effetto, subordinate alla sua messa in opera.

A tal riguardo e nello specifico, nelle lettere di incarico era stata convenuto che gli importi indicati e concordati nei preventivi approvati dall'assemblea, avrebbero dovuto essere corrisposti a richiesta se i lavori non fossero stati deliberati dal condominio entro l'anno 2021 oppure, in caso di effettuazione delle opere, al procedere delle fasi successive.

La chiarezza della clausola richiamata non pone dubbi sulla esigibilità del credito azionato in considerazione del fatto, pacifico in quanto ammesso dallo stesso condominio, della mancata assunzione di delibera, entro il 2021, sulla esecuzione dell'intervento.

Sotto tale profilo, è utile sottolineare che il tenore della evocata pattuizione rende privi di interesse ed efficacia i motivi che hanno determinato il condominio a non proseguire con la fase esecutiva dei lavori.

Al contempo, è doveroso precisare che, comunque, dopo l'invio della documentazione oggetto dell'incarico da parte del consulente e, altresì, delle richieste di pagamento dei progetti di notula, alcuna contestazione è stata sollevata in merito, né dal precedente amministratore né da quello attuale.

Alla luce delle prove versate in giudizio e delle argomentazioni illustrate, il Tribunale di Modena ha rigettato l'opposizione avanzata dal condominio, conformemente alle norme e principi in materia, condannando quest'ultimo anche al pagamento delle competenze e spese legali del consulente in ragione del principio di soccombenza.

Sentenza
Scarica Trib. Modena 15 maggio 2024 n. 888
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