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Duccio Piras

RINNOVO DELL'INCARICO DELL'amministratore

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Buongiorno, ho da sottoporvi un quesito: 

L'ultimo incarico deliberato dall'assemblea porta la data di giugno 2017, quindi considerando il tacito rinnovo di anni 1+1, il mandato dell'amministratore sarebbe scaduto questa'anno a giugno 2019.

a giugno del 2018, l'amministratore ha indetto l'assemblea annuale di approvazione del bilancio, inserendo fra gli ordini del giorno " fiducia all'amministratore nel proseguire il suo incarico a causa di una istanza di mediazione per la revoca del mandato, proposta da un condomino.  L'assemblea a maggioranza ha dato la sua fiducia per la prosecuzione del suo incarico. Quest'anno, per l'assemblea annuale a giugno, non ha inserito fra gli ordini del giorno la dicitura " dimissioni e nomina dell'amministratore". affermando che vista la fiducia ricevuta nel 2018 il suo incarico scadrebbe a giugno del 2020. 

Io ho contestato, scrivendo una Pec, questa sua omissione, chiarendo che la fiducia ricevuta gli conferiva il solo completamento del periodo d'incarico che di fatto scadeva quest'anno. Ora, lui non ha inserito il punto da me richiesto fra gli ordini del giorno dell'assemblea che si terrà il 28/06/2019. Credo di poter dire che questo è un atto arbitrario, dal momento che così il suo mandato durerebbe un anno in più di quanto previsto dalla normativa vigente. Cosa ne pensate? sapete indicarmi un riferimento di legge che possa dipanare questa diatriba?

vi ringrazio anticipatamente.

Duccio Piras dice:

Buongiorno, ho da sottoporvi un quesito: 

L'ultimo incarico deliberato dall'assemblea porta la data di giugno 2017, quindi considerando il tacito rinnovo di anni 1+1, il mandato dell'amministratore sarebbe scaduto questa'anno a giugno 2019.

a giugno del 2018, l'amministratore ha indetto l'assemblea annuale di approvazione del bilancio, inserendo fra gli ordini del giorno " fiducia all'amministratore nel proseguire il suo incarico a causa di una istanza di mediazione per la revoca del mandato, proposta da un condomino.  L'assemblea a maggioranza ha dato la sua fiducia per la prosecuzione del suo incarico. Quest'anno, per l'assemblea annuale a giugno, non ha inserito fra gli ordini del giorno la dicitura " dimissioni e nomina dell'amministratore". affermando che vista la fiducia ricevuta nel 2018 il suo incarico scadrebbe a giugno del 2020. 

Io ho contestato, scrivendo una Pec, questa sua omissione, chiarendo che la fiducia ricevuta gli conferiva il solo completamento del periodo d'incarico che di fatto scadeva quest'anno. Ora, lui non ha inserito il punto da me richiesto fra gli ordini del giorno dell'assemblea che si terrà il 28/06/2019. Credo di poter dire che questo è un atto arbitrario, dal momento che così il suo mandato durerebbe un anno in più di quanto previsto dalla normativa vigente. Cosa ne pensate? sapete indicarmi un riferimento di legge che possa dipanare questa diatriba?

vi ringrazio anticipatamente.

Se voi condomini avevate il desiderio di sostituirlo potevate richiedere all'amministratore per tempo il Punto all'OdG, e comunque se avete la voglia e le maggioranze proponetelo in assemblea mettete ai voti ed approvate la nomina di un successore, altrimenti l'amministratore rimarrà in carica con lo stesso compenso precedente, fatto salvo voi condomini non approvate un aumento.

Duccio Piras dice:

Buongiorno, ho da sottoporvi un quesito: 

L'ultimo incarico deliberato dall'assemblea porta la data di giugno 2017, quindi considerando il tacito rinnovo di anni 1+1, il mandato dell'amministratore sarebbe scaduto questa'anno a giugno 2019.

a giugno del 2018, l'amministratore ha indetto l'assemblea annuale di approvazione del bilancio, inserendo fra gli ordini del giorno " fiducia all'amministratore nel proseguire il suo incarico a causa di una istanza di mediazione per la revoca del mandato, proposta da un condomino.  L'assemblea a maggioranza ha dato la sua fiducia per la prosecuzione del suo incarico. Quest'anno, per l'assemblea annuale a giugno, non ha inserito fra gli ordini del giorno la dicitura " dimissioni e nomina dell'amministratore". affermando che vista la fiducia ricevuta nel 2018 il suo incarico scadrebbe a giugno del 2020. 

Io ho contestato, scrivendo una Pec, questa sua omissione, chiarendo che la fiducia ricevuta gli conferiva il solo completamento del periodo d'incarico che di fatto scadeva quest'anno. Ora, lui non ha inserito il punto da me richiesto fra gli ordini del giorno dell'assemblea che si terrà il 28/06/2019. Credo di poter dire che questo è un atto arbitrario, dal momento che così il suo mandato durerebbe un anno in più di quanto previsto dalla normativa vigente. Cosa ne pensate? sapete indicarmi un riferimento di legge che possa dipanare questa diatriba?

vi ringrazio anticipatamente.

Secondo me sarebbe importante capire, anzitutto, quale sia stato l'esito dell'istanza di revoca. 

 

Credo di dover capire che questa sia finita nel nulla (sbaglio) ? 

 

In tal caso (con tutti i dubii che si possono avere sul tema) se la fiducia nei suoi confronti è stata rinnovata dalla maggioranza in giugno 2018...mi pare abbastanza normale che lui possa sottoporre nuovamente la questione all'odg nel 2020. 

 

Tanto quanto : se la revoca giudiziale avesse avuto corso e positivo esito, la fiducia accordata dall'assemblea non avrebbe avuto alcuna storia. 

Scusate, ma dal momento che la proposta di revoca è capitata in mezzo al suo mandato, se fosse andata a buon fine si sarebbe concluso in quel momento, diversamente la fiducia gli consente di proseguire nel suo mandato che dall'ultima nomina sarebbe finito l'anno successivo e non dopo due anni. Infatti la fiducia non va intesa come un nuovo incarico, ma come la possibiltà di completare quello già in essere nei tempi previsti per questo ( 2 anni, dal 2017 al 2019).  Almeno questa è la mia interpretazione secondo un ragionamento logico dei fatti. Infatti la discussione verte sul fatto o meno di inserire alla naturale scadenza della nomina, deliberata come tale (2017)  le dimissioni o la nomina nella data prevista di scadenza dall'ultima nomina ad oggi. (2019)

...dimenticavo, i condomini  ( almeno alcuni), quelli con i quali ho parlato,  non pensavano che l'amministratore avrebbe interpretato la fiducia a proseguire come un ulteriore rinnovo del contratto, ma come logica consiglia, al solo prosieguo del mandato in essere. E' per questo che non ci siamo preoccupati di fare inserire la nomina fra i punti dell'ordine del giorno, dando per scontato che vista la scadenza del contratto l'avrebbe naturalmente inserita. Ne siamo venuti a conoscenza solo alla lettura della convocazione.

Ci sono diverse scuole di pensiero, quella che dice che l'amministratore al secondo anno deve inserire all'OdG la revoca, nomina e/o riconferma, e poi la seconda dice che se l'amministratore non lo inserisce i condomini se hanno un nominatovo possono nominare il nuovo amm.re, e una terza che dice se non c'è all'OdG nulla, l'amministratore prosegue quantomeno in proroga con tutti i poteri stabilito dalla legge o dal RdC e pi una quarta che affrma che se i condomini non lo richiedono è tacita la riconferma.

Vero, ma inequivocabilmente, l'art. 1129 c.c. comma 2 , l'art. 1135 comma 1 - n°1 dicono ben altro. 

A coronamento di quanto detto, ci sono le sentenze di cassazione nn 18331/2010/2010 che dicono appunto che all'assemblea non può attribuirsi il ruolo di mero destinatario della comunicazione dell'amm.re e del soggetto che deve subire, supinamente, la decisione di un terzo estraneo al condominio. 

 

detto questo credo che sia abbastanza chiaro come l'amm.re abbia arbitrariamente e furbamente interpretato a suo comodo la fiducia conferitagli, arrogandosi ad oggi il prosieguo dell'incarico, approfittando della buona fede e dell'ingnoranza in materia da parte di quasi tutti i condomini. 

Duccio Piras dice:

Vero, ma inequivocabilmente, l'art. 1129 c.c. comma 2 , l'art. 1135 comma 1 - n°1 dicono ben altro. 

A coronamento di quanto detto, ci sono le sentenze di cassazione nn 18331/2010/2010 che dicono appunto che all'assemblea non può attribuirsi il ruolo di mero destinatario della comunicazione dell'amm.re e del soggetto che deve subire, supinamente, la decisione di un terzo estraneo al condominio. 

 

detto questo credo che sia abbastanza chiaro come l'amm.re abbia arbitrariamente e furbamente interpretato a suo comodo la fiducia conferitagli, arrogandosi ad oggi il prosieguo dell'incarico, approfittando della buona fede e dell'ingnoranza in materia da parte di quasi tutti i condomini. 

In qualsiasi momento voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

Quello che dici è giustissimo, ma il nostro condominio consta di due palazzine, una più grande ed una più piccola, questo comporta che i millesimi di una sono più di quelli dell'altra. Guarda caso nella palazzina con più millesimi ci sono la maggior parte dei condomini che sono a favore dell'amm.re , anche perchè sorvolano con leggerezza su tutte le carenze e attività arbitrarie dell'amm.re. La vedo dura questa strada, visto che pur riuscendo a raggiungere un sesto del valore millesimale, all'assemblea sarebbe sempre spalleggiato. 

Duccio Piras dice:

Quello che dici è giustissimo, ma il nostro condominio consta di due palazzine, una più grande ed una più piccola, questo comporta che i millesimi di una sono più di quelli dell'altra. Guarda caso nella palazzina con più millesimi ci sono la maggior parte dei condomini che sono a favore dell'amm.re , anche perchè sorvolano con leggerezza su tutte le carenze e attività arbitrarie dell'amm.re. La vedo dura questa strada, visto che pur riuscendo a raggiungere un sesto del valore millesimale, all'assemblea sarebbe sempre spalleggiato. 

Allora potete dividervi in due a norma dell'art 61 e 62 Dacc e formare due condomini autonomi;

 

Art. 61.
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.

 

Art. 62.
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'articolo 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma dell'articolo 1136 del codice stesso

 

puoi provare prima a fargli le pulci sui requisiti:

art. 71 comma 1 disp. att. cc in merito all' aggiornamento annuale che dovrebbe tenere per legge. se non ce l' ha basta un condomino per chiedere la revoca giudiziale

Buongiorno, io ho un problema analogo. Nel mese di maggio del corrente anno ci sarà l'assemblea con ben 21 punti da dibattere, che vedrà "protagonista" il nuovo amministratore insediatosi circa un anno fa, vale a dire nel mese di Giugno/Luglio 2023. Poichè tra i punti da dibattere figura, in questo ambito, solo la nomina dei consiglieri, temo che costui, non specificando anche la fiducia o la revoca del proprio incarico, abbia già predisposto i giochi, autorinnovandosi. Qualcuno mi dice che possiamo "licenziarlo" in qualsiasi momento e senza addurre motivi (ci sta chiedendo un esborso enorme di soldi per omissioni e mancanze imputabili al vecchio amministratore che infatti fu sfiduciato, e proponendo una lista di lavori in cantiere da mettere in atto nel palazzo, di cui alcuni del tutto inutili o irrealizzabili trattandosi di edificio storico, posto sotto la tutela delle Belle Arti), oltre ad azioni arbitrarie del genere chiusura della terrazza condominiale, installazione di cancello e di serratura europea senza neppure consultarci, sopraelevazione dei muretti della terrazza senza considerare che, prima, occorrerebbe il parere di un ingegnere o comunque di esperto nel ramo dal momento che gli stessi potrebbero mettere in pericolo la stabilità stessa dell'edificio, installazione di antenna satellitare che comporterebbe sfasciare i muri dentro le nostre abitazioni ovviamente non predisposte, all'epoca,  per tali innovazioni e perfino l'innalzamento dei muri di affaccio delle nostre abitazioni...Insomma ci sarebbe più di un motivo per sbatterlo fuori, ma i pochi coinquilini che ho sentito nicchiano, non so perchè. La domanda è la medesima della persona di cui sopra, anche se per ragioni diverse: quando nella convocazione dell'assemblea non viene specificata, oltre alla nomina dei consiglieri, la revoca o la riconferma del mandato ANCHE dell'amministratore, ciò vuol significare che costui rimarrà quanto tempo crede, del genere pigliati il malloppo ( "cresta" sui soldi che ci chiede) e scappa? Grazie

Le persone che rispondono sul forum sono più o meno sempre le stesse, nell’altra discussione hai già avuto indicazioni pertinenti…

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