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Condominio: vanno restituiti i soldi indebitamente versati sul conto

L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. va sempre esperita nei confronti dell'accipiens e non del suo rappresentante.
Avv. Mariano Acquaviva 

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza nr. 5268 del 28 febbraio 2024, ha stabilito che vanno restituiti i soldi illegittimamente versati sul conto condominiale, configurandosi un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.

La questione è particolarmente interessante perché, secondo il convenuto, la colpa sarebbe stata ascrivibile esclusivamente all'amministratore il quale, in totale autonomia, avrebbe disposto l'operazione a cui era estraneo l'accipiens. Approfondiamo la questione.

Denaro trasferito sul conto corrente di altro condominio: fatto e decisione

Un condominio conveniva in giudizio un'altra compagine per sentirla condannare alla restituzione della somma di denaro - circa 4mila euro - che l'amministratore aveva fatto confluire sul suo conto corrente senza una valida ragione.

Soccombente sia in primo che in secondo grado, il condominio proponeva ricorso per Cassazione eccependo diversi motivi di doglianza, tra i quali merita un particolare approfondimento quello inerente all'estraneità alla condotta illecita contestata.

Secondo il convenuto, infatti, il trasferimento del denaro sul proprio conto corrente era stato disposto dall'amministratore senza che l'assemblea dei condòmini avesse dato alcun consenso, anzi essendone perfino ignara.

Nessun addebito poteva quindi essergli mosso, atteso che al più avrebbe dovuto essere citato in giudizio l'amministratore responsabile dell'illegittimo versamento di denaro.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza nr. 5268 del 28 febbraio 2024 in commento, ha confermato le pronunce rese nei precedenti gradi di giudizio.

Sebbene fosse vero che il trasferimento di denaro da un conto all'altro fosse stato disposto dall'amministratore, è altrettanto indubitabile che l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. va sempre esperita nei confronti del reale accipiens, cioè di colui che - volente o nolente - ha beneficiato dell'ingiusto pagamento.

Dunque, poco importa che il condominio convenuto si sia trovato inconsapevolmente sul proprio conto corrente una somma di denaro: avendola ricevuta, deve essere condannata alla restituzione, a prescindere dall'eventuale responsabilità - civile e/o penale - dell'amministratore che ha materialmente compiuto l'operazione.

=> Versamenti in conto corrente di denaro in favore di un altro condominio senza alcuna causa giustificativa.

Indebita percezione di denaro: considerazioni conclusive

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza nr. 5268 del 28 febbraio 2024 in commento, si è posta nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di legittimità.

Infatti, il pagamento dell'indebito fa sorgere l'obbligo di restituzione, ex art. 2033 c.c., in capo a colui che di fatto si avvalga di quel pagamento, essendo solo quest'ultimo il soggetto che, con la materiale apprensione del pagamento, acquista la qualità di accipiens e, con essa, l'obbligo di restituire quanto acquisito.

Pertanto, dimostrata la qualità di accipiens in base all'apprezzamento delle risultanze documentali, ed esclusa l'esistenza di una causa di giustificazione del pagamento, giustamente va affermato che l'azione di ripetizione di indebito può essere intrapresa solo contro il soggetto che ha ricevuto le somme.

Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione attiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione di somme versate dal medesimo in tale specifica qualità, spettando detta legittimazione esclusivamente al rappresentato (Cass., n. 7871/2011).

La ripetizione d'indebito oggettivo rappresenta infatti un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (Cass., n. 13829/2004).

In buona sostanza, quindi, anche se l'accipiens ha ricevuto le somme indebite per opera del suo rappresentante, rimane l'unico soggetto a poter essere convenuto in giudizio per la restituzione, non potendosi la legittimazione passiva estendere a colui che, in virtù di mandato, ha compiuto l'operazione che ha giustificazione la domanda di restituzione.

Sentenza
Scarica Cass. 28 febbraio 2024 n. 5268
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