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Arresto dell'amministratore condominiale, che cosa succede?

Amministratore privato della libertà personale e conseguenze sul rapporto di mandato con il condominio.
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

Siamo abituati a pensare alla revoca dell'amministratore di condominio, in sede assembleare o giudiziale, perché s'è interrotto il rapporto di fiducia col mandatario, ovvero perché questi ha commesso gravi irregolarità nella gestione.

Che cosa accade, invece, se l'amministratore di condominio è sottoposto ad una misura cautelare quale la detenzione presso una casa circondariale ovvero se sono disposti i suoi arresti domiciliari.

Detta in sintesi: che succede quando l'amministratore condominiale viene arrestato?

La questione ci viene posta da una nostra lettrice, che spiega e domanda:

«Qualche mese fa il nostro amministratore condominiale è stato posto agli arresti domiciliari per una vicenda che non ha a che vedere con la gestione del nostro condominio. Da allora lo studio è gestito dai suoi collaboratori.

I servizi ordinari sono tranquillamente garantiti, certo, non mi pare una situazione molto ortodossa. Allora mi chiedo e vi chiedo ragguagli su questi aspetti:

  • quando un amministratore è da qualche mese agli arresti domiciliari e né si è dimesso né l'assemblea si è riunita per eleggerne un altro nella fattispecie cosa succede? Subentra in automatico il vecchio amministratore?
  • le rate condominiali vanno pagate?
  • se vogliamo indire un'assemblea come regolarci per la convocazione?»

Cessazione automatica dell'incarico dell'amministratore di condominio

Vi sono dei requisiti, previsti dall'art. 71-bis, primo comma, disp. att. c.c. che una persona deve possedere se vuole assumere incarichi. Questi sono così elencati:

a) avere il godimento dei diritti civili;

b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) non essere sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere interdetti o inabilitati;

e) non avere il nome annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Quando può essere rinominato l'amministratore revocato?

La perdita dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e), specifica il quarto comma dell'articolo in esame comporta la cessazione dall'incarico.

Arresti domiciliari nessuna cessazione automatica dall'incarico

Ove l'amministratore di condominio sia stato sottoposto ad una misura cautelare personale consistente nell'arresto, stando alla lettura dell'art. 71-bis disp. att. c.c. parrebbe non essere da ritenersi cessato automaticamente dall'incarico.

È davvero così?

In giurisprudenza è stato in più occasioni affermato che la misura cautelare degli arresti domiciliari non è finalizzata a limitare la capacità di agire dell'imputato ovvero la sua idoneità a svolgere attività giuridica riguardante la sfera dei propri interessi (ed es. Cass. 19 settembre 2014 n. 41120).

In buona sostanza chi è posto nello stato di arresti domiciliari può continuare ad essere amministratore di condominio?

Sì, salvo particolari restrizioni rivenienti da ulteriori disposizioni afflittive personali, lo status in esame non incide automaticamente sulla esistenza del rapporto contrattuale tra amministratore e condominio.

Contratto di mandato e arresti domiciliari dell'amministratore di condominio

La revoca dell'amministratore di condominio, lo dice l'art. 1129, undicesimo comma c.c., può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea. Ergo: l'assemblea può decidere la revoca dell'amministratore posto agli arresti domiciliari anche il giorno seguente al suo arresto.

La revoca dell'amministratore di condominio, sempre a norma dell'art. 1129, undicesimo comma, c.c. può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria quando l'amministratore abbia commesso gravi irregolarità nella gestione.

Gli arresti domiciliari possono rappresentare grave irregolarità se si tratta di misura disposta in relazione allo specifico condominio del quale fa parte il condòmino che richiede la revoca, altrimenti non è detto che quella misura coercitiva sia di per sé sola in grado di far ottenere la cessazione del rapporto contrattuale tramite decreto tribunalizio.

Arresti domiciliari dell'amministratore di condominio, su cosa incidono

Teoricamente gli arresti domiciliari dell'amministratore di condominio potrebbero non avere nessun impatto sulla gestione del condominio.

Ciò, sia per l'esistenza di uno studio in grado di sopperire all'assenza dell'amministratore, sia perché, ai sensi dell'art. 284, terzo comma, c.p.p. «se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa»

Come dire: le situazioni vanno valutate caso per caso per capire che cosa effettivamente si possa fare e quale comportamento sia davvero utile porre in essere per salvaguardare gli interessi del condominio.

Arresti domiciliari dell'amministratore di condominio, i quesiti della nostra lettrice

In primis, perché gli arresti domiciliari non sono una condanna, ma che potrebbe rivelarsi già ad un primo esame infondata o anche solamente eccessivamente afflittiva, il consiglio e valutare la situazione per capire come sia meglio agire.

Senza finti moralismi, ad avviso di chi scrive, va sempre valutato se ciò si dice una persona abbia fatto e che lo abbia portato agli arresti domiciliari possa incidere sul rapporto di fiducia.

Detto ciò, poi, possiamo affermare che:

  • le rate condominiali vanno sempre corrisposte; da valutarsi come e se fino alla completa valutazione dello stato delle cose non sia meglio valutare di volta in volta la gestione urgente da parte di un condòmino, ai sensi dell'art. 1134 c.c.;
  • nessun subentro del precedente amministratore;
  • si può sempre chiedere la revoca assembleare dell'amministratore, formulando richiesta di convocazione ex art. 66 disp. att. c.c., valutando bene dove inviare quell'avviso, poiché gli arresti domiciliari potrebbero, almeno inizialmente, impedire all'amministratore di recarsi in ufficio.

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