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Che cos'è il PIMUS?

Quali sono le conseguenze in caso di mancanza di Pi.M.U.S.?
Avv. Alessandro Gallucci 

Nell'ambito dei lavori edili, sovente viene menzionato il Pi.M.U.S. (la forma corretta nei testi di legge è questa appuntata, n.d.A.).

Che cos'è il Pi.M.U.S.?

Chi lo deve e dove lo deve tenere?

Qual è il contenuto del Pi.M.U.S.?

Quali sono le conseguenze in caso di mancanza di Pi.M.U.S.?

Una serie di domande cui è utile rispondere per inquadrare al meglio la fattispecie.

Prima di entrare nel merito è utile fare notare, com'è stato già fatto da più parti (es. INAIL) che il Pi.M.U.S. non è un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori (tipo il PSC o il POS); esso si andrà ad integrare con gli stessi, ma serve primariamente ad fornire tutta una serie d'informazioni su un elemento fondamentale in tantissimi cantieri edili: il ponteggio.

Pi.M.U.S.

Il Pi.M.U.S. è definito dalla normativa in vigore piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, che si deve redigere in caso di lavori in quota ed il cui contenuto è riportato nell'allegato XXII al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Che cosa fare se il vicino non vuole fare montare i ponteggi per i lavori di manutenzione?

Per lavori in quota, come specifica l'art. 107 del suddetto decreto, s'intendono quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Si tratta, lo vedremo in seguito, di un documento operativo, la cui funzione è quella di consentire una corretta identificazione di tutta una serie d'informazioni (dalla tipologia del ponteggio, ai nominativi di chi lo monta) utili in caso di verifica del cantiere.

Come specifica l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro): «Occorre redigere il PI.M.U.S. per:

  • un ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto;
  • un impalcato o un'altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi;
  • un ponteggio realizzato con elementi in legno.

Non occorre redigere il PI.M.U.S. per:

  • per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ecc.» (INAIL, la progettazione della sicurezza nel cantiere, 2015).

Se faccio pitturare la mia abitazione e s'installano dei ponteggi nella misura indicata è necessario redigere il Pi.MU.S.

Chi tiene il Pi.M.U.S. e dove va conservato?

L'art. 134 del d.lgs n. 81/2008 risponde al quesito che abbiamo appena posto. La norma citata specifica che nei cantieri in cui viene fatto uso di ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di montaggio, uso e smontaggio degli stessi (Pi.M.U.S.).

Non è fondamentale solamente la parte documentale: sugli elementi dei ponteggi è necessario che sia presente ed impresso, mediante rilievo o incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante (art. 135 d.lgs n. 81/2008).

Il messaggio è chiaro: del ponteggio, che è elemento fondamentale in tantissimi cantieri, ove sia utilizzato, deve sapersi tutto e tutte le informazioni devono essere a portata di mani durante la esecuzione dei lavori e quindi presenti in cantiere.

La redazione del Pi.M.U.S. spetta al datore di lavoro, o meglio, come specifica l'art. 136 del decreto legislativo n. 81/2008, a persona competente.

Chi sia questa persona competente, a differenza di altri casi (es. coordinatore per la progettazione) il decreto n. 81 non lo dice. Può essere anche lo stesso datore di lavoro, ovvero il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio.

Quali informazioni devono essere contenute nel Pi.M.U.S.?

Alla domanda fornisce risposta completa l'Allegato XXII al decreto legislativo n. 81 del 2008. Rinviando alla lettura dell'Allegato per l'elencazione integrale si riportano qui di seguito i primi elementi indicati dall'atto normativo:

  • dati identificativi del luogo di lavoro
  • identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  • identificazione del ponteggio;
  • disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino: generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 132, sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato, indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Nel Pi.M.U.S. va inoltre indicato come dev'essere utilizzato il ponteggio, come dev'essere montato spiegandolo "passo dopo passo", ecc.

Insomma, un vero e proprio libretto delle istruzioni nonché un documento anagrafico in merito alla sua installazione ad agli operatori coinvolti.

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Sanzioni per mancanza di Pi.M.U.S.

Quanto alle sanzioni, l'omessa predisposizione del Pi.M.U.S. è sanzionata penalmente con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro (art. 159, co. 2, lett. b) d.lgs n. 81/2008).

La mancanza in cantiere del documento in esame è sanzionata, invece, con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro (art. 159, co. 2, lett. c) d.lgs n. 81/2008).

Si tratta di sanzioni che colpiscono il datore di lavoro, in quanto titolare dell'obbligo di redigere (o far redigere) il documento in esame.

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