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Verbale e omessa indicazione dei nomi di chi ha votato a favore

La delibera assembleare è sempre valida se dalla verbalizzazione è possibile ricostruire con certezza l'andamento del voto.
Avv. Gianfranco Di Rago 

L'omessa indicazione nel verbale assembleare del nominativo dei condomini votanti non comporta alcun vizio di legittimità delle deliberazioni adottate se dal documento è comunque possibile ricostruire con certezza lo svolgimento delle operazioni di voto.

Di conseguenza non vi è alcun problema se nel verbale, per esigenze di brevità, ci si limita a indicare il numero dei condomini a favore, senza trascrivere il nome di questi ultimi.

Quanto sopra, però, a condizione che siano stati preliminarmente trascritti i nominativi dei condomini presenti direttamente o per delega e che siano stato mano a mano individuati quei condomini che siano giunti o si siano viceversa assentati nel corso dei lavori assembleari.

Oltre a questo occorrerà anche che per ogni deliberazione vengano indicati i nominativi dei condomini che abbiano votato contro o si siano astenuti.

Solo a queste condizioni, infatti, sarà possibile risalire indirettamente all'identità dei condomini favorevoli alla delibera e la stessa potrà ritenersi in tutto e per tutto legittima.

La mancata indicazione a verbale del nominativo dei condomini che hanno votato a favore.

Quella sopra tratteggiata è una questione che spesso viene portata all'attenzione dei giudici laddove i condomini intendano impugnare una o più deliberazioni assembleari per motivi formali, legate all'invalidità della procedura di convocazione e/o di gestione delle operazioni di voto.

Sulla questione dell'omessa indicazione del nominativo dei condomini che abbiano votato a favore la giurisprudenza ha però da tempo assunto una posizione sostanziale, assolutamente condivisibile, individuando a ragione proprio nel verbale assembleare lo strumento per valutare la fondatezza o meno delle eccezioni proposte dai condomini impugnanti.

Ci riporta a detta tematica una recente sentenza del Tribunale di Palermo (sentenza n. 2536 del 15 giugno 2021) relativa a un procedimento nel quale il condomino aveva sollevato tutta una serie di contestazioni formali avverso le delibere adottate in sede assembleare. Tra queste, anche la mancata indicazione a verbale del nominativo dei votanti a favore.

Nella specie il condomino impugnante aveva contestato che nell'adottare la deliberazione assembleare non era stata rispettata la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., a mente del quale "sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio".

Tuttavia, a leggere il verbale, risultava che al momento della votazione erano presenti 562,660 millesimi (dei mille complessivi) e la delibera era stata approvata con il voto favorevole della maggioranza dei millesimi, pari a 533,210, avendo votato contro solamente 29.450 millesimi.

Dal verbale di assemblea si ricavava inoltre il nominativo dei condomini presenti (per delega o personalmente) e che avevano preso parte alla votazione, nonché i millesimi da essi rappresentati (indicati a fianco al nome di ciascuno), i condomini che avevano votato contro, quelli che hanno votato a favore e quelli astenutisi.

Insomma, come detto in precedenza, vi erano tutti gli elementi per risalire con certezza al numero e all'identità dei condomini che avevano votato a favore della deliberazione.

Ecco perché il Tribunale di Palermo ha ritenuto che la mancata indicazione del nominativo dei soggetti che avevano votato a favore non invalidasse la deliberazione impugnata, perché, in base al pacifico orientamento della giurisprudenza di merito, "non è annullabile la delibera il cui verbale, quantunque privo dei nominativi che hanno votato a favore, contenga comunque l'elenco di tutti i condomini presenti per sé o per delega, con i relativi millesimi e nel contempo indichi nominativamente i partecipanti astenuti e contrari, nonché il valore complessivo delle rispettive quote condominiali.

Tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini abbiano superato il quorum richiesto" (cfr. tra le tante Tribunale di Roma, 6 dicembre 16, n. 22763).

Copia del verbale dell'assemblea condominiale e conformità all'originale

Il valore probatorio del verbale assembleare.

Ma se il verbale assembleare contiene delle affermazioni non veritiere cosa si può fare?

Nella sentenza in questione il Tribunale di Palermo si è occupato anche di un'altra questione, ovvero quella relativa al valore probatorio del verbale. Nella specie era infatti accaduto che i condomini impugnanti ritenevano di avere votato contro le deliberazioni assembleari, mentre dal verbale ciò non risultava.

A tale proposito il Giudice siciliano ha evidenziato che il verbale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale deve intendersi limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura medesima.

Di conseguenza, in via generale si può sostenere che per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale si possa fare ricorso a ogni mezzo di prova.

Tuttavia occorre anche considerare che le eventuali mancanze e/o omissioni nel contenuto del verbale devono essere provate dal condomino che impugni la delibera assembleare. Ma nella pratica detto onere probatorio risulta particolarmente difficile.

Nel caso concreto i condomini impugnanti non erano riusciti a fornire detta prova e quindi anche detta contestazione era stata rigettata dal Tribunale. A questo proposito si ricorda che la Suprema Corte ha anche avuto modo di affermare che "poiché la delibera condominiale deve risultare in forma documentale (art. 1136, ultimo comma, c.c.), è inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare una volontà assembleare difforme da quella che risulta dal verbale" (Cass. civ., sez. II, n. 2101, 8 marzo 1997).

Per quanto sopra risulta oggettivamente difficile per i condomini riuscire a fornire la prova contraria in caso di verbale scritto.

Un utile rimedio per difendersi in casi del genere può allora essere quello della registrazione audio dei lavori assembleari, come si è avuto modo di spiegare in un precedente approfondimento.

Come scrivere il verbale di assemblea

Sentenza
Scarica Trib. Palermo 15 giugno 2021
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