Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Ecco come si prova l'acquisto per usucapione del lastrico solare

Non è sufficiente solo l'aspetto temporale per far scattare l'usucapione.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il fatto. I proprietari di un appartamento in condominio affermavano di aver acquistato un immobile in condominio con "tutti i diritti che allo stesso spettano e l'uso esclusivo della terrazza posta ad ovest dell'appartamento e a tal fine precisa di avere l'uso esclusivo e il possesso pubblico, pacifico e continuo della stessa da prima del 1969".

Asserivano inoltre che la predetta terrazza/lastrico solare era dagli stessi stata posseduta in modo pubblico, pacifico e ininterrotto sin dal momento dell'acquisto dell'appartamento, avendone avuto l'uso esclusivo e risultando catastalmente ricompresa nella particella identificativa della loro unità immobiliare, con conseguente pagamento delle relative imposte. Agivano dunque per l'accertamento dell'avvenuta usucapione del predetto lastrico solare.

Il Tribunale di Venezia, sentenza n. 507 del 12 marzo 2019, ha accolto la domanda.

I presupposti dell'usucapione. Il giudice ha ritenuto raggiunta la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà a titolo di usucapione ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico, pubblico, non violento e non clandestino protrattosi in modo continuato e ininterrotto per vent' anni con animus rem sibihabendi.

Il possesso. In particolare, risulta provato il possesso attuale dei condomini, nonché il loro possesso anteriore, risalente ad oltre un ventennio addietro, operando pertanto la presunzione di possesso intermedio di cui all' art. 1142 c.c., ai sensi del quale "il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio".

L'animo di tenere la cosa come propria. Va altresì ritenuto sussistente l'animus rem sibihabendi in capo agli stessi.

Secondo la giurisprudenza, infatti, "chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'animus.

Per l'usucapione della servitù di passaggio il percorso deve essere visibile fin dall'inizio del suo esercizio

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Venezia, n. 507 del 12 marzo 2019
  1. in evidenza

Dello stesso argomento