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giovanni luca s

Lastrico solare e spazi comuni di manovra sottostanti

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Il problema è la ripartizione delle spese di rifacimento di un terrazzo di proprietà esclusiva che costituisce lastrico solare per il quale il regolamento di condominio rimanda espressamente all'articolo 1126 del codice civile.

Quindi 1/3 per il proprietario esclusivo e 2/3 a carico dei condomini cui il lastrico solare serve.

Il punto è come ripartire i 2/3 visto che sotto il terrazzo c'è un magazzino per l'intera superficie di 100 metri quadri e sotto il magazzino c'è una parte del parcheggio automobili. In particolare, sotto al magazzino c'è un unico posto auto e gli altri 85 metri quadri sono spazi di manovra per l'intero parcheggio.

Vanno considerati gli spazi di manovra, cioè devono partecipare alla spesa anche i proprietari dei posti auto non coperti dal lastrico che comunque usufruiscono degli spazi di manovra? Oppure contribuisce alle spese solo il proprietario dell'unico posto auto coperto dal lastrico?

3 ipotesi

1) 1/3 proprietario lastrico; 1/3 proprietario magazzino; 1/3 proprietario del posto auto

2) 1/3 proprietario lastrico; 1/3 proprietario magazzino; 1/3 ripartito tra il proprietario del posto auto e, proporzionalmente ai millesimi, tutti i proprietari dei posti auto anche se non coperti dal lastrico

3) 1/3 proprietario lastrico; 2/3 ripartiti tra il proprietario del magazzino e il proprietario del posto auto proporzionalmente alle rispettivi superfici coperte dal lastrico

Grazie per il parere e grazie per indicari eventuali sentenze della cassazione che si occupano di casi simili (lastrici e spazi di manovra)

Gianluca

Secondo una recente sentenza della Cassazione (23/01/2014 n° 1451), si partecipa alla spesa in base alla verticale effettiva cioé in funzione della sola parte coperta dal lastrico solare.

Quindi sarebbero esclusi gli spazi di manovra? Tra la prima e la terza ipotesi quale indicheresti? Certo che far pagare 1/3 al proprietario del posto auto potrebbe determinare che l'esborso per lui (7/8.000 euro) sarebbe vicino al valore di quel posto auto!!Intanto grazie e mi do un'occhiata alla sentenza.

Le spese per la ristrutturazione di un'area condominiale destinata a parcheggio (ad uso di tutti i condomini) che è anche tetto di copertura ai vani seminterrati sottostanti vanno ripartite per quote millesimali di proprietà o per le norme stabilite dall'art. 1126?

Salve Giovanni, applicando l'art. 1125 le spese della pavimentazione sono a carico del condominio; le spese per l'intonaco e le decorazioni a carico del condomino propriietario del locale sottostante; mentre le spese di impermeabilizzazione 50% a carico del condominio e 50% a carico del proprietario del locale sottostante. Essendo questo anche fruitore del posteggio deve concorrere, in rapporto ai sui millesimi di proprietà, al pagamento delle spese relative alla pavimentazione ed al 50% delle spese che spettano al condominio??

Sì.. la parte soprastante è condominiale, parte comune, e come tale partecipano tutti i condòmini

Il principio sancito dall'articolo in questione è chiaro.

Grazie ne sono convintissimo ora il problema è convincere il proprietario del vano sottostante che "sbagliando o in male fede, non vuole accettare tale ripartizione

buon giorno

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