La vicenda. Con atto di citazione innanzi il Tribunale di Reggio Calabria, l'attore, esponeva di possedere da oltre trent'anni, in maniera pacifica, ininterrotta, pubblica ed in via esclusiva, un immobile sito in Reggio Calabria e, del pari, assumeva di possedere, alla stessa stregua, una porzione di lastrico solare, relativa ad un immobile giacente sulla stessa particella, di cui egli era divenuto comproprietario in virtù di successione mortis causa.
Di talché, l'attore, chiedeva al Tribunale calabrese, che venisse accertato e dichiarato l'avvenuto acquisto ad usucapionem, tra le altre, della porzione di lastrico solare dallo stesso occupata.
Riferiva che gli spazi dallo stesso posseduti, non erano mai stati né occupati né reclamati dagli altri comproprietari e che lo stesso era l'unico ad essere in possesso delle chiavi di accesso degli immobili a cui, a suo dire, aveva anche apportato ingenti migliorie.
Seppur regolarmente evocati in giudizio, nessuno dei convenuti si costituiva tanto che ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante prove orali e decisa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 13.2.2019, con la sentenza n. 242.
Il ragionamento del Tribunale. Occorre, preliminarmente, ricordare su chi grava l'onere probatorio in questi casi: "Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dunque dare la prova di tutti gli elementi sopra indicati, costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.".
Richiamata dunque la norma (art. 2697 c.c.) generale in materia di onere della prova, il Tribunale calabrese ha ricordato che anche il comproprietario ha possibilità di usucapire la quota degli altri contitolari. Tuttavia, come ribadito dal Giudice chiamato a pronunciarsi nella causa in oggetto, per la Suprema Corte di Cassazione, "non è sufficiente che dimostri di aver posseduto il bene stesso in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto per un ventennio ma occorre, altresì, che dimostri di aver escluso il compossesso della cosa comune da parte degli altri comproprietari, il quale ultimo permane fino a quando esiste la mera possibilità del suo concreto concorrente esercizio, non sussistendo l'esigenza di una manifestazione continua di potere sulla cosa comune e non rilevando la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri condomini" (così Cassazione civile, sez. II, 28/04/2006, n. 9903).
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